Sanzioni graduali per l'azienda che non è in regola con la
formazione di dipendenti e dirigenti sulla sicurezza e che omette la visita
medica di idoneità alla mansione. Il decreto n.151/2015 sulle semplificazioni
in materia di lavoro revisiona l'apparato sanzionatorio legato ad alcuni
adempimenti obbligatori per il datore in materia di sicurezza, che finora ha
creato alcune disuguaglianze nell’applicazione delle sanzioni.
Fino ad oggi, infatti, se veniva riscontrata una violazione,
si poteva imporre al datore di lavoro la regolarizzazione della posizione
attraverso una sanzione per ciascun lavoratore non formato oppure imporre una
sanzione unitaria, a prescindere dal numero di lavoratori non formati, creando
notevoli differenze di importo per estinguere il reato. Il decreto, quindi,
semplifica la questione stabilendo che per un numero di lavoratori non formati
pari o uguale a cinque, si applica la sanzione base che va da due a quattro
mesi di arresto, o l’ammenda da 1.315,20 a
5.699,20 euro; se i lavoratori sono da sei a dieci l’arresto va da
quattro a otto mesi e l’ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro; da sei mesi a un
anno di arresto e ammenda da 3.954,60 a 17.097,60 euro se la violazione è riferita
a più di dieci lavoratori.
Se invece si omette la visita medica di idoneità alla
mansione del lavoratore si applica un’ammenda da 2.192 a 4384 euro fino a
cinque lavoratori, da 4.384. a 8.768 euro da sei a dieci lavoratori e da 6.570
euro per più di dieci lavoratori. Due, inoltre, le condizioni per
regolarizzare: l'adempimento della prescrizione, che prevede il pagamento di
un'ammenda pari ad un quarto di quella prevista dalla legge, e l'oblazione
ovvero il pagamento di una somma pari alla metà del massimo, per quanto
riguarda l’omessa formazione, e a un terzo del massimo in caso di violazione
dell’obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica.
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