Quale trattamento fiscale bisogna applicare per i rimborsi
chilometrici dei lavoratori dipendenti che usano la propria autovettura per
svolgere le loro mansioni in trasferta? L'Agenzia delle Entrate risponde al
quesito posto da una compagnia assicurativa con la risoluzione n.92/E del 30
ottobre 2015. Per l'amministrazione finanziaria tutte le somme che il datore di
lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese,
costituiscono reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e
seguenti dell'articolo 51 del Tuir.
Di conseguenza, le somme corrisposte come indennità, per
prestazioni lavorative fuori dal comune in cui è ubicata la sede di lavoro,
sono esenti da imposizione a condizione che l'ammontare dell'indennità sia
calcolato in base alle tabelle ACI, tenendo conto della percorrenza, del tipo
di automezzo usato dal dipendente e del costo chilometrico ricostruito secondo
il tipo di autovettura utilizzata. Pertanto, se la distanza percorsa dalla
propria residenza per raggiungere la destinazione risulti inferiore rispetto a
quella calcolata dalla sede di lavoro, il rimborso chilometrico ricevuto è da
considerarsi non imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir. Se,
invece, la distanza percorsa dalla propria residenza per raggiungere la
destinazione risulti maggiore di quella calcolata dalla sede di lavoro, il
rimborso chilometrico ricevuto è da considerarsi imponibile ai sensi del citato
articolo. Il rimborso chilometrico è quindi esente da tassazione nel caso in
cui si compie un tragitto più breve.
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