È stato ritenuto illegittimo il licenziamento come sanzione
disciplinare del lavoratore che utilizzi per finalità personali internet e
posta elettronica, oltre che strumenti elettronici messi a disposizione
dell’azienda per l’attività lavorativa. A renderlo noto è la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015, che ha ritenuto
eccessiva questa misura intimata ad un dipendente responsabile di tali azioni
durante l’orario di lavoro.
Una condizione
essenziale per conservare il posto di lavoro – specifica la Corte – è che
l’utilizzo per fini personali della navigazione internet e dell’uso della posta
elettronica non abbiano determinato una effettiva sottrazione dei tempo
all’attività di lavoro, né blocchi o danni per l’attività produttiva.
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