Sì del Garante privacy alla banca dati delle morosità
telefoniche intenzionali, quei mancati pagamenti non dovuti a difficoltà
momentanee o a dimenticanze, ma ad una precisa volontà dell'utente. Si avvia
così la costituzione del "Sistema informativo sulle morosità intenzionali
nel settore della telefonia" (S.I.Mo.I.Tel.) che censirà persone fisiche e
giuridiche, enti, associazioni, titolari di ditte individuali e liberi
professionisti non in regola, in particolare, con i pagamenti delle bollette
telefoniche relative ai pacchetti
comprensivi di abbonamento e fornitura di smartphone o tablet. Nel
sistema non saranno però inseriti gli utenti con morosità dovute a ritardi
occasionali.
La banca dati sarà
consultabile dagli operatori prima dell'attivazione di un nuovo contratto.
Obiettivo del provvedimento è quello di contrastare il fenomeno del cosiddetto
"turismo telefonico": gli utenti che passano da un operatore
all'altro lasciando dietro di sé bollette insolute, avendo però nel frattempo
acquisito la disponibilità di un dispositivo spesso di significativo valore
economico. Lo scambio di informazioni sulle morosità intenzionali può quindi
risultare utile per valutare e contenere condotte che nel lungo periodo
inciderebbero non solo sugli operatori, ma anche sugli utenti in regola con i
pagamenti, i quali potrebbero essere costretti a sopportare costi altrimenti
non dovuti.
Nel Sistema - che sarà gestito da un soggetto che verrà
individuato dagli operatori telefonici - potranno essere trattate solo
informazioni riguardanti i mancati pagamenti del cliente. Non potranno essere
trattati dati sensibili o giudiziari. Le informazioni sulle morosità potranno
essere inserite nel Sistema solo al contemporaneo verificarsi di precise
condizioni: risoluzione del contratto da non meno di tre mesi; morosità
superiore a 150 euro per singolo operatore; fatture non pagate nei primi sei
mesi successivi alla stipula del contratto; assenza di altri contratti in
regola con lo stesso operatore.
Prima di essere inserito nel sistema il cliente dovrà essere
avvertito dall'operatore telefonico dell'imminente iscrizione. Le informazioni
sui pagamenti non regolarizzati saranno conservate per 36 mesi e poi verranno
cancellate automaticamente. I dati raccolti non potranno essere usati per altre
finalità (ricerche di mercato, pubblicità, marketing). In applicazione dell'istituto
del bilanciamento di interessi, previsto dal Codice privacy, l'Autorità ha
ritenuto che il trattamento dei dati contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. possa essere
effettuato dal gestore del Sistema e dagli operatori telefonici, anche senza
consenso degli interessati. Al momento della stipula del contratto gli utenti
dovranno però essere informati, in modo chiaro e preciso, dell'eventuale
trattamento dei propri dati anche nell'ambito del Sistema.
Il provvedimento del Garante [doc. web n. 4349760], in corso
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, tiene conto delle osservazioni
emerse dalla consultazione pubblica e dagli incontri avuti con le parti
coinvolte: associazioni di consumatori, operatori telefonici e Asstel,
promotrice dell'iniziativa.
Una volta che gli operatori telefonici avranno individuato
il soggetto privato cui affidare la gestione del Sistema dovranno comunicare al
Garante il nome e la sede della banca dati, ed almeno tre mesi prima
dell'entrata in funzione dovranno inviare copia dell'accordo sottoscritto dalle
parti per consentire all'Autorità di valutarne la conformità alle prescrizioni
dettate. Al gestore spetta invece l'obbligo di notificare al Garante il
trattamento dei dati prima del suo inizio.
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