È illegittimo il licenziamento del lavoratore, nel contesto
di una situazione finanziaria aziendale difficile, sul presupposto del suo
rifiuto alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la sentenza 21875/15,
sottolineando come l’articolo 8, comma 1, del Dlgs 81/2015, ha previsto che il
rifiuto del lavoratore alla modifica del proprio regime di orario di lavoro non
costituisce un giustificato motivo di licenziamento.
La Cassazione ha, inoltre, precisato che il licenziamento
del lavoratore che non acconsente alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a part time, si può giustificare solo se il datore di lavoro abbia
dimostrato che sussistono effettive esigenze economico-organizzative, oltre a
dimostrare la sussistenza del nesso causale tra le esigenze aziendali ed il
recesso per giustificato motivo oggettivo.
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