Art.1 - Finalità,
beneficiari e intensità del contributo
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 le risorse da destinare
all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale specifica o
generale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 10
milioni.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante
e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto
di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché
dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica,
trasporto e spedizioni, partecipano ad iniziative di formazione o aggiornamento
professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze
adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie.
Da tali iniziative, volte allo sviluppo della competitività,
l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro,
sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di
autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti
obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
Non sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto
Regolamento (CE) n. 651/2014 per la formazione organizzata dalle imprese per
conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso
piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati
per filiere; in tal caso, al momento della presentazione della domanda, è
necessario specificare la volontà di tulle le imprese coinvolte di partecipare
al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l'articolazione interaziendale,
territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle
attività di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto.
Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di
finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari
che possiedono i requisiti richiesti al precedente comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve
essere avviata a partire dal 1° dicembre 2015 e deve avere termine entro il 31
maggio 2016. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del
piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione, l'intensità massima del
contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolali in
base a quanto previsto dall'art. 31 del citato Regolamento (CE) n. 651/2014.
Art.2 - Termine di
proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro Elettronico
Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di
massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie iscritte nella sezione speciale
del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6
febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987,
n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto
a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X,
capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nella citata sezione
speciale dell'Albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un
consorzio o a una cooperativa, può una sola domanda di accesso al contributo.
In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la
domanda presentata per prima o, in caso di presentazione in pari data, quella
con il minore contributo richiesto.
3. Le domande par accedere ai contributi devono essere
presentate a partire dal 28 settembre 2015 ed entro il termine perentorio del
30 ottobre 2015 in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire
dal 14 settembre 2015, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nella sezione Autotrasporto Contributi ed Incentivi.
4. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa,
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese,
per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente
partecipi all'attività formativa, è comunque limitato ai seguenti massimali:
a) ore di formazione: cinquanta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni
ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati; 20 per
cento del totale dei costi ammissibili.
Per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non
potrà superare il 20 per cento del totale delle ore di formazione.
5. Al momento della compilazione on-line della domanda
dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai
dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i
seguenti elementi:
a) il soggetto minatore delle azioni formative, conformemente
all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83
del 2009, che non potrà in alcun caso essere modificato;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la
data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle
ore dì insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e
l'eventuale presenza di corsi FAD);
c) il preventivo della spesa suddiviso per formazione
generale e formazione specifica e nelle seguenti voci:
1. costi della docenza in aula;
2. costi dei tutor, altri costi per l'erogazione della
formazione;
3. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla
formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di
alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con
disabilità);
4. materiali e forniture con attinenza al progetto;
5. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
6. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa
formativa programmata;
7. costi di personale dei partecipanti al progetto di
formazione;
8. spese generali indirette, secondo le modalità dettate
dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di
Stato adottato dalla Commissione Europea in data 17 giugno 2014;
9. il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e
sede di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o più
elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello stesso dovrà
essere effettuata direttamente on-line almeno tre giorni prima rispetto alla
prima data che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza
maggiore. Nel caso in cui la modifica debba essere comunicata in un termine di
tempo inferiore ai tre giorni, la variazione dovrà essere inviata all'indirizzo
ram.incentivi@pec.it (specificando «Formazione 6 - Modifica calendario»
nell'oggetto della mail) dando spiegazione e prova oggettiva della causa di
forza maggiore. Qualora si ravvisi il mancato rispetto delle suddette
tempistiche e modalità di comunicazione delle modifiche inerenti il calendario
del corso, si procederà con l'esclusione dal contributo della giornata
formativa oggetto della modifica non regolarmente comunicata.
Art.3 - Attività
istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilità,
emergano vizi che possano determinare l'inammissibilità della domanda ai sensi
del presente decreto e della normativa vigente, l'attività formativa non potrà
essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista
dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'attività
formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase
procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno
ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che, anche in caso di
ammissibilità, non è riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del
preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, ma, ai
fini del riconoscimento del contributo, si procederà alla verifica dei costi
rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti.
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative
avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere
completato entro il termine perentorio del 31 maggio 2016.
Entro e non oltre la data del 10 giugno 2016 dovrà essere
inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti. secondo il preventivo
presentato all'atto della domanda, risultanti dalle fatture in originale o in
copia conforme, indicate in apposito elenco, accompagnate da idonea
documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, ovvero
con fatture pro-forma unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima
richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo
di un anno, per l'esatto pagamento delle spese rendicontate - e non ancora
pagate - a fronte dell'iniziativa formativa effettuata, IVA inclusa. Le
modalità di invio della rendicontazione dei costi e della presentazione dei
documenti saranno pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nella sezione Autotrasporto - Contributi ed Incentivi. A tale
documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività debitamente
sottoscritta dall'impresa o dal consorzio, dalla quale si evinca la
corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati,
ovvero i motivi della mancata corrispondenza.
Dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti documenti:
a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed
addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle
strutture societarie di cui all'art. 2, comma l, lettera b), andrà allegato
l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo
codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale
delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada
(ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le
imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per
ciascuna di esse, il numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti
ed addetti, il relativo Contratto di lavoro applicato;
b) dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla
formazione generale e/o specifica;
c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di
lavoratori svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante la caratteristica di piccola o
media impresa;
e) calendario definitivo dei corsi svolti;
f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati
dall'ente attuatore;
g) tracciati della formazione svolta in modalità e-learning;
h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del
corso;
i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
l) coordinate bancarie dell'impresa.
3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,
l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di
cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto venga superato, il piano dei
costi verrà riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora,
invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi
delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la
rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la
documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale
termine di tempo, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della sola
documentazione valida disponibile.
4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede,
entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione on-line delle
domande, alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica ai
richiedenti, tramite posta elettronica certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente
la Commissione, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle
rendicontazioni presentate, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo
medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei
contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti delle risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attività
istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a
soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al
fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle
imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.
Art.4 - Verifiche,
controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - si riserva
la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione,
durante la loro effettuazione o al termine, e di controllare l'esatto
adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa, anche attraverso la verifica
delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale
viaggiante in formazione.
2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2,
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad
escludere la domanda dell'impresa in caso di:
a) accertamento di irregolarità o violazioni della vigente
normativa o del presente decreto;
b) mancata effettuazione del corso nella data e nella sede
indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato
secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 6;
c) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non
corrispondente al vero ovvero di mancata partecipazione degli iscritti ai
medesimi corsi.
3. Nel caso in cui il contributo fosse già erogato,
l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei
relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i
reati eventualmente configurabili.
4. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di
cui all'art. 3, comma 2, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, almeno trenta giorni
prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate di
copia del bonifico dei versamenti effettuati a favore dell'ente di formazione.
In caso di mancato adempimento la medesima Direzione generale procede con
l'escussione della garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore
nei confronti del debitore.
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