OGGETTO:
Accesso alla procedura di esodo ex art. 4 della legge n.
92/2012 a decorrere dal 1° maggio 2015 con riferimento ai lavoratori iscritti
alla Gestione ex Enpals ed alla Gestione Dipendenti Pubblici ex Inpdap.
Istruzioni operative per la denuncia della contribuzione correlata.
SOMMARIO:
1. Ambito di applicazione
2. Lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals. Modalità di
composizione del flusso Uniemens
3. Lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap.
Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA
1. Ambito di
applicazione
Si fa riferimento ai messaggi n. 3096 del 6 maggio 2015 e n.
4704 del 10 luglio 2015 della Direzione centrale Entrate – con i quali sono
stati forniti chiarimenti concernenti la misura della contribuzione correlata
per i lavoratori in esodo ex art. 4, Legge n. 92/2012, a seguito
dell’emanazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/2015 disciplinanti la
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – per fornire
ulteriori precisazioni con specifico riferimento ai lavoratori iscritti alla
gestione ex Enpals ed alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.
In particolare, vengono date indicazioni sul piano operativo
in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico e dei lavoratori
iscritti ad una delle gestione pensionistiche dei dipendenti pubblici (CPDEL,
CPI, CPS, CPUG, CTPS) per i quali i
datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo ex art.
4, Legge n. 92/2012 a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano
nuovi programmi di esodo annuali con la medesima decorrenza.
Si rammenta che – a prescindere dalla data di presentazione
della domanda per la procedura di esodo – la posizione contributiva della
gestione privata dell’azienda esodante, dedicata al versamento della
contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della
legge n. 92/2012, continuerà ad essere caratterizzata dall’attribuzione del
codice di autorizzazione “6E”, avente, come noto, il significato di “Azienda
tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori
posti in esodo ex art. 4 della Legge n. 92/2012”. Analogamente per i lavoratori
iscritti alla gestione dipendenti pubblici deve essere utilizzata la specifica
posizione previdenziale dedicata alla procedura di esodo aperta nell’ambito
della gestione pubblica (cfr. circolare n. 63/2014, paragrafo 9).
Ciò premesso, si fa presente che con circolari n. 90 del
2014 e n. 63 del 2014 (disciplinanti rispettivamente le prestazioni a favore
dei lavoratori iscritti alla gestione ex
Enpals ed alle gestioni pubbliche ex Inpdap, al fine di incentivarne l’esodo ex
art. 4, commi da 1 a 7-ter) l’Istituto aveva reso noto che la quantificazione
della contribuzione correlata avviene in analogia con quanto previsto per le
ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2,
commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI.
La disciplina in materia di Aspi è stata modificata, come
noto, dal decreto legislativo n. 22/2015 che, in attuazione della legge delega
n. 183/2014, ha introdotto la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI) che, nello specifico, prevede l’accredito a favore dei
lavoratori percettori della prestazione della contribuzione rapportata alla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa
per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Si fa presente, per inciso, a tal riguardo, che – come precisato
dal Ministero del Lavoro, con nota prot. 29/0002120 del 28 aprile 2015 – alla
fattispecie di cui si tratta non risulta applicabile il massimale di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/2015.
La citata disciplina in materia di contribuzione, come
modificata dal citato decreto legislativo n. 22/2015, risulta, in
considerazione di quanto sopra rammentato, applicabile con riferimento ai
lavoratori di cui all’oggetto per i quali i datori di lavoro presentino domanda
per la procedura di esodo ex articolo 4 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal
1° maggio 2015.
Per completezza, si rammenta, infine, che, in relazione ai
lavoratori per i quali le imprese esodanti abbiano già presentato la predetta
domanda di accesso (mod. SC77) alla procedura di esodo in data anteriore al 1°
maggio 2015, corredata dall’indicazione (mod. SC77) dei lavoratori in uscita
nell’anno solare in corso, continueranno ad essere applicabili le disposizioni
di cui alle citate circolari nn. 119/2013, 63/2014 e 90/2014 fino al termine
del programma di esodo.
2. Lavoratori
iscritti alla gestione ex Enpals. Modalità di composizione del flusso Uniemens.
All’interno dell’elemento <Qualifica1> nel flusso
Uniemens, i datori di lavoro di cui si tratta dovranno valorizzare il valore
“V” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012.
Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.
Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento
<Qualifica2>, ed anche il <TipoLavoratore> mentre, continuerà a non
dover essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno
dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento
<Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la
contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del
quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da
versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di
appartenenza tempo per tempo vigente).
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel
DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice
“M161”.
3. Lavoratori
iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap. Modalità di composizione del flusso
Uniemens-ListaPosPA
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo,
all’interno dell’elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato
l’elemento <TipoImpiego> con il codice 39 ”Lavoratore in esodo ex art.4
legge n.92/2012” e gli elementi
<contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati
nell’ultimo periodo utile. L’elemento <TipoServizio> da utilizzare
durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con
il codice 81 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012 - Domanda presentata
a decorrere dal 1° maggio 2015”.
All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non
devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e
<RetribIndivAnzianita>. L’elemento <Imponibile> deve essere
valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione
correlata, l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da
versare.
Si rammenta, infine, che la posizione previdenziale dedicata
alla procedura di esodo deve essere utilizzata esclusivamente per denunciare la
contribuzione correlata. Gli arretrati relativi al rapporto di lavoro
corrisposti al dipendente dovranno
essere denunciati secondo le consuete modalità previste per il personale
cessato utilizzando la posizione previdenziale dell’azienda per i lavoratori
iscritti alla gestione pubblica.
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