Nella Sentenza n.C-266/1410 del settembre 2015, la Corte di
Giustizia Europea ha chiarito che, in relazione al dipendente preposto a
svolgere la propria prestazione presso i clienti di volta in volta indicati dall’azienda, il
tempo impiegato per compiere il relativo tragitto in auto rientra nell’orario ordinario
di lavoro.
In sostanza, nella pronuncia in commento la Corte Europea ha
chiarito che nelle circostanze in cui i lavoratori siano privi di un luogo di
lavoro fisso o abituale, costituisce "orario di lavoro" anche il
tempo di spostamento che tali lavoratori siano costretti ad impiegare per gli
spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovino il
primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.
Corte di Giustizia
UE, Sentenza n.C-266/1410 del settembre 2015
"Rinvio
pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori Organizzazione dell’orario di lavoro -
Articolo 2, punto 1 - Nozione di "orario di lavoro" - Lavoratori che
non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale - Tempo di spostamento tra il
domicilio dei lavoratori ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo
cliente"
1. La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell'articolo 2, punto 1,
della direttiva 2003/88 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro (GU L 299, pag. 9).
2. Tale domanda è
stata presentata nell'ambito di una controversia fra la Federación de Servicios
Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), da un lato, e la T.I.
Security SL e la T.I. Fire & Security Corporation Servicios SA (in
prosieguo, congiuntamente: la "T."), dall'altro, concernente il
rifiuto da parte di questi ultimi di considerare che il tempo che i loro
dipendenti impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i
luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore
di lavoro (in prosieguo: il "tempo di spostamento domicilio-
clienti") costituisce "orario di lavoro", ai sensi dell’articolo
2, punto 1, di detta direttiva.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3. Ai sensi del
considerando 4 della direttiva 2003/88:
"Il miglioramento
della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro
rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere
puramente economico".
4. L’articolo 1 di
tale direttiva così dispone:
"1. La presente
direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di
organizzazione dell’orario di lavoro.
2. La presente
direttiva si applica;
a) ai periodi minimi
di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed
alla durata massima settimanale del lavoro; e
b) a taluni aspetti
del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
3. La presente
direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai
sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE [del Consiglio, del 12 giugno
1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag.
1)], fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.
(...)
4. Le disposizioni
della direttiva 89/391 (...) si applicano pienamente alle materie contemplate
al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche
contenute nella presente direttiva".
5. L’articolo 2 di
detta direttiva, intitolato "Definizioni", ai punti I e 2 prevede
quanto segue: "Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1. "orario di
lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle
sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2. "periodo di
riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro".
6. L'articolo 3 della
medesima direttiva, intitolato "Riposo giornaliero", e così
formulato:
"Gli Stati membri
prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di
ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore
consecutive".
Il diritto spagnolo
7. L’articolo 34 dello
Statuto dei lavoratori, nella versione risultante dal regio decreto legislativo
l 1995 recante approvazione del testo consolidato della legge sullo Statuto dei
lavoratori (Reai Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Lstatuto de los Trabajadores), del 24 marzo 1995 (BOE
n. 75, del 29 marzo 1995. pag. 9654), ai paragrafi 1, 3 e 5 dispone quanto
segue:
"1. L’orario di
lavoro è stabilito mediante contratto collettivo o contratto individuale di
lavoro.
La durata massima
dell’orario di lavoro ordinario è pari a una media di quaranta ore settimanali
di lavoro effettivo su base annua.
(...)
3. Tra la fine di una
giornata di lavoro e l’inizio di quella seguente devono trascorrere almeno
dodici ore.
Il numero di ore
ordinarie di lavoro effettivo giornaliero non può essere superiore a nove,
salvo che venga stabilita una diversa distribuzione del l’orario di lavoro
giornaliero mediante contratto collettivo o, in mancanza, con un accordo tra
l’impresa e i rappresentanti dei lavoratori, rispettando in ogni caso il
periodo di riposo tra una giornata di lavoro e l’altra.
(...)
5. L’orario di lavoro
è calcolato in modo che sia all'inizio che alla fine dell’orario di lavoro
giornaliero il lavoratore si trovi sul posto di lavoro".
Procedimento principale
e questione pregiudiziale
8. La T. svolge, nella
maggior parte delle province spagnole, attività di istallazione e manutenzione
di sistemi di sicurezza che consentono di rilevare le intrusioni e prevenire i
furti.
9. Nel 2011, la T. ha
chiuso i suoi uffici che si trovavano in provincia (in prosieguo: gli
"uffici regionali") ed ha assegnato tutti i suoi dipendenti all’ufficio
centrale di Madrid (Spagna).
10. I tecnici
dipendenti della T. si occupano dell’installazione e della manutenzione degli
impianti di sicurezza nelle abitazioni private e nei locali industriali e
commerciali siti nella zona territoriale di loro competenza, che comprende la
totalità o parte di una provincia o, talvolta, addirittura più province.
11. Tali lavoratori
dispongono ciascuno di un veicolo di servizio con il quale si spostano
quotidianamente dal loro domicilio ai luoghi in cui devono effettuare le
operazioni di installazione o manutenzione dei sistemi di sicurezza e con il
quale ritornano al loro domicilio alla fine della giornata.
12. Secondo il giudice
del rinvio, la distanza tra il domicilio di detti lavoratori ed i luoghi dove
essi devono effettuare un intervento può variare considerevolmente e, a volte,
superare i 100 chilometri. Tale giudice fornisce l’esempio di un caso in cui, a
causa dell’intensità della circolazione stradale, il tempo di spostamento
domicilio-clienti è stato di tre ore.
13. I medesimi
lavoratori devono inoltre recarsi una o più volte alla settimana presso gli
uffici di un’agenzia logistica di trasporti nelle vicinanze del loro domicilio
per ritirare del materiale, nonché le apparecchiature e i pezzi di ricambio di
cui necessitano per eseguire i loro interventi.
14. Per l’espletamento
delle loro mansioni, i lavoratori ili cui al procedimento principale dispongono
ciascuno di uri telefono cellulare che consente loro di comunicare a distanza
con l’ufficio centrale di Madrid. Un’applicazione installata sul loro telefono
consente a tali lavoratori di ricevere quotidianamente, alla vigilia della loro
giornata di lavoro, una tabella di viaggio che elenca i vari luoghi nei quali
dovranno recarsi nel corso di tale giornata, nell'ambito della loro zona
territoriale, e gli orari degli appuntamenti con i clienti. Tramite un’altra
applicazione, questi stessi lavoratori riportano i dati relativi agli
interventi effettuati e li trasmettono alla T.. ai fini della registrazione
degli incidenti incontrati e delle operazioni effettuate.
15. Il giudice del
rinvio rileva che la T. non considera come orario di lavoro il tempo di
spostamento domicilio-clienti, considerandolo in tal modo come periodo di
riposo.
16. Secondo tale
giudice, la T. calcola la durata quotidiana del lavoro conteggiando il tempo
trascorso tra l’ora di arrivo dei suoi dipendenti sul luogo in cui si trova il
primo cliente della giornata e l’ora in cui i dipendenti partono dal luogo in
cui si trova l’ultimo cliente, prendendo in considerazione unicamente i tempi
degli interventi nei luoghi ed i tempi degli spostamenti intermedi per recarsi
da un cliente all'altro. Ebbene, prima della chiusura degli uffici regionali,
la T. conteggiava l’orario di lavoro quotidiano dei suoi dipendenti a partire
dall'ora di arrivo in tali uffici al fine di prendere possesso del veicolo
messo a loro disposizione, dell’elenco dei clienti da cui recarsi e della
tabella di viaggio, sino all'ora del loro rientro, la sera, in detti uffici, al
fine di lasciare tale veicolo.
17. Detto giudice del
rinvio ritiene che le nozioni di orario di lavoro e di periodo di riposo siano
contrapposte nella direttiva 2003/88 e che, pertanto, tale direttiva non
consenta di prendere in considerazione situazioni intermedie. Tale giudice
rileva che il tempo di spostamento domicilio- clienti non è considerato parte
dell’orario di lavoro dall’articolo 34, paragrafo 5, dello Statuto dei
lavoratori, nella versione risultante dal regio decreto legislativo 1/1995.
Secondo il medesimo giudice, il legislatore spagnolo avrebbe optato per tale
soluzione in base al rilievo che il lavoratore è libero di scegliere il luogo
del proprio domicilio. Soltanto il lavoratore, pertanto, deciderebbe, in
funzione delle proprie possibilità, la maggiore o minore distanza che separa il
suo luogo di lavoro dal suo domicilio.
18. II giudice del
rinvio osserva che, nel caso dei lavoratori mobili del settore dei trasporti
terrestri, tale regola deve essere attenuata. Infatti, in relazione a tale
categoria di lavoratori, il legislatore nazionale sembra aver ritenuto che il
loro posto di lavoro si trovi nel loro veicolo, di modo che qualsiasi tempo di
spostamento viene considerato come orario di lavoro. Tale giudice si chiede se
la situazione dei lavoratori di cui al procedimento principale possa essere
considerata analoga a quella dei lavoratori mobili di tale settore.
19. Secondo detto
giudice, il fatto che i lavoratori di cui al procedimento principale vengano
informati del tragitto da percorrere e dei servizi particolari che devono
fornire ai clienti qualche ora prima del loro appuntamento per mezzo del loro
telefono cellulare comporta che tali lavoratori non abbiano più la facoltà di
adeguare la loro vita privata e il loro luogo di residenza in funzione della
prossimità al loro luogo di lavoro, dato che quest’ultimo varia giornalmente.
Ne conseguirebbe che il tempo di spostamento domicilio-clienti non può essere
considerato come periodo di riposo, alla luce, segnatamente, dell’obiettivo di
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dalla direttiva
2003/88. Ebbene, secondo il medesimo giudice, non si tratterebbe neppure di un
periodo di tempo in cui i lavoratori sono, a rigore, a disposizione del loro
datore di lavoro, di modo che quest’ultimo possa impartire loro un qualsivoglia
compito diverso dallo spostamento stesso. Pertanto, non risulterebbe
sufficientemente chiaro se, ai sensi di tale direttiva, il tempo di spostamento
domicilio-clienti costituisca orario di lavoro o periodo di riposo.
20. Alla luce di tali
circostanze, l’Audiencia Nacional (Corte nazionale) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l'articolo 2
della direttiva 2003/(88) debba essere interpretato nel senso che, (ove un lavoratore)
che non sia assegnato a un luogo di lavoro fisso, ma debba spostarsi
quotidianamente dal proprio domicilio alla sede di un cliente dell’impresa,
ogni giorno diverso, facendo ritorno al proprio domicilio dal luogo in cui si
trova un altro cliente, anch’esso diverso (in base a una tabella di viaggio o
¡i un elenco stabiliti dall'impresa il giorno precedente), sempre nell’ambito
di un’area geografica più o meno estesa, nelle condizioni di cui alla
controversia principale, [il tempo che tale lavoratore] impiega per il
trasferimento, all’inizio e alla fine della giornata, rientri nell’
"orario di lavoro" secondo la definizione data a tale nozione dal
menzionato articolo 2 della direttiva, o debba, invece, essere considerato come
"periodo di riposo"".
Sulla questione
pregiudiziale
21. Con la sua
questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto I,
della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze
come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i
lavoratori non hanno un luogo di lavoro FISSO o abituale, costituisce
"orario di lavoro", ai sensi di tale disposizione, il tempo di
spostamento domicilio-clienti di tali lavoratori.
22. Occorre rilevare,
in via preliminare, che, poiché gli articoli da 1 a 8 di detta direttiva sono
formulati in termini sostanzialmente identici a quelli degli articoli da 1 a 8
della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18),
come modificata dalla direttiva 200/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000 (GU l. 195, pag. 41), l’interpretazione di tali
ultimi articoli da parte della Corte può essere integralmente trasposta agli articoli
precedentemente indicati della direttiva 2003 88 (v., in tal senso, sentenza
FuB, C 429/09, EU:C:2010:717, punto 32, e ordinanza Grigore, C 258/10,
EU:C:2011:122, punto 39).
23. Peraltro, si deve
innanzitutto constatare che tale ultima direttiva intende fissare prescrizioni
minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori
mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti, in
particolare, l’orario di lavoro. Tale armonizzazione a livello dell'Unione europea
in materia di organizzazione dell'orario di lavoro è diretta a garantire una
migliore tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere
questi ultimi di periodi minimi di riposo - in particolare giornaliero e
settimanale - nonché di periodi di pausa adeguati e prevedendo un tetto di 48
ore per la durata media della settimana lavorativa, limite massimo a proposito
del quale viene espressamente precisato che comprende e ore di lavoro
straordinario (v. sentenze BF.CTU. C 173/99, EU:C:2001:356, punti 37 e 38;
Jaeger, C 151/02, EU:C:2003:437, punto 46, nonché ordinanza Grigore, C 258/10,
EU:C:2011:122, punto 40).
24. Le varie
prescrizioni enunciate da detta direttiva in materia di durata massima
dell’orario di lavoro e di periodi minimi di riposo costituiscono disposizioni
della normativa sociale dell’Unione che rivestono importanza particolare e di
cui ogni lavoratore deve poter beneficiare quale prescrizione minima necessaria
per garantire la tutela della sua sicurezza e della sua salute (sentenza Dellas
e a., C 14/04, EU:C:2005:728, punto 49 e giurisprudenza ivi citata, nonché
ordinanza Grigore, C 258/10, EU:C:2011:122, punto 41).
25. Occorre quindi
rilevare che, per quanto attiene alla nozione di "orario di lavoro",
ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, la Corte ha più
volte affermato che tale direttiva definisce detta nozione includendovi
qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore
di lavoro e nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e che tale nozione va
intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due
nozioni esclude l’altra (sentenze Jaeger, C 151/02, EU:C:2003:437, punto 48;
Dellas e a., C 14/04, EU:C:2005:728, punto 42, nonché ordinanze Vorel, C
437/05, EU:C:2007:23, punto 24, e Grigore, C 258/10, EU:C:2011:122, punto 42).
26. Si deve
necessariamente rilevare, in tale contesto, che tale direttiva non prevede
categorie intermedie tra i periodi di lavoro e quelli di riposo (v„ in tal
senso, sentenza Dellas e a,, C 1.4/04, EU:C:2005:728, punto 43, nonché
ordinanze Vorel, C 437/05, EU:C:2007:23, punto 25, e Grigore, C 258/10, EU:C:2011:122,
punto 43).
27. A tale riguardo,
dalla giurisprudenza della Corte risulta che le nozioni di "orario di
lavoro" e di "periodo di riposo", ai sensi della direttiva
2003/88, costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che occorre definire
secondo criteri oggettivi, facendo riferì mento al sistema e alla finalità di
tale direttiva, intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare
le condizioni di vita e di lavoro ilei dipendenti. Infatti, soltanto una
siffatta interpretazione autonoma può assicurare In piena efficacia di detta
direttiva, nonché l'applicazione uniforme delle dette nozioni in tutti gli
Stati membri (v. semenza Dellas c a.. C 14/04, EU:C:2005:728, punti 44 e 45,
nonché ordinanze Vorel, C 437/05, EU:C:2007:23, punto 26, e Grigore, C 258/10,
EU:C:2011:122, punto 44).
28. Infine, occorre
ricordare che l'articolo 2 della medesima direttiva non figura tra le
disposi/ioni di quest'ultima alle quali è consentito derogare (v. ordinanza
Grigore, C 258/10, EU:C:2011:122, punto 45).
29. Al fine di dare
risposta alla questione pregiudiziale sollevata, occorre pertanto esaminare se,
in una situazione come quella di cui al procedimento principale, gli elementi
costitutivi della nozione di "orario di lavoro", ricordati al punto
25 della presente sentenza, ricorrano o meno durante il tempo di spostamento
domicilio-clienti e, pertanto, se tale periodo di tempo debba essere
considerato come orario di lavoro o come periodo di riposo.
30. Per quanto
riguarda il primo elemento costitutivo della nozione di "orario di
lavoro", ai sensi dell’articolo 2. punto I, della direttiva 2003/88,
secondo il quale il lavoratore deve essere nell’esercizio delle sue attività o
delle sue funzioni, occorre rilevare che è pacifico che, prima della decisione
della T. di eliminare gli uffici regionali, tale datore di lavoro considerava
come orario di lavoro il tempo di spostamento dei suoi dipendenti tra gli
uffici regionali ed i luoghi in cui si trovavano i loro primi ed i loro ultimi
clienti della giornata, ma non il loro tempo di spostamenti tra il loro domicilio
e gli uffici regionali all'inizio ed alla fine della giornata. È peraltro
pacifico che, prima di tale decisione, i lavoratori di cui al procedimento
principale si recavano quotidianamente ai loro uffici per prendere i veicoli
messi a loro disposizione dalla T. e cominciare la loro giornata lavorativa.
Del pari, in tali uffici gli stessi lavoratori concludevano la loro giornata
lavorativa.
31. La T. contesta che
il tempo di spostamento domicilio-clienti dei lavoratori di cui al procedimento
principale possa essere considerato come orario di lavoro, ai sensi di detta
disposizione, in quanto, anche se tali lavoratori devono effettuare un tragitto
per recarsi dai clienti da essa indicati, l’attività e le funzioni di detti
lavoratori hanno ad oggetto la realizzazione di prestazioni tecniche di
istallazione e manutenzione di sistemi di sicurezza presso tali clienti.
Pertanto, durante il tempo di spostamento domicilio-clienti, i medesimi
lavoratori non sarebbero nell’esercizio delle loro attività o delle loro
funzioni.
32. Tale argomento non
può essere accolto. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 38 delle
sue conclusioni, gli spostamenti dei dipendenti, che svolgono un lavoro come
quello di cui al procedimento principale, per recarsi dai clienti indicati dal
loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l’esecuzione
delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti. Non tenere
conto di tali spostamenti comporterebbe che un datore di lavoro, quale la T.,
possa rivendicare che solo il tempo impiegato nell’esercizio dell’attività di
installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza rientri nella nozione di
"orano di lavoro", ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva
2003/88, il che avrebbe l’effetto di snaturare tale nozione e compromettere
l’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
33. II fatto che gli
spostamenti compiuti dai lavoratori interessati, all’inizio ed alla fine della
giornata, verso i clienti o in provenienza da questi, fossero considerati dalla
T. come orario di lavoro prima dell’eliminazione degli uffici regionali
dimostra peraltro che il compito di guidare un veicolo da un ufficio regionale
verso il primo cliente e dall’ultimo cliente allo stesso ufficio regionale
faceva precedentemente parte delle funzioni e delle attività di tali
lavoratori. Ebbene, la natura di tali spostamenti non è mutata in seguito
all’eliminazione degli uffici regionali. Solo il punto di partenza di tali
spostamenti è stato modificato.
34. In tali
condizioni, i lavoratori che si trovano in una situazione come quella di cui
trattasi nel procedimento principale devono essere considerati nel Peserei/, io
delle loro attività o delle loro funzioni durante il tempo di spostamento
domicilio-clienti.
35. Per quanto
riguarda il secondo elemento costitutivo della nozione di "orario di
lavoro", ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88,
secondo il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro
durante tale periodo, occorre rilevare che il fattore determinante è costituito
dal fatto che il lavoratore è costretto ad essere fisicamente presente nel
luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo
per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno
(v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C 14/04, EU;C:2005:728, punto 48,
nonché ordinanze Vorel, C 437/05, EU:C:2007:23, punto 28, e Grigore, C 258/10,
EU:C:2011:122, punto 63).
36. Pertanto, affinché
un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di
lavoro, tale lavoratore deve essere posto in una situazione nella quale è
obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro
e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
37. Di contro, dalla
giurisprudenza della Corte emerge che la possibilità per i lavoratori di
gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un
elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario
di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza Simap. C
303/98, EU:C:2000:528, punto 50).
38. Nel caso di
specie, dalle precisazioni fornite in udienza dalla T. risulta che quest'ultima
fissa l’elenco e l’ordine dei clienti, che devono essere seguiti dai lavoratori
di cui al procedimento principale, nonché l'orario degli appuntamenti presso i
suoi clienti. Essa ha inoltre riferito che, nonostante a ciascuno dei
lavoratori di cui al procedimento principale fosse stato fornito un telefono
cellulare sul quale ricevono il loro itinerario alla vigilia della giornata
lavorativa, tali lavoratori non sono obbligati a mantenere acceso tale telefono
durante il tempo di spostamento domicilio-clienti. Pertanto, l'itinerario per
recarsi a tali appuntamenti non sarebbe determinato dalla T., e i lavoratori in
questione sarebbero liberi di recarvisi secondo l’itinerario che preferiscono,
e potrebbero quindi organizzare a loro piacimento il tempo di spostamento.
39. A tale riguardo,
si deve constatare che. durante il tempo di spostamento domicilio-clienti, i
lavoratori che si trovano in una situazione come quella di cui al procedimento
principale dispongono di una certa libertà di cui non dispongono durante il
tempo di intervento presso un cliente, purché arrivino dal cliente all’ora
stabilita dal loro datore di lavoro. Tuttavia, dal fascicolo a disposizione
della Corte emerge che tale libertà esisteva già prima dell’eliminazione degli
uffici regionali, quando il tempo di spostamento era conteggiato come orario di
lavoro a partire dall’ora di arrivo agli uffici regionali, mentre l’unico
elemento che è cambiato è il punto di partenza del tragitto per recarsi da tale
cliente. Ebbene, siffatto cambiamento non incide sulla natura giuridica
dell’obbligo dei lavoratori di eseguire le istruzioni del loro datore di
lavoro. Durante tali spostamenti i lavoratori sono sottoposti alle dette
istruzioni del loro datore di lavoro, che può cambiare l’ordine dei clienti
oppure annullare o aggiungere un appuntamento. In ogni caso, occorre rilevare
che, durante il tempo di spostamento necessario, che il più delle volte è
incomprimibile, detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre
liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, e pertanto essi
sono a disposizione dei loro datori di lavoro.
40. La T. ed i governi
della Spagna e del Regno Unito hanno espresse) il timore che tali lavoratori si
dedichino all’inizio ed alla fine della giornata alle loro occupazioni
personali. Tale timore, tuttavia, non può incidere sulla qualificazione
giuridica del tempo del tragitto, in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, spetta al datore di lavoro predisporre gli strumenti
di controllo necessari per evitare eventuali abusi.
41. Infatti, da un
lato, esisteva già, prima dell’eliminazione degli uffici regionali, la
possibilità di dedicarsi a tali occupazioni all’inizio ed alla fine della
giornata lavorativa, durante i tragitti tra i luoghi in cui si trovano i
clienti e gli uffici regionali. Dall’altro lato, come risulta dal considerando
4 della direttiva 2003/88, gli obiettivi di tale direttiva non possono
dipendere da considerazioni di carattere puramente economico. Peraltro, la T.
ha riferito nell’udienza dinanzi alla Corte che l'utilizzo delle carte di
credito che essa consegna ai suoi dipendenti è limitata al pagamento del
carburante, destinato ad un uso professionale, dei veicoli messi a disposizione
dei suoi lavoratori.
La T. disporrebbe
pertanto di un mezzo, tra i tanti, di controllo dei loro spostamenti.
42. Inoltre, se è vero
che siffatti controlli potrebbero comportare un onere aggiuntivo per un’impresa
in una situazione come quella della T.. occorre ricordare che tale onere è una
conseguenza della sua decisione di eliminare gli uffici regionali. Sarebbe
invece contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, perseguito da detta direttiva, che tale decisione abbia l'effetto
di imporre ai dipendenti della T. l’integralità di tale onere.
43. Per quanto
riguarda il terzo elemento costitutivo della nozione di "orario di
lavoro", ai sensi dell’articolo 2, punto 1. della direttiva 2003/88,
secondo il quale nel periodo preso in considerazione il dipendente deve essere
al lavoro, occorre rilevare che, come risulta dal punto 34 della presente
sentenza, se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le
sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in
provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro
anche durante tale tragitto. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al
paragrafo 48 delle sue conclusioni, poiché gli spostamenti sono intrinseci alla
qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo
di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento
fisico di tali lavoratori presso i clienti del loro datore di lavoro.
44. Tale constatazione
non può essere inficiata dalla circostanza che i lavoratori, in una situazione
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, comincino e terminino
tali tragitti presso il loro domicilio, in quanto tale circostanza è una
conseguenza diretta della decisione del loro datore di lavoro di eliminare gli
uffici regionali e non della volontà di tali lavoratori. Poiché questi ultimi
hanno perso la possibilità di determinare liberamente la distanza che separa il
loro domicilio dal luogo abituale di inizio e di fine della loro giornata
lavorativa, essi non possono essere tenuti a farsi carico della scelta del loro
datore di lavoro di eliminare tali uffici.
45. Un tale risultato
sarebbe inoltre contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, perseguito dalla direttiva 2003/88, nel quale rientra la
necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo. Sarebbe
infatti contrario a tale direttiva il fatto che il tempo di riposo dei
lavoratori che non hanno un luogo di lavoro abituale o fisso sia ridotto in
ragione dell’esclusione del loro tempo di spostamento domicilio-clienti dalla
nozione di "orario di lavoro", ai sensi dell'articolo 2, punto 1. di
detta direttiva.
46. Risulta da quanto
precede che, qualora alcuni lavoratori che si trovano in circostanze come
quelle di cui al procedimento principale utilizzino un veicolo di servizio per
recarsi, durante la giornata lavorativa, dal loro domicilio presso un cliente
indicato dal loro datore di lavoro o per tornare al loro domicilio dal luogo in
cui si trova tale cliente e per recarsi dal luogo in cui si trova un cliente ad
un altro, tali lavoratori devono, durante tali spostamenti, essere considerati
"al lavoro", ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della medesima
direttiva.
47. Tale conclusione
non può essere rimessa in discussione dall’argomento del governo del Regno
Unito secondo il quale essa comporterebbe un inevitabile innalzamento dei
costi, in particolare per la T. A tale riguardo, è sufficiente rilevare che,
anche se nelle circostanze specifiche del procedimento principale il tempo di
spostamento deve essere considerato come orario di lavora, la T. resta libera
di determinare la remunerazione del tempo di spostamento domicilio-clienti.
48. Ebbene, è
sufficiente ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che,
eccezion fetta per l’ipotesi particolare di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2003/88, in materia di congedo annuale retribuito, quest’ultima
si limita a disciplinare taluni aspetti dell’organizzazione del l’orario di
lavoro, cosicché, in linea di principio, essa non si applica alle retribuzioni
dei lavoratori (v. sentenza Dellas e a., C 14/04, EU:C:2005:728, punto 38,
nonché ordinanze Vorel, C 437/05, EU:C:2007:23, punto 32, e "rigore, C
258/10, EU:C:2011:122, punti 81 e 83).
49. Pertanto, la
modalità di retribuzione dei lavoratori in una situazione come quella di cui al
procedimento principale non rientra in detta direttiva, ma nelle disposizioni
pertinenti del diritto nazionale.
50. Alla luce di tutte
le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione
pregiudiziale posta che l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 deve
essere interpretato nel senso che. in circostanze come quelle che
caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno
un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce "orario di lavoro",
ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori
impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in
cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati "lai loro datore di
lavoro.
Sulle spese
51. Nei confronti
delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Dichiara:
L’articolo 2, punto 1,
della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003. concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di
lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle che
caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno
un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce "orario di lavoro",
ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori
impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in
cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.
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