I soggetti che iniziano l'attività nel 2015 esercitano
l'opzione tramite i vecchi modelli entro il prossimo 30 settembre
Come noto l’articolo 16 del D.Lgs. n. 175 del 2014 (c.d.
“decreto semplificazioni”) ha modificato le modalità ed i termini del processo
di adesione ai regimi fiscali quali:
-
la trasparenza fiscale (art. 115 e 116 TUIR);
-
la tassazione di gruppo di imprese controllate
residenti (art. 117 e ss. del TUIR);
-
la tassazione secondo le disposizioni della
Tonnage Tax (art. 155 del TUIR);
-
la determinazione della base imponibile IRAP
secondo le regole previste per le società di capitali e degli enti commerciali
(art. 5-bis, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997)
stabilendo il principio che l’opzione deve essere comunicata
all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione Redditi/IRAP “presentata nel
periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Tale disposizione, valida a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, pur non escludendo
determinate casistiche, nulla stabilisce in merito alla possibilità di
comunicare l’opzione per le società neo costituite o trasformate nel 2015 in
riferimento al loro primo anno di imposta.
Come anche da noi segnalato all’Agenzia delle Entrate, è
utile sottolineare che tutti coloro che iniziano l’attività non hanno una
dichiarazione redditi/IRAP da presentare nell’anno dal quale si intende
esercitare l’opzione. La prima dichiarazione che questi soggetti sono tenuti,
infatti, a presentare si riferisce all’anno d’imposta 2015 (primo anno di
attività) entro il termine di settembre 2016.
Da qui l’intervento dell’Agenzia tramite la risoluzione 14
settembre 2015, n. 80/E di precisare che i contribuenti interessati possono
effettuare l’esercizio dell’opzione nell’anno corrente utilizzando il vecchio
modello di comunicazione, tuttora disponibile, con il relativo software nel
sito dell’Agenzia delle Entrate, da presentare entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale.
Il documento di prassi si riferisce in modo specifico
all’opzione per la trasparenza fiscale, tuttavia si ritiene che il principio
sia mutuabile anche per l’esercizio dell’opzione per l’applicazione delle
regole di determinazione della base imponibile IRAP di cui all’articolo 5 del
D.Lgs n. 446/1997.
La presente risoluzione chiarisce, inoltre, che è in corso
di predisposizione un modello “Comunicazioni per regimi Tonnage tax,
Consolidato e Trasparenza” da utilizzare in tutte le ipotesi di comunicazioni
diverse dall’opzione (variazioni del gruppo, interruzione del regime, perdita
di efficacia), nonché quando non è possibile utilizzare il modello UNICO di
dichiarazione come nel caso delle società neocostituite o trasformate.
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