Dopo l’ultima disposizione legislativa legata allo
svuota-carceri, l’evasore fiscale finisce dietro le sbarre solo se il giudice
verifica la possibilità di una recidiva e se la pena può essere superiore ai
tre anni. In caso contrario, niente custodia preventiva. Lo ha sancito la Corte
di Cassazione che, con la sentenza n. 36918 del 14 settembre 2015, ha
confermato i domiciliari a un presunto evasore fiscale.
Una delle prime a interpretare la norma contenuta
nell’articolo 8 del dl 92 del 2014, la terza sezione penale chiarisce che la
disposizione stabilisce, con alcune eccezioni, l’inapplicabilità della custodia
in carcere laddove il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva
irrogata non sarà superiore a tre anni.
Perciò, continua il Collegio di legittimità, dev’essere
eseguita sia la valutazione circa la futura concessione della condizionale, per
escludere nell’ipotesi di prognosi favorevole la custodia cautelare, e sia la
valutazione circa una prognosi di condanna a pena non superiore a tre anni di
reclusione, per escludere, se del caso, la custodia in carcere; «e ciò
inevitabilmente richiede la formulazione di un giudizio prognostico, affidato
al giudice cautelare per espressa previsione normativa che attribuisce in
proposito una competenza funzionale al fine di evitare che l’imputato venga
sottoposto a forme intense di restrizione della libertà personale alle quali,
all’esito del giudizio di merito, se anche di colpevolezza, non sarà mai
sottoposto in tutto o, anche solo, in parte o con modalità diverse e meno
afflittive».
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