Emana:
le allegate disposizioni in materia di segnalazioni a
carattere consuntivo di cui all'art. 129 del TUB relative all'emissione e
all'offerta di strumenti finanziari.
Le disposizioni
entrano in vigore il 1° ottobre 2016.
Dalla data odierna è abrogato il Titolo IX, Capitolo , delle
Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
Allegato
Disposizioni in
materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e
all'offerta di strumenti finanziari
1. Premessa
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, TUB), prevede che, al fine di acquisire elementi
conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, la Banca
d'Italia può richiedere, a chi emette od offre strumenti finanziari,
segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti
gli strumenti emessi od offerti in Italia, o all'estero da soggetti italiani, a
prescindere dalla circostanza che sia o meno richiesto un prospetto informativo
(NOTA 1) . Nel vigente quadro normativo la Banca d'Italia svolge un
monitoraggio a fini conoscitivi e di natura aggregata dell'evoluzione dei
prodotti e dei mercati finanziari, senza alcuna funzione né di vaglio
preventivo, né di tipo interdittivo, sui collocamenti di strumenti finanziari
sul mercato primario.
Le segnalazioni
informative sono state definite tenendo presente che la Banca d'Italia, in
qualità di soggetto preposto alla codifica degli strumenti finanziari italiani
di nuova emissione (National Numbering Agency, NNA), riceve informazioni in
sede di attribuzione dei codici International Securities Identification Number
(ISIN) e Classification of Financial Instruments (CFI) alle nuove emissioni di
strumenti finanziari. Altre informazioni sono acquisite dalla Banca d'Italia
nella gestione della base dati sulle caratteristiche degli strumenti finanziari
(«Anagrafe Titoli»), costituita per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo
e utilizzo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Le informazioni
dell'Anagrafe Titoli concorrono, inoltre, alle attività di riscontro dei dati
contenuti nell'archivio sui titoli istituito presso la Banca Centrale Europea
(Centralised Securities Data Base - CSDB) e alla predisposizione delle
statistiche sulle emissioni di cui all'art. 15 dell'indirizzo BCE/2007/9 della
Banca Centrale Europea.
1.1. Fonti normative
La materia è
disciplinata dalle seguenti disposizioni:
- art. 129 del TUB, concernente l'emissione e l'offerta in
Italia, o all'estero da soggetti italiani, di strumenti finanziari;
- art. 144 del TUB, concernente le sanzioni applicabili in
caso di violazione delle disposizioni del TUB e delle relative disposizioni di
attuazione.
1.2. Definizioni.
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
1) strumenti finanziari: gli strumenti di cui all'art. 1,
comma 2, lett. a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, TUF);
2) strumenti finanziari strutturati: gli strumenti
finanziari che incorporano una componente derivativa come quella presente negli
strumenti indicati nell'art. 1, comma 3, del TUF, diversa dalla mera facoltà di
rimborso anticipato a favore dell'emittente e/o del sottoscrittore;
3) titoli STEP (Short Term European Paper): gli strumenti
finanziari emessi nell'ambito di un programma di emissione al quale sia stata
attribuita la «STEP label», attestante il rispetto dei requisiti stabiliti dal
competente organismo di mercato (Step Market Committee);
4) reverse enquiry: le operazioni di emissione di strumenti
finanziari, effettuate su richiesta di uno o più sottoscrittori, nelle quali è
esclusa la successiva negoziabilità dei titoli. Il regolamento delle operazioni
deve prevedere che il sottoscrittore possa a sua volta cedere gli strumenti
finanziari unicamente all'emittente medesimo o a un soggetto predefinito, il
quale manterrà i titoli nel proprio portafoglio fino a scadenza oppure
procederà all'annullamento degli stessi;
5) soggetti non residenti: persone giuridiche con sede
legale in paesi diversi dall'Italia. Sono da considerare soggetti non residenti
anche le filiali estere di banche italiane;
6) soggetti vigilati:
a) le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'art. 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti
di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione
del risparmio, se aventi sede in Italia, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e
Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta;
b) le succursali
autorizzate in Italia di intermediari extracomunitari, intendendosi per tali le
imprese extracomunitarie che svolgano attività analoghe a quelle dei soggetti
indicati nella precedente lett. a);
c) le società, aventi sede in Italia, capogruppo del gruppo
bancario (art. 61 del TUB) o finanziario (art. 109 del TUB), del gruppo di SIM
o del gruppo di società di gestione (art. 11 del TUF);
7) soggetti vigilati capogruppo: i soggetti definiti al
precedente n. 6), lettera c);
8) soggetti appartenenti al gruppo di soggetti vigilati: i
soggetti (residenti o non residenti) inclusi nel gruppo a capo del quale è un
soggetto vigilato capogruppo;
9) data di regolamento: la prima data in cui lo strumento
finanziario viene regolato sul mercato primario;
10) ISIN (International Securities Identification Number) e
CFI (Classification of Financial Instrument): rispettivamente codice
identificativo (cfr. standard ISO 6166) e codice di classificazione (cfr.
standard ISO 10962) degli strumenti finanziari;
11) offerta: l'offerta al pubblico di cui all'art. 1, comma
1, lett. t) del TUF oppure l'offerta a determinati investitori (cosiddetto
private placement) aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui al precedente
n. 1); non si applicano le esenzioni di cui all'art. 100 del TUF (e alle
relative disposizioni di attuazione);
12) direct listing: procedura in base alla quale gli
strumenti finanziari già emessi sono quotati direttamente senza previo periodo
d'offerta;
13) lead manager: membro del sindacato di collocamento
responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento
dell'emissione degli stessi;
14) mercato regolamentato: il mercato di cui all'art. 1,
comma 1, lett. w-ter), del TUF;
15) sistemi multilaterali di negoziazione (MTF): i sistemi
di cui all'art. 1, comma 5-octies, del TUF;
16) Anagrafe Titoli: archivio gestito dalla Banca d'Italia
per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e sfruttamento delle
segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonché all'attività di assegnazione
dei codici ISIN e CFI;
17) covered warrant «plain vanilla»: strumenti finanziari
che cartolarizzano un'opzione call o put su un sottostante quotato. Tali
strumenti attribuiscono al portatore il diritto di acquistare (call warrant) o
di vendere (put warrant) una data quantità del sottostante ad o entro una
determinata scadenza ad un prezzo prestabilito oppure di ottenere, al momento
dell'esercizio, la liquidazione differenziale del loro valore.
1.3. Destinatari
della disciplina.
Le presenti disposizioni si applicano ai:
- soggetti, residenti e non residenti (NOTA 2), che
emettono, offrono o collocano in Italia
strumenti finanziari, anche di diritto estero;
- soggetti residenti, anche di natura pubblica, che
emettono, offrono o collocano strumenti finanziari all'estero;
- soggetti vigilati capogruppo residenti, con riferimento
agli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia da soggetti non
residenti appartenenti al gruppo.
2. Obbligo di
segnalazione.
2.1. Ambito di
applicazione.
Devono essere segnalati tutti gli strumenti finanziari
diversi da quelli indicati nel par. 2.2. Sono tenuti a effettuare la
segnalazione, con le modalità e il contenuto di cui al successivo par. 3:
a) l'emittente residente, anche di natura pubblica, con
riferimento agli strumenti finanziari collocati o offerti sia in Italia, sia
all'estero;
b) il soggetto vigilato capogruppo residente, con
riferimento agli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti
appartenenti al gruppo e collocati o offerti in Italia;
c) i soggetti che collocano in Italia gli strumenti
finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla
precedente lettera b). In assenza di tali soggetti collocatori, sono tenuti a
effettuare la segnalazione l'offerente, nel caso di offerta al pubblico, o
l'emittente, in caso di private placement o di direct listing (NOTA 3) .
2.2. Esclusioni.
Sono escluse dagli obblighi segnaletici di cui alle presenti
disposizioni le emissioni, le offerte e i collocamenti di:
1) azioni di società e altri valori mobiliari di cui
all'art.1, comma 1-bis, lett. a), del TUF;
2) strumenti finanziari di cui all'art. 100, comma 1, lett.
d) ed e), del TUF;
3) strumenti finanziari non strutturati aventi durata
originaria pari o inferiore a 12 mesi;
4) strumenti finanziari emessi in regime di reverse
enquiry;
5) titoli STEP;
6) certificati di deposito, come definiti nel Tit. V, Cap.
3, della Circ. n. 229;
7) strumenti finanziari derivanti da stripping su strumenti
di debito;
8) strumenti finanziari che non possano essere negoziati in
un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili,
offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o
dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa
controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune
controllo;
9) titoli emessi da Stati extra-UE;
10) strumenti finanziari che consentono esclusivamente di
acquistare o vendere le attività elencate ai precedenti numeri, per i quali sia
obbligatorio il regolamento mediante la consegna fisica delle attività medesime
(ad esempio, stock options che prevedono la consegna fisica delle azioni
sottostanti).
3. Contenuto e
modalità della segnalazione.
La raccolta delle segnalazioni consuntive è svolta con le
medesime modalità previste per l'assegnazione dei codici ISIN, per la
registrazione di titoli con codici ISIN attribuiti da National Numbering
Agencies estere oppure per l'aggiornamento delle relative informazioni. In
particolare, le segnalazioni sono raccolte attraverso la rete internet mediante
la piattaforma Infostat della Banca d'Italia seguendo le indicazioni fornite
sul sito internet della Banca d'Italia nella sezione «Statistiche/Servizio di codifica
ISIN e Anagrafe Titoli»
(http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/
index.html). Il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni
alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni, è responsabile
della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto dei termini di
invio.
Con riferimento agli strumenti finanziari, sono trasmesse:
a) informazioni di carattere qualitativo relative allo
strumento finanziario, al suo emittente e ad eventuali garante e capogruppo. In
particolare:
1) i dati di cui alla Sezione I «Informazioni anagrafiche
all'emissione» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il giorno
lavorativo successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o -
nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro la data di regolamento o di
emissione;
2) i dati di cui alla Sezione 2 «Altre informazioni
anagrafiche» e alla Sezione 3 «Strumenti finanziari strutturati» dell'Allegato
A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alle scadenze di
cui al precedente punto 1;
b) informazioni di
carattere quantitativo relative allo strumento finanziario (Sezione 4
«Informazioni di carattere quantitativo» dell'Allegato A). In particolare:
1) per i covered warrants, certificates, exchange traded
commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN) i dati relativi al numero di
strumenti in circolazione e al prezzo di negoziazione devono essere segnalati
entro il ventesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare
(NOTA 4) a partire da quello in cui si è dato inizio alle negoziazioni o, nel
caso di strumenti non destinati a quotazione, è iniziato il collocamento;
2) per gli altri strumenti finanziari (NOTA 5):
i) i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto
(ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori) devono essere segnalati
entro il ventesimo giorno del mese successivo alla fine del collocamento o
dell'offerta;
ii) i dati relativi all'ammontare dei rimborsi anticipati
devono essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento;
3) per tutti gli strumenti finanziari con cedola i dati
relativi all'ammontare delle cedole possono facoltativamente essere segnalati
entro il giorno successivo alla data di regolamento.
I dati e le informazioni da inoltrare con le segnalazioni
sono specificati in dettaglio nell'Allegato A; quelli acquisiti dalla Banca
d'Italia in fase di attribuzione dei codici ISIN non devono essere nuovamente
inviati.
Allegato A
Sezione 1 - Informazioni anagrafiche all'emissione
Codice ISIN:
Codice internazionale (International Securities
Identification Number) che identifica univocamente gli strumenti finanziari.
Viene attribuito secondo lo standard ISO 6166, gestito dall'Association of
National Numbering Agencies (ANNA), a cui la Banca d'Italia partecipa in
qualità di agenzia nazionale di codifica.
Codice Emittente:
Si intende il soggetto emittente lo strumento finanziario,
identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito
per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà
essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la
compilazione dei messaggi.
Codice Capogruppo Emittente:
se l'emittente è controllato o soggetto a «direzione e
coordinamento» da parte di un altro soggetto, si intende il codice
identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo.
Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento
alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE.
Il codice
identificativo è il codice fiscale per i soggetti residenti e il codice censito
per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà
essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la
compilazione dei messaggi.
Codice Garante:
si intende il garante
finale, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice
censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice
dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione
dei messaggi.
Codice Capogruppo Garante:
se il garante è controllato o soggetto a «direzione e
coordinamento» da parte di un altro soggetto, si intende il codice
identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo.
Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente
riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva
2013/34/UE.
Il codice
identificativo è il codice fiscale per soggetti residenti e il codice censito per
i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere
acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei
messaggi.
Sottogruppo di Attività economica:
per emittente, capogruppo emittente, garante e capogruppo
garante va segnalato il sottogruppo di attività economica utilizzando i codici
di cui alla Circ. n. 140
(http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/index.html).
Valuta di Denominazione:
valuta in cui è denominato lo strumento finanziario, secondo
lo Standard ISO 4217, pubblicato dall'Organizzazione Internazionale per le
Standardizzazioni (ISO).
Tipologia Strumento Finanziario:
categoria a cui
appartiene lo strumento finanziario (ad esempio: «obbligazioni», «asset backed
security», «certificates», «covered warrant»).
Tale voce è descritta in dettaglio nelle istruzioni per la
compilazione dei messaggi.
Mercato regolamentato di quotazione:
mercato regolamentato di quotazione dello strumento
finanziario previsto all'emissione del titolo. Se quotato su più mercati
esteri, indicare il più significativo.
Sistemi Multilaterali di Negoziazione:
sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) dove è prevista
la negoziazione dello strumento alla sua emissione. Se il titolo è negoziato in
Italia, indicare tutte le MTF; se è negoziato su MTF estere, indicare la più
significativa.
Restrizioni alla Vendita:
eventuale presenza di restrizioni alla vendita sul mercato
primario o secondario.
Priorità nel rimborso:
grado di priorità nel rimborso degli strumenti finanziari
rivenienti da operazioni di cartolarizzazione (ad esempio: «senior»,
«mezzanine», «junior»).
Prezzo di emissione o di offerta: (NOTA 6)
prezzo da corrispondere per sottoscrivere uno strumento
finanziario quando questo viene collocato ovvero offerto per la prima volta. Il
prezzo di emissione va indicato su base 100.
Data di inizio godimento:
giorno dal quale si inizia a calcolare il rateo d'interesse
su obbligazioni di nuova emissione.
Per i covered warrants, certificates, ETC e ETN si intende
la data di emissione.
Data di Regolamento:
data (payment date)
nella quale le operazioni di regolamento di un'operazione finanziaria devono
essere soddisfatte da entrambe le parti.
Data scadenza:
data (maturity date) nella quale chi ha emesso un prestito
obbligazionario è obbligato a rimborsare il capitale e l'eventuale ultima
cedola interessi. Per convenzione si intende il giorno a partire dal quale il
titolo non matura più interessi.
Per i covered warrants, certificates, ETC e ETN si intende
la data di fine esercizio.
Periodicità della Cedola:
frequenza con la quale strumenti finanziari a tasso fisso o
variabile pagano il tasso cedolare (ad esempio: annuale, semestrale).
Va indicata l'eventuale assenza di cedole su titoli emessi a
sconto o con unica cedola a scadenza (zero-coupon, one-coupon).
Prezzo di rimborso (NOTA 7):
valore nominale garantito alla data di rimborso, espresso su
base 100.
Nel caso di titoli
rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, si intende il valore
contrattuale di rimborso, a prescindere dalla natura di «ricorso limitato» dei
titoli.
Tasso di emissione: (NOTA 8)
valore della cedola, espressa in percentuale su base annua,
rispetto al valore nominale.
Codice ISIN del Parametro di Indicizzazione: (NOTA 9)
Codice ISIN assegnato al parametro di riferimento; in
mancanza, ne va richiesto il rilascio.
Indicizzazione del capitale e delle cedole: (NOTA 10)
parametro finanziario a cui sono eventualmente indicizzati
il rendimento cedolare e/o il rimborso del capitale (ad esempio: tassi di
interesse, azioni, indici, merci).
Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la
compilazione dei messaggi.
Clausole Cap/Floor:
(NOTA 11)
nel caso siano presenti clausole del tipo cap/floor, vanno
indicati anche il limite massimo e minimo che le cedole possono assumere.
Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la
compilazione dei messaggi.
Opzione di Rimborso Anticipato:
eventuale presenza dell'opzione, a favore del sottoscrittore
o dell'emittente, di richiedere o di effettuare il rimborso del capitale in
anticipo rispetto alla data di scadenza contrattualmente prevista.
Componente derivativa (Strumento Finanziario Strutturato):
eventuale presenza di
almeno una componente derivativa che qualifica il titolo come uno strumento
finanziario strutturato; sono da considerare tali anche gli strumenti a leva
rialzista o ribassista. Sono esclusi i titoli rivenienti da operazioni di
cartolarizzazione del rischio di credito e i covered warrant «plain vanilla»,
nonché gli strumenti finanziari in cui la componente derivativa è la mera
facoltà di rimborso anticipato, ai sensi della definizione di strumento
finanziario strutturato di cui al punto 2) del par. 1.2 delle disposizioni.
Sezione 2 - Altre informazioni anagrafiche
Durata attesa (NOTA 12):
durata attesa del titolo espressa in mesi. Per la generalità
dei titoli, essa è pari alla media ponderata delle scadenze previste per il
rimborso del capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso.
Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione
essa è pari alla durata attesa della tranche stimata dall'emittente.
Nel calcolare la durata attesa non si tiene conto
dell'ipotesi di esercizio della facoltà di rimborso anticipato in capo
all'emittente e/o al sottoscrittore.
Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la
compilazione dei messaggi.
Rendimento effettivo all'emissione (NOTA 13) :
Tasso di rendimento effettivo su base annua calcolato
all'emissione in regime di capitalizzazione composta. Va indicato in punti
percentuali e non in basis points, al lordo della ritenuta fiscale e ripartito
tra le due seguenti componenti:
a) componente garantita, pari al rendimento annuo effettivo
garantito tra l'emissione e la scadenza. In caso di titoli a tasso variabile
con indicizzazione a tassi di interesse di mercato monetario e/o finanziario,
si intende l'eventuale spread (se positivo) composto fino a scadenza. In caso
di rendimenti strutturati più complessi si intende il tasso minimo garantito,
composto fino a scadenza. In caso di presenza di clausola floor, il limite
minimo va considerato come componente garantita;
b) componente variabile, pari al rendimento effettivo annuo
dei titoli, al netto dell'eventuale componente garantita indicata nel
precedente punto, calcolato in corrispondenza del valore assunto dai parametri
di riferimento al momento dell'emissione, ipotizzando la loro costanza nel
tempo.
Costo della Raccolta relativo all'emissione:
costo teorico percentuale su base annua sostenuto
dall'emittente, calcolato sulla base del netto ricavo, detratte le commissioni
e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura.
Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato
sulla base di un tasso fisso, si intende il costo percentuale totale.
Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato
sulla base di un tasso variabile, si intende lo spread (in punti percentuali)
rispetto al tasso Euribor 3m anche nel caso in cui il parametro di
indicizzazione del tasso variabile sia diverso dal tasso Euribor 3m.
Sezione 3 - Strumenti Finanziari Strutturati
I campi di questa
Sezione vanno compilati soltanto nel caso in cui si tratti di strumenti
finanziari strutturati (vedi «Componente Derivativa»).
Opzionalità di base:
tipologia di derivato inclusa nello strumento finanziario.
In particolare va segnalato se si tratti di un derivato con un unico
sottostante o con almeno due sottostanti e se il payoff sia determinato dal
valore del/dei sottostante/i ad una data predeterminata (ad esempio: a
scadenza) oppure sia path dependent.
Tipo esercizio del Derivato:
tipologia di esercizio della componente derivativa (call,
put o altro).
Leva del Titolo: (NOTA 14)
Tipologia di leva del derivato (rialzista, ribassista o
altro).
Inoltre, sia per i titoli a leva fissa che per quelli a leva
dinamica, vanno indicate con il relativo segno:
a) leva massima: rapporto massimo tra il rendimento del
titolo e il rendimento del sottostante;
b) leva minima: rapporto minimo tra il rendimento del titolo
e il rendimento del sottostante;
Nel caso di titoli il cui valore dipende dall'andamento di
più sottostanti, va considerata la leva massima e minima tra tutti i
sottostanti. Nel caso in cui lo strumento replica un indice a leva, va indicata
la leva rispetto all'indice di mercato di riferimento, non necessariamente a
leva.
Si deve inoltre segnalare la base di calcolo della leva
(giornaliera, mensile o altro).
Sezione 4 - Informazioni di carattere quantitativo
Numero di Certificati
in Circolazione (NOTA 15) :
numero di certificati
in circolazione alla fine del trimestre di riferimento.
Prezzo di negoziazione: (NOTA 16)
prezzo di negoziazione alla fine del trimestre di
riferimento in unità di valuta di negoziazione. Se il titolo è negoziato su più
mercati o MTF indicare il più significativo. Per gli strumenti non quotati,
indicare il prezzo relativo all'ultima transazione conosciuta.
Importo Collocato o Sottoscritto: (NOTA 17)
importo collocato o sottoscritto alla chiusura del
collocamento, ripartito tra i diversi sottoscrittori.
1) In Italia:
a) amministrazioni pubbliche (+ organismi internazionali per
l'estero);
b) banche;
c) rimanente settore finanziario (inclusi gli ausiliari);
d) società non finanziarie;
e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie.
2) All'estero (solo per emittenti e capogruppo):
a) amministrazioni pubbliche (+ organismi internazionali per
l'estero);
b) banche;
c) rimanente settore finanziario (ivi inclusi gli
ausiliari);
d) società non finanziarie;
e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie.
Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la
compilazione dei messaggi.
La segnalazione
dell'importo collocato non deve essere effettuata in relazione ai titoli emessi
o offerti da banche italiane, che effettuano analoga segnalazione ai sensi
delle Circ. n. 154 e n. 272.
Ammontare dei Rimborsi anticipati (NOTA 18) :
importo dei rimborsi anticipati intervenuti o degli
annullamenti a seguito di riacquisto da parte dell'emittente (NOTA 19).
Ammontare delle Cedole (facoltativo):
tasso annuo e tasso periodale della cedola corrisposta,
espressi in percentuale rispetto al valore nominale.
---
Note
(1) Art. 129 del TUB, come
sostituito dall'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.
(2) Le operazioni effettuate
da soggetti non residenti appartenenti
al gruppo vengono segnalate dal soggetto vigilato capogruppo residente (cfr. il successivo terzo alinea e
il punto b) del par. 2.1).
(3) Qualora le segnalazioni
relative ad un medesimo strumento
finanziario siano dovute da più soggetti che collocano in Italia facenti parte di un consorzio/sindacato di
collocamento, è necessario procedere nel
modo seguente: le informazioni relative
all'anagrafica dei titoli disponibili alla data di emissione verranno fornite dal membro del
consorzio/sindacato di collocamento
responsabile del regolamento dello strumento nei confronti dell'emittente. Ciascuno dei membri
del consorzio/sindacato di collocamento
sarà tenuto a segnalare per proprio
conto i dati relativi all'ammontare collocato in Italia, con riferimento alla
quota di sua competenza. Ove sia presente una struttura «pot system» (in tale
struttura affluiscono in un book centrale tutti o alcuni degli ordini raccolti
da ciascun componente del consorzio/sindacato di collocamento), la segnalazione
sarà effettuata dal membro del sindacato di collocamento responsabile del
regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi
(lead manager).
(4) Pertanto: entro il 20
gennaio vanno segnalati i dati riferiti al 31 dicembre; entro il 20 aprile
vanno segnalati i dati riferiti al 31 marzo; entro il 20 luglio vanno segnalati
i dati riferiti al 30 giugno; entro il 20 ottobre vanno segnalati i dati
riferiti al 30 settembre.
(5) Le informazioni di cui al
punto b.2 non devono essere inviate dalle banche italiane, già tenute ad
analoga segnalazione per gli strumenti finanziari emessi (cfr. Circ. n. 154 e
n. 272).
(6) Da indicare solo per gli
strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.
(7) Da indicare solo per gli
strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.
(8) Da indicare solo per i
titoli a tasso fisso.
(9) Da indicare solo per i
titoli a tasso variabile.
(10) Da indicare solo per gli
strumenti finanziari strutturati (vedi «COMPONENTE DERIVATIVA»).
(11) Da indicare solo per i
titoli a tasso variabile e per gli strumenti finanziari strutturati.
(12) Da indicare solo per gli
strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.
(13) Da indicare solo per gli
strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.
(14) Da indicare solo per
certificates, ETC e ETN.
(15) Da indicare solo per
covered warrants, certificates, ETC e ETN.
(16) Da indicare solo per
covered warrants, certificates, ETC e ETN.
(17) Da indicare solo per gli
strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.
(18) Da indicare solo per gli
strumenti finanziari diversi da covered
warrants, certificates, ETC e ETN.
(19) La segnalazione
dell'ammontare dei rimborsi anticipati non deve essere effettuata in relazione
ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analoga
segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272.
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