Ulteriori chiarimenti a seguito del Provvedimento del 14
settembre 2015
L’articolo 5-quater, comma 3, del Decreto legge n. 167 del
28/06/1990 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei
versamenti relativi alla voluntary disclosure, l’Agenzia delle Entrate debba
comunicare all’Autorità giudiziaria la conclusione della procedura di collaborazione
volontaria, affinché questa informazione sia utilizzata per l’applicazione
delle cause di non punibilità previste dall’articolo 5-quinquies, comma 1,
lettere a) e b) della stessa norma.
Le stesse cause di non punibilità si applicano anche alle
ipotesi introdotte dall’articolo 2, comma 4, del Decreto legge n. 128/2015 in
relazione a imponibili, imposte e ritenute, correlati alle attività dichiarate
nell’ambito della disclosure per i periodi d’imposta per i quali è scaduto il
termine per l’accertamento.
Al fine di poter assolvere in maniera esaustiva ai
prescritti obblighi comunicativi nei confronti dell’Autorità giudiziaria, il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 settembre 2015 ha previsto la
possibilità di indicare nella relazione (anche se già presentata) gli elementi
relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività
dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, concedendo
più tempo per l’invio della stessa.
Non si tratta, quindi, di un adempimento ulteriore, ma di
una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito
all’Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per
anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary e che può essere facilmente
assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione
patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d’imposta coinvolti e comunque non anteriori
al 2008.
Si conferma, infine, come già previsto dal punto 4.4 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2015, che la prima
istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua
presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30 settembre 2015.
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