Regolamentazione provvisoria delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle
altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n.
146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa al settore del
trasporto merci su rotaia (pos. 1901/14).
Premesso
che il trasporto merci su rotaia, nel caso in cui sia
diretto all'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse
naturali, beni di prima necessità costituisce un servizio pubblico essenziale,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e
successive modificazioni, essendo volto a garantire e soddisfare i diritti
della persona, costituzionalmente rilevanti, alla vita e alla salute;
che il servizio rientra nell'ambito di applicazione della
legge anche nel caso in cui abbia ad oggetto merci definibili come pericolose,
atteso che, in tale evenienza, un'astensione collettiva è suscettibile di
interferire con la tutela dell'interesse, parimenti costituzionale, alla
sicurezza della collettività;
che, per lungo tempo, l'organizzazione del servizio è stata
caratterizzata da un regime monopolistico e, in particolare, dalla presenza di
un solo operatore economico (il Gruppo Societario Ferrovie dello Stato
Italiane), che effettuava (ed effettua) attività di trasporto ferroviario sia
passeggeri, che merci. In costanza di tale assetto, l'attuazione delle finalità
perseguite dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, è stata
realizzata attraverso un Accordo Collettivo, risalente al 1999, applicabile
anche alle astensioni collettive riguardanti il personale della Divisione Cargo
delle Ferrovie dello Stato Italiane;
che l'assetto organizzativo del settore ha subito una
profonda evoluzione e trasformazione a seguito dell'implementazione di
rilevanti misure di liberalizzazione del mercato che hanno consentito l'accesso
all'attività da parte di nuovi soggetti;
che, nel 2010, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Orsa e Fast Ferrovie
trasmettevano alla Commissione un'ipotesi di regolamentazione dell'esercizio
del diritto di sciopero nell'ambito del settore del trasporto merci su rotaia,
impegnandosi ad avviare contatti con le parti datoriali per il raggiungimento
di un accordo sul testo;
che la Commissione non procedeva alla valutazione di
idoneità della citata proposta, trattandosi, all'evidenza, di una iniziativa
unilaterale, e restava, pertanto, in attesa della trasmissione di un testo sul
quale si fosse formato, medio tempore, un accordo tra le parti sociali;
che, nel frattempo, l'Autorità constatava un significativo
aumento della conflittualità, soprattutto nel corso dell'anno 2013, e ciò
rendeva indispensabile l'adozione della delibera di orientamento n. 13/253 del
9 settembre 2013, con la quale, innanzitutto, si sollecitavano nuovamente le
Associazioni rappresentative delle imprese a concordare con le Organizzazioni
sindacali una disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero e, dall'altro,
nelle more dell'auspicato esercizio dell'autonomia collettiva, si indicavano
alle parti sociali le prestazioni indispensabili da garantire in caso di
proclamazione di una astensione collettiva, ovvero quelle contemplate dal
Capitolo I - Relazioni industriali, capoverso rubricato "servizi
essenziali da garantire", del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
del 1° marzo 1991, relativo al settore dell'autotrasporto di merce su strada
per conto di terzi, valutato idoneo sul punto dalla Commissione, nella seduta
del 9 giugno 1994, con delibera 10.6) CONFETRA;
che l'invito di cui alla delibera 13/253 veniva disatteso;
che la Commissione, quindi, a decorrere dal mese di ottobre
2014, avviava un'intensa indagine conoscitiva, al fine di acquisire dettagliate
informazioni relative alle caratteristiche e all'andamento del conflitto
collettivo nell'ambito del settore del trasporto ferroviario delle merci. A tal
scopo, convocava, in audizione, sia le Organizzazioni sindacali, che, nel corso
dell'anno 2010, avevano elaborato una proposta di disciplina, quanto le
Associazioni nazionali delle parti datoriali. A tutti i soggetti collettivi il
Commissario delegato comunicava, innanzitutto, che una regolamentazione del
settore costituiva, oramai, una esigenza improcrastinabile;
che, in particolare, in data 21 ottobre 2014, il Commissario
delegato ascoltava i rappresentanti delle Segreterie nazionali delle
Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ferrovie, i
quali esprimevano, prima di tutto, l'avviso per cui una eventuale
regolamentazione dovesse avere un ambito di applicazione circoscritto alle sole
categorie merceologiche, il cui venir meno è suscettibile di incidere sui
diritti costituzionali della persona.
Sotto altro profilo, poi, gli stessi delegati sottolineavano
l'esigenza di prevenire l'assunzione di condotte strumentali da parte dei
datori di lavoro, i quali, a ridosso dell'attuazione dello sciopero,
tenderebbero a variare la composizione dei vagoni dei treni (introducendo,
pretestuosamente, beni oggetto di garanzia), al solo fine di pretendere
l'effettuazione dei servizi di trasporto;
che, sempre in data 21 ottobre 2014, il Commissario delegato
audiva i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Fast Ferrovie e Orsa
Ferrovie, i quali manifestavano, in primo luogo, perplessità in ordine alla
natura di servizio pubblico essenziale dell'attività di trasporto merci su
rotaia. In merito alle prestazioni indispensabili, gli esponenti
dell'Organizzazione sindacale Orsa dichiaravano, inoltre, che, nel settore in
questione, non sussisterebbe alcuna esigenza di garanzia di servizi minimi (in
quanto la legge si preoccuperebbe di tutelare solo la libertà di circolazione
delle persone) e che, comunque, con riferimento al trasporto delle merci
pericolose, la prevenzione dei rischi a carico della sicurezza della
collettività potrebbe essere soddisfatta dalla previsione di un obbligo di
custodia delle merci stesse presso i siti di deposito, anziché attraverso la configurazione
di un obbligo di effettuazione dei relativi trasporti;
che l'Associazione Asstra, audita il giorno 21 ottobre 2014,
dopo una breve premessa relativa ai diversi contratti collettivi applicati
dalle imprese operanti nel settore (ed, in particolare, il CCNL attività
ferroviarie, il CCNL autoferrotranvieri, il CCNL merci e logistica), riferiva
che le Aziende ad essa associate, nel corso di alcuni incontri, avevano
manifestato una larga preferenza per autonome regolamentazioni aziendali
dell'esercizio del diritto di sciopero rispetto ad una regolamentazione comune,
in modo tale che fosse possibile tenere in debita considerazione le specificità
organizzative delle singole imprese;
che l'Associazione Fercargo, ascoltata in data 27 ottobre
2014, preso atto dell'invito formulato dalla Commissione ad attivarsi per la
conclusione di un accordo collettivo, rilevava che alcune imprese ad essa
associate effettuano anche trasporti internazionali. In relazione a tale
aspetto, il Commissario delegato evidenziava che gli accordi collettivi in
materia hanno una efficacia limitata al territorio dello Stato italiano e che,
negli altri Paesi europei, non è riscontrabile una normativa analoga alla legge
146 del 1990, e successive modificazioni;
che, in data 3 novembre 2014, veniva audita l'Associazione
Confetra, la quale condivideva l'idea per cui una disciplina di settore fosse
oramai necessaria, ma auspicava che, nella stessa, fossero disciplinate tutte
le misure previste dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e non
solo alcune di esse, come viceversa proposto dalle Organizzazioni sindacali;
che, in data 14 novembre 2014, si svolgeva l'audizione dei
rappresentanti di RFI, nel corso della quale venivano assunte precise
informazioni in merito alle regole di accesso alla rete ferroviaria. I
rappresentanti della Società riferivano, in particolare, che il rilascio delle
tracce avviene, sostanzialmente, attraverso due distinte modalità, ovvero
mediante una programmazione annuale e attraverso una gestione operativa, quasi
in tempo reale, delle richieste. Ai fini della pianificazione annuale, le
imprese manifestano, durante il mese di aprile, interesse all'utilizzazione di
alcune tracce orarie nel corso dell'anno successivo. Sulla scorta di tali
richieste, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria elabora un progetto di
assegnazione delle tracce stesse che, a seguito di un contraddittorio con le
aziende, diventa definitivo nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello
di effettiva utilizzazione della rete. Nell'ambito della gestione operativa,
invece, RFI rilascia le tracce orarie rimaste disponibili e non assegnate
nell'ambito della programmazione annuale e riceve richieste di variazioni
(relative all'orario, alla merce da trasportare, ovvero all'itinerario) delle
tracce assegnate in sede di pianificazione annuale;
che, in data 16 dicembre 2014, venivano riconvocate tutte le
Organizzazioni sindacali precedentemente audite. Nel corso della riunione, i
delegati evidenziavano che, nonostante la sollecitazione della Commissione, le
parti datoriali avevano manifestato scarso interesse per la risoluzione della
problematica e, per tale ragione, non era stato possibile raggiungere un
accordo. Nel merito, i soggetti intervenuti insistevano sulla necessità di concepire
meccanismi procedurali diretti a prevenire condotte strumentali dei datori di
lavoro (problematica dei c.d "servizi di trasporto promiscuo") e
sulla opportunità di configurare fattispecie di responsabilità a carico delle
Società che si rendono responsabili delle condotte citate;
che, in data 16 dicembre 2014, venivano ascoltati nuovamente
anche i rappresentanti delle Associazioni Asstra, Confetra e Fercargo, i quali
esponevano che erano in corso contatti tra le stesse per definire una posizione
comune da presentare alle Organizzazioni sindacali;
che, in data 27 febbraio 2015, la Segreteria nazionale
dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl trasmetteva alla Commissione un'ipotesi
di disciplina che si caratterizzava per la previsione di una durata delle
azioni fino ad un massimo di 120 ore consecutive, per l'assenza di periodi di
franchigia, per la garanzia di tutti treni che arrivano a destinazione entro 1
ora dall'inizio dello sciopero e per la configurazione di prestazioni
indispensabili consistenti nella sola custodia e controllo delle merci
pericolose e nell'obbligo di effettuazione di tutti i servizi di trasporto che
abbiano ad oggetto risorse energetiche, beni di prima necessità e animali vivi;
che, in data 26 marzo 2015, la Segreteria generale
dell'Organizzazione sindacale Orsa Ferrovie trasmetteva una bozza di
regolamentazione che prevedeva la garanzia di servizi minimi solo in caso di
astensione collettiva di carattere nazionale, ovvero riguardante tutte le
imprese del settore, la fissazione di una durata massima di 120 ore
consecutive, l'assenza di periodi di franchigia, la garanzia di tutti i treni
che arrivano a destino entro 1 ora dall'inizio dello sciopero e la fissazione
ad un giorno del termine di preavviso minimo per la revoca delle proclamazioni;
che, in data 27 marzo 2015, perveniva alla Commissione anche
una proposta di disciplina elaborata unitariamente da Asstra, Confetra e
Fercargo, gli aspetti fondamentali della quale erano la fissazione di un
preavviso minimo di 20 giorni per la proclamazione di uno sciopero, una durata
delle astensioni collettive non superiore a 4 ore, in caso di prima azione, a 8
ore per la seconda (in entrambi i casi collocate nella fascia mattutina) e a 24
ore per le successive azioni riguardanti la medesima vertenza, la garanzia di
tutti i treni i cui orari di percorrenza ricadono prevalentemente al di fuori
della fascia oraria dello sciopero, la rarefazione di 15 giorni tra
l'effettuazione di uno sciopero ed il successivo e l'obbligo dei servizi minimi
di cui alla delibera 13/253 della Commissione e di quelli previsti dall'art. 16
della Regolamentazione del Trasporto pubblico locale;
che i testi sottoposti alla valutazione della Commissione
costituivano "atti unilaterali" delle Organizzazioni sindacali e delle
Associazioni delle parti datoriali e, pertanto, in relazione ad essi, la
Commissione non esprimeva alcuna valutazione di idoneità, atteso che il
giudizio ad essa demandato dalla legge può essere formulato, esclusivamente, in
relazione a proposte sulle quali si sia formato l'accordo delle parti sociali
(ex multis, delibere 23 aprile 1998, n. 98/225 e n. 98/226);
che, preso atto dell'irriducibile distanza delle singole
posizioni manifestata dalle parti in ordine alla disciplina dell'esercizio del
diritto di sciopero nel settore, la Commissione, con delibera n. 15/123,
adottata nella seduta del 27 aprile 2015, formulava alle stesse una proposta
sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), primo inciso, della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
Considerato che, in relazione alla delibera 15/123,
pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole
Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell'anno 2010, nel
corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in
materia);
che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt
Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l'avviso per
cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto
altro profilo, l'Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe
stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in
alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale
presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata,
alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle
misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili e
alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente
dall'Azienda;
che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di
individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero
potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell'effettuazione
dell'azione di sciopero, il piano di carico, l'orario e il tragitto dei servizi
di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all'organizzazione
sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie
aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti
minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del
personale normalmente utilizzato per l'erogazione del servizio;
che, con nota del 13 maggio 2015, l'Organizzazione Fast
Ferrovie insisteva nel ritenere che l'attività di trasporto merci su rotaia non
costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali
quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina
del trasporto viaggiatori;
che, con nota del 14 maggio 2015, l'Organizzazione Orsa
presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo,
innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo
Trenitalia. L'Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di
essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di
merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra
e, quindi, data l'esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l'Orsa
proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in
caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle
azioni pari a 5 giorni;
che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale
Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione
ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la
revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la
previsione a carico dell'Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato,
con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per
categorie merceologiche. Infine, l'Organizzazione proponeva di far decorrere
dal momento dell'attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione
della proclamazione di sciopero), l'insorgenza del divieto, configurato a
carico dell'Azienda, di richiedere all'ente gestore della rete la variazione
(quanto al piano di carico, all'orario e all'itinerario) delle tracce assegnate
in sede di pianificazione annuale;
che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale
della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni
indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere,
esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi,
l'introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed
alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma
totale delle franchigie.
L'Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle
azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall'eventuale ricorso delle
imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione
"farmaci aventi rilevanza curativa", contenuta nell'art. 10, comma 2,
della proposta, con le parole "farmaci salva vita o meglio in classe
A". e proponeva di aggiungere all'espressione "combustibile da
riscaldamento", contenuta nell'art. 10, comma 1 della proposta, le parole
"destinati alla rete di pubblico approvvigionamento";
Considerato, altresì, che, con nota del 14 maggio 2015, le
Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte
di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a)
l'allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell'art. 2, lettera b),
commi 2, 3 e 4, che disciplinano l'espletamento delle procedure di
raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 - 21:00 delle
azioni di sciopero successive alla prima; c) la previsione di un intervallo
minimo di 10 giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, tanto ai fini della rarefazione soggettiva quanto ai fini della
rarefazione oggettiva; d) una riforma delle franchigie con l'inserimento,
peraltro, del divieto di effettuazione degli scioperi in coincidenza dei due
principali cambi orario internazionali; e) l'eliminazione, nell'ambito del
comma 2 dell'art. 10, del riferimento alla possibilità di effettuare trasporti
che abbiano ad oggetto, esclusivamente, le categorie merceologiche annoverate
al comma 1, ritenendo che, per effetto dell'applicazione di tale regola, alcuni
servizi di trasporto possono risultare antieconomici e, che, quindi, le aziende
possano rinunciarvi.
che nessun parere in ordine alla proposta di
regolamentazione del settore veniva espresso dalle Associazioni dei consumatori
e degli utenti riconosciute;
Rilevato che, al fine di accertare l'eventuale disponibilità
delle parti a raggiungere un accordo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera
a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, la Commissione
fissava audizioni delle parti sociali;
che, in particolare, in data 9 giugno 2015, la Commissione
audiva tutte le Organizzazioni sindacali che avevano partecipato al
procedimento ed accertava l'indisponibilità di esse a pervenire ad un accordo
con le Associazioni datoriali nella materia di cui si tratta. Nel corso della
stessa riunione, il Commissario prendeva posizione in merito alle osservazioni
presentate dai soggetti collettivi relativamente alla delibera 15/123;
che, in particolare, in relazione alle note trasmesse dalla
Filt Cgil, in data 12 maggio 2015, il Commissario precisava: a) che l'ambito di
applicazione della proposta non può essere esteso alla Divisione Cargo
Trenitalia, in quanto, per tale Società, esiste un accordo collettivo, siglato
nel 1999, valutato idoneo dalla Commissione e tuttora vigente, in relazione al
quale l'Autorità non dispone di nessun potere di intervento unilaterale; b) che
ai fini dell'elaborazione della proposta, la Commissione si è attenuta alle regole
dettate dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 146 del 1990, e
successive modificazioni, ai sensi del quale, in sede di predisposizione della
regolamentazione, l'Autorità non può prescindere dalla considerazione delle
regole dettate dalle discipline vigenti con riferimento a servizi analoghi; c)
che il rischio prospettato dall'Organizzazione sindacale di un eventuale
elusione delle regole dettate dall'art. 10 della proposta, è stato
adeguatamente prevenuto, prevedendo che, dopo la proclamazione dello sciopero,
le aziende non possono richiedere, in gestione operativa, la variazione delle
tracce assegnate con la programmazione annuale (cfr. art. 10, del comma 3,
della proposta);
che, in relazione alle note trasmesse dalla Fast Ferrovie,
in data 13 maggio 2015, il Commissario dichiarava, innanzitutto, di ritenere
superata la questione relativa alla riconducibilità del settore nell'ambito di
applicazione della legge 146 del 1990, e precisava che le franchigie e la
regola dell'intervallo tra azioni di sciopero, diversamente da quanto ex
adverso esposto, costituiscono, in via generale, misure dirette a realizzare
l'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti
costituzionalmente tutelati dei cittadini;
che, in merito alle considerazioni formulate dal Sindacato
Orsa, con nota del 14 maggio 2015, il Commissario esponeva: a) che l'esistenza
di servizi alternativi non vale ad escludere la qualificazione dell'attività di
trasporto merci su rotaia in termini di servizio pubblico essenziale. Ed
infatti, l'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive
modificazioni, impone all'interprete di tenere in considerazione l'esistenza di
servizi alternativi, ai soli effetti della determinazione della "quantità"
di prestazioni indispensabili da garantire, con ciò implicitamente ammettendo
che possano coesistere servizi pubblici essenziali, gli uni alternativi agli
altri; b) che la proposta sindacale di prevedere prestazioni indispensabili
esclusivamente in caso di scioperi nazionali di settore non ha alcun fondamento
giustificativo sul piano logico-giuridico;
che, in merito alle note del 18 maggio 2015 della
Uiltrasporti, il Commissario delegato rappresentava: a) che il termine di
preavviso delle azioni di sciopero non può essere inferiore a dieci giorni, in
coerenza con quanto disposto in materia dall'art. 2, comma 6, della legge 146
del 1990, e successive modificazioni; b) che la proposta di configurazione di
un obbligo aziendale di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di
tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie
merceologiche, non può essere accolta, atteso che un siffatto meccanismo,
essendo del tutto svincolato dall'evenienza della proclamazione di uno
sciopero, finirebbe con il comprimere oltre misura e senza giustificato motivo
la libertà di iniziativa economica privata costituzionalmente tutelata; c) con
riferimento alla disciplina delle franchigie, il Commissario si riservava,
invece, di effettuare ulteriori approfondimenti, al fine di accertare
l'eventuale sussistenza di margini per una maggiore personalizzazione della
relativa normativa;
che, in relazione alle note trasmesse dalla Fit Cisl, in
data 21 maggio 2015, il Commissario delegato esprimeva parere favorevole
all'accoglimento della proposta sindacale di precisare che, oggetto di
prestazioni indispensabili, è il trasporto di carburante "destinato alla
rete di pubblico approvvigionamento", mentre si dichiarava contraria
all'introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione della
programmazione annuale alle Organizzazioni sindacali, data la posizione di
terzietà rispetto al conflitto collettivo rivestita dal soggetto gestore della
rete e per ragioni connesse al rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati
commerciali delle imprese;
che, in data 9 giugno 2015, il Commissario delegato audiva i
rappresentanti delle Associazioni datoriali ed accertava la loro
indisponibilità a pervenire ad un accordo con le Organizzazioni sindacali;
che, nel corso dell'audizione delle Associazioni datoriali,
il Commissario delegato prendeva posizione in ordine alle proposte modificative
della delibera 15/123 dalle stesse formulate unitariamente con nota del 14
maggio 2015, dichiarando che: a) la previsione di franchigie è volta a
soddisfare particolari esigenze di tutela degli utenti e non gli interessi
commerciali delle imprese (ancorché legittimi); b) la regola di cui all'art.
10, comma 2, della proposta di disciplina, ha lo scopo di prevenire eventuali
condotte strumentali dei datori di lavoro e, nell'assetto complessivo della
regolamentazione, è stata ritenuta necessaria ai fini del perseguimento di un
effettivo contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti costituzionali
degli utenti.
Rilevato, inoltre, che, nel corso delle audizioni del 9
giugno 2015, il Commissario delegato rappresentava tanto alle Organizzazioni
sindacali, quanto alle Associazioni datoriali, che azioni di protesta
recentemente proclamate nel settore del trasporto merci su rotaia avevano
evidenziato la necessità di assumere ulteriori informazioni in ordine alle
astensioni collettive dal lavoro straordinario, al fine di valutare l'effettiva
incidenza di tali azioni di sciopero sulla regolarità del servizio, nonché i
pregiudizi che esse sono in grado di arrecare ai diritti costituzionalmente
tutelati degli utenti. Ciò, in quanto, dalle risultanze istruttorie acquisite
in occasione delle circostanze richiamate, era emerso che le perturbazioni alla
circolazione ferroviaria (alla ricorrenza delle quali le imprese richiedono
prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro) rappresentano quasi una
costante, con l'ovvia conseguenza che il completamento dei servizi di trasporto
dipende, spesso, da prestazioni di lavoro straordinario. Tali sopravvenute
evidenze determinavano, quindi, l'esigenza di prevenire il rischio che
attraverso tali forme di astensioni (che, in difetto di specifica previsione,
sono ammesse per la durata massima di 30 giorni, in base alla delibera di
carattere generale della Commissione n. 03/130), possano determinarsi effetti
"abnormi" sugli utenti, ovvero conseguenze sproporzionate rispetto a
quelle che derivano dall'attuazione di uno sciopero dal lavoro ordinario,
peraltro con l'assunzione del minimo sacrificio economico da parte dei
lavoratori che vi aderiscono;
che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio sul
punto, nel corso dell'audizione del 9 giugno 2015, il Commissario assegnava
alle parti termine fino al 19 giugno 2015 per la trasmissione di ulteriori
memorie scritte;
che, con nota del 18 giugno 2015, le Associazioni datoriali
trasmettevano una proposta unitaria di disciplina dell'astensione dal lavoro
straordinario che prevedeva una durata massima di 3 giorni;
che, con nota del 19 giugno 2015, le Associazioni sindacali
dichiaravano che il ricorso massiccio al lavoro straordinario nel settore è
dovuto ad una scarsa capacità organizzativa o meglio ad un uso strategico di
tale istituto per sopperire alla carenza di organico, nonostante le
contrattazioni collettive configurino tali prestazioni come eccezionali, ed
invitavano la Commissione a non assimilare l'istituto al lavoro ordinario, agli
effetti della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
auspicando, pertanto, che la durata massima di tali forme di astensioni fosse
stabilita in 30 giorni, in coerenza con la delibera di carattere generale
03/130;
Ravvisato che, dalle risultanze istruttorie acquisite nel
corso procedimento, al quale hanno partecipato attivamente le parti sociali,
sono emerse indicazioni utili ai fini di una parziale revisione della proposta
approvata dalla Commissione nella seduta del 27 aprile 2015;
che, in particolare, dalla disciplina delle franchigie
risulta opportuno eliminare il divieto di proclamazione degli scioperi in
concomitanza con l'espletamento delle consultazioni elettorali, atteso che il
servizio non risulta utilizzato per il trasporto delle schede elettorali e/o di
altro materiale elettorale;
che, nell'ambito della disciplina delle prestazioni
indispensabili, risulta opportuno precisare, coerentemente con le finalità di
tutela dell'utenza perseguite dalla legge 146 del 1990, e successive
modificazioni, che debbono essere garanti solo i trasporti di carburante e
combustibile da riscaldamento destinati alla rete di pubblico
approvvigionamento;
che, con riferimento alla disciplina della determinazione
dei contingenti di personale, al fine di prevenire eventuali dispute tra le
parti, risulta necessario precisare che, in ogni caso, il personale comandato
non può eccedere quote superiori mediamente ad un terzo del personale
normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio;
che, infine, per i motivi ampiamente esposti nella presente
delibera, risulta necessario disciplinare espressamente la durata massima
dell'astensione dal lavoro straordinario, ritenendo ragionevole un'azione
continuativa che non superi 10 giorni, con la precisazione, peraltro, che la
proclamazione con unico atto di un'astensione dal lavoro straordinario e dal
lavoro ordinario può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo
interessato dall'astensione dal lavoro straordinario, coerentemente con
l'indirizzo generale impartito in materia dalla Commissione con la delibera
03/130;
Formula
in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. a), primo
inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la seguente
Regolamentazione provvisoria:
Art.1 - Campo di
applicazione.
1. La presente Regolamentazione si applica alle astensioni
collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di
categoria, del personale dipendente dalle imprese di trasporto merci su rotaia,
estranee all'ambito di applicazione dell'Accordo collettivo relativo al Gruppo
Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999, che effettuano servizi di trasporto
aventi ad oggetto energie, prodotti energetici, risorse naturali, beni di prima
necessità e merci pericolose.
2. La disciplina recata dalla presente Regolamentazione si
riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio, per cui eventuali
sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e giustificare una
sua revisione.
Art.2 - Procedure di
raffreddamento e di conciliazione
A) Regole generali.
1. Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno
sciopero deve esperire, preventivamente, delle procedure di raffreddamento e
conciliazione, articolate diversamente a seconda della rilevanza aziendale o
locale ovvero nazionale della vertenza.
2. In ogni caso, durante le procedure di cui al presente
articolo, le parti si asterranno dal porre in essere azioni unilaterali e le
aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali
atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo
alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e
dalla sicurezza dell'esercizio.
3. L'attivazione delle procedure di cui al presente
articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi
verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle
Organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime.
4. E' fatto obbligo alle parti di collaborare, in buona
fede, ai fini dell'espletamento delle procedure. L'omessa convocazione da parte
dell'Azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto
sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento assunto dalle parti
durante l'esperimento delle procedure, potranno essere oggetto di valutazione
della Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m),
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
5. Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia
nazionale che aziendale/locale, ai fini della proclamazione di un'azione di
sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere
ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni, decorrenti
dall'avvenuto svolgimento delle procedure, ovvero dal momento in cui le stesse
avrebbero dovuto concludersi. Ai fini del computo del termine di cui al
capoverso precedente sono esclusi i periodi di franchigia previsti dall'art. 8.
6. E' fatta salva la possibilità delle parti di esperire le
procedure di raffreddamento in sede amministrativa con le modalità disciplinate
dall'art. 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni.
B) Regole
procedurali.
1. Il soggetto collettivo che promuove uno stato di
agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve avanzare richiesta
scritta di incontro all'Azienda, specificando le motivazioni della vertenza. In
caso di controversia nazionale o relativa al rinnovo del CCNL, la comunicazione
dello stato di agitazione deve essere indirizzata alle Aziende e alle
Associazioni nazionali delle parti datoriali.
2. Entro 5 giorni dalla richiesta, l'Azienda ovvero le
Associazioni, a seconda dell'ambito di rilevanza della controversia, procedono
alla formale convocazione di un incontro che deve avvenire entro e non oltre i
successivi 5 giorni.
3. In caso di mancata convocazione del soggetto collettivo
nel termine di 5 giorni dalla richiesta, le procedure si intendono comunque esperite.
4. La procedure si intendono invece esaurite nel caso in cui
le parti non abbiano raggiunto un accordo nel termine di 5 giorni dal primo
incontro di cui al comma 2.
5. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che,
sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia.
6. In caso di esito positivo della procedura, il verbale
deve contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione. In
caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del
mancato accordo.
Art.3 - Preavviso
1. Ai fini della comunicazione all'utenza e della
predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni
indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per
iscritto, se l'astensione ha rilievo locale o aziendale, alle Aziende
interessate, al Prefetto, alla Commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui
conflitti sindacali, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con un preavviso minimo di 10 giorni.
2. Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la relativa
comunicazione deve essere data, nei termini e secondo le modalità sopra
indicate, alle Aziende, alle Associazioni nazionali datoriali del settore, alla
Commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali costituito
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7,
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni
dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi
lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art.4 - Requisiti
dell'atto di proclamazione e comunicazioni all'utenza
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 13,
ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero
e deve recare l'indicazione della data di esperimento delle procedure di
raffreddamento, dell'ora di inizio e termine, della durata, delle modalità di
attuazione e delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro e deve essere
sottoscritto in forma intellegibile.
2. Le aziende provvedono a dare informazione all'utenza
dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero, nei modi e con le forme previste
dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel
termine di almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.
Art.5 - Durata
1. La prima azione di sciopero non può avere una durata
superiore a 8 ore.
2. Le astensioni successive alla prima azione di sciopero,
relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 ore.
3. In ogni caso le azioni di sciopero devono svolgersi in un
unico periodo di durata continuativa.
Art.6 - Intervallo tra
azioni di sciopero
1. Indipendentemente dalla materia oggetto della
controversia, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un
intervallo di almeno 1 giorno.
2. Tra due azioni di sciopero proclamate da soggetti
sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso
bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.
Art.7 - Revoca e
sospensione
1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della
Commissione di garanzia o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di
cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la
revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti
destinatari dell'atto di proclamazione, almeno cinque giorni prima della data
di inizio dell'astensione dal lavoro.
2. Agli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero potrà
intendersi effettuata in conseguenza dell'ordine dell'Autorità precettante e/o
della Commissione di garanzia, solo nel caso in cui venga comunicata entro 5
giorni dalla ricezione del provvedimento dell'Autorità medesima.
Art.8 - Franchigie ed
esclusioni.
1. E' esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti
periodi:
- dal 21 dicembre al 7 gennaio;
- dal 10 agosto al 20 agosto;
- nella settimana che precede e in quella che segue la
Pasqua;
Art.9 - Avvenimenti
eccezionali
In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o
di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso
di effettuazione, sono immediatamente sospesi, anche in deroga al termine di
cui all'art. 7, comma 1.
Art.10 - Individuazione
delle prestazioni indispensabili.
1. Durante l'attuazione dello sciopero verrà garantita
l'effettuazione dei servizi che l'Azienda, prima della proclamazione dello
sciopero, ha pianificato per il trasporto delle categorie merceologiche di
seguito indicate:
- carburante e combustibile da riscaldamento destinati alla
rete di pubblico approvvigionamento;
- animali vivi;
- latte fresco ed altri prodotti alimentari di prima
necessità deperibili;
- farmaci aventi rilevanza curativa;
- merci pericolose.
2. Ai fini dell'individuazione dei servizi minimi di cui al
comma precedente, l'Azienda, ricevuta la comunicazione di sciopero, convoca i
soggetti proclamanti per una riunione, da tenersi entro i successivi 5 giorni.
Nel corso di tale incontro, la parte datoriale comunica e fornisce prova alle
Organizzazioni sindacali proclamanti delle tracce orarie ad essa assegnate
dall'Ente gestore della rete in sede di pianificazione annuale. Di tali tracce
deve esserne garantita l'utilizzazione della metà per l'effettuazione di
servizi, preventivamente pianificati dall'Azienda, destinati al trasporto
esclusivo delle categorie merceologiche annoverate nel comma 1.
L'individuazione delle tracce orarie da utilizzare deve
avvenire d'intesa tra le parti. In difetto di accordo, la scelta è rimessa alla
decisione della parte datoriale.
3. Allo scopo di non alterare il delicato contemperamento
degli interessi realizzato con le regole di cui al comma 2, l'Azienda, ricevuta
la proclamazione di sciopero, non potrà richiedere all'ente gestore della rete
la variazione (quanto all'orario, alla merce da trasportare, ovvero
all'itinerario) delle tracce ad essa assegnate per il giorno dello sciopero in
base alla programmazione annuale.
Art.11 - Contingenti
di personale per l'esecuzione delle prestazioni indispensabili.
1. I contingenti nominativi di personale da impiegare nelle
prestazioni indispensabili vengono determinati dalle singole imprese, tenuto
conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5
giorni prima dell'inizio dell'astensione.
2. La consistenza dei contingenti di cui al comma precedente
deve essere quella strettamente necessaria all'effettuazione dei servizi minimi
di cui all'art. 10, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza della
circolazione previste dalla normativa vigente.
3. In ogni caso, i contingenti di personale non possono
riguardare quote di personale superiori mediamente ad un terzo del personale
normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio.
Art.12 - Ora
cuscinetto
Sono garantiti tutti i treni merci che, con orario di
partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destinazione
entro un'ora dall'inizio dell'astensione.
Art.13 - Astensioni
collettive dal lavoro straordinario
1. Le astensioni collettive dal lavoro straordinario e da
qualsiasi altra prestazione supplementare sono vincolate al rispetto delle
regole dettate dalla presente regolamentazione.
2. La durata di tali azioni di sciopero non potrà eccedere i
10 giorni consecutivi.
3 La proclamazione con unico atto di sciopero dello
straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire
soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione
dal lavoro straordinario.
Dispone
la notifica della presente delibera alle Segreterie
nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Attività Ferroviarie, Orsa, Fast Ferrovie, nonché alle Associazioni datoriali
Asstra, Confetra, Fercargo;
Dispone, altresì, la notifica della presente delibera al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti,
la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale e alla Direzione Generale
per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie, la trasmissione alle
Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonché, per
conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, la pubblicazione della Regolamentazione
provvisoria del trasporto merci su rotaia e della presente delibera sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l'inserimento dei predetti
atti sul sito Internet della Commissione di garanzia.
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