Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interdizione
posticipata lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti.
L’OR.S.A. Trasporti ha avanzato istanza di interpello al
fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla
corretta interpretazione degli artt. 7, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la
disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento
di determinate attività.
In particolare, l’istante chiede se le disposizioni
normative di cui sopra possano trovare applicazione nell’ipotesi in cui la
lavoratrice madre espleti attività di “conducente di linea” nell’ambito di
servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di
quest’ultimo nella categoria dei lavori usuranti, ex art. 1, D.Lgs. n. 67/2011.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e
dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Il processo evolutivo della legislazione a tutela della
maternità ha condotto al riconoscimento nei confronti della lavoratrice madre
di istituti fondamentali, quali l’astensione obbligatoria dal lavoro e il
sostegno economico nel corrispondente periodo, il divieto di licenziamento,
nonché il divieto di adibizione a lavori faticosi o insalubri.
Il nostro ordinamento contempla infatti, durante tutto il
periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, specifiche misure
volte a tutelare la salute e la sicurezza sia della lavoratrice madre che del
figlio, mediante la previsione di una serie di attività, mansioni, agenti
chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal Legislatore e
quindi considerati incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento.
In proposito l’art. 7, D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce il
divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi,
nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, indicati dall’art.5 del
D.P.R. n. 1026/1976 (allegato A, D.Lgs. cit.) e a quelli che comportano il
rischio di esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro che
renderebbero insalubre ed insicuro l’ambiente di lavoro (allegato B, D.Lgs.
cit.).
Con riferimento ai periodi per i quali sono previsti i
divieti di cui sopra, l’art. 7 citato dispone che la lavoratrice venga adibita
ad altre mansioni ove possibile.
Ciò premesso, in relazione alla problematica sollevata
dall’istante si sottolinea che, tra le attività per le quali è previsto il
divieto di adibizione al lavoro, l’allegato A alla lettera o) indica i lavori
espletati “a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni
altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro”.
Con quest’ultima previsione il Legislatore evidentemente ha
sancito la sussistenza del divieto per tutto il periodo della gravidanza e fino
a tre mesi dopo il parto (termine del periodo di astensione obbligatoria);
diversamente, laddove lo stesso abbia voluto riferirsi all’interdizione posticipata
fino a sette mesi dopo il parto lo ha detto espressamente nell’ambito del
medesimo allegato A (cfr. lett. b, c, e d).
In linea con le osservazioni sopra svolte ed in risposta al
quesito avanzato, si ritiene pertanto che per la lavoratrice madre, conducente
di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, il divieto di cui
all’art. 7 trovi applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo
di astensione obbligatoria.
Resta ad ogni modo ferma la possibilità di riscontrare nella
specifica situazione lavorativa ogni eventuale rischio di esposizione ad
agenti, processi e condizioni di lavoro, per i quali è prevista l’interdizione
fino a sette mesi dopo il parto in base a quanto contenuto negli allegati B e
C, del D.Lgs. n. 151/2001.
In proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 28, D.Lgs.
81/2008 il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori, tra cui le lavoratrici madri, esposti a rischi particolari; di conseguenza,
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
occorre valutare le relative ripercussioni sulla gravidanza o
sull’allattamento, inclusi i rischi da stress lavoro-correlato.
Nessun commento:
Posta un commento