OGGETTO:
Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di
fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti
temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6
anni. Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio.
Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo
dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014, è stato modificato
l’art. 32 T.U. maternità/paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del
2001 in materia di congedo parentale.
Il decreto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144, supplemento ordinario n 34,
ed è entrato in vigore il giorno successivo ossia il 25 giugno 2015.
La riforma dell’art. 32 cit., consente ai genitori
lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale
residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso
in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i
periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale
fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in
famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite
massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della
retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del
genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo
fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12
anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in
famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.
Premesso quanto sopra - poiché per la riforma in questione
il legislatore non ha previsto un periodo di vacatio legis, disponendo
l’immediata entrata in vigore della riforma stessa - nelle more
dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione
della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità
cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto
seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel
campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR23.
Si precisa che la domanda cartacea va utilizzata solo dai
genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale
dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed
i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8°
ed il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare
anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di
presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.
Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi
diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda
continua ad essere presentata in via telematica.
La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa
modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015. Con apposito messaggio
pubblicato su Internet si darà notizia dell’aggiornamento della procedura di
presentazione della domanda on line. A seguito dell’aggiornamento della
procedura non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo.
Con successivi messaggi interni saranno date istruzioni
operative alle sedi sulle modalità di acquisizione e gestione delle domande
cartacee nei sistemi.
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