Corte di Cassazione –
Sentenza n.15080 del 17 luglio 2015
Svolgimento del
processo
La Corte d'appello di
Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale con cui era stata accertata la
responsabilità di Poste Italiane per l'infortunio subito da C.l., dipendente
della società quale ripartitore, caduto dopo essere inciampato in un laccio
rigido di plastica utilizzato per la legatura dei plichi postali lasciato sul
pavimento, a seguito del quale il lavoratore si era provocato un aneurisma post
traumatico dell'arteria ulnare della mano destra.
La Corte territoriale
ha rilevato che dall'istruttoria svolta risultava accertato che nell'ufficio in
cui lavorava il ricorrente il pavimento era ingombro di lacci di plastica -
denominati reggie - i quali normalmente legavano i plichi postali e che detti
lacci, una volta aperti i plichi, venivano gettati per terra e non nel cestino
essendo i cestini prima del fatto, pochi nè essendo state date disposizioni in
tal senso, con conseguente pericolosità della condotta.
La Corte ha precisato
che effettivamente Poste provvedeva a far pulire due volte al giorno i
pavimenti ma comunque tali legature finivano a terra e che anzi nella zona dove
era addetto il lavoratore non vi erano neppure bidoni.
La Corte territoriale
ha ritenuto sussistere la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 2087 cc ed anche ai sensi dell'articolo 8 del d.p.r. n. 54 del 1955 ,
in quanto aveva il preciso dovere di garantire che la pavimentazione sulla
quale doveva operare il lavoratore fosse libera da ostacoli e possibilità di
inciampare prendendo, se del caso, opportuni provvedimenti volti a sanzionare
prassi difformi e produttive di rischi.
Ha escluso, invece, il
concorso di colpa dell'infortunato, essendo emerso che il ricorrente non era
addetto anche all’apertura dei plichi.
In accoglimento
dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata la Corte
d’appello ha rideterminato il risarcimento del danno in €11.067,00 di cui €
3.300, 00 per inabilità temporanea totale e parziale ed € 2766,00 per danno
morale, oltre € 5000,00 per invalidità permanente come determinato dal
Tribunale, oltre gli interessi e la rivalutazione.
Avverso la sentenza
ricorre Poste Italiane formulando tre motivi ulteriormente illustrati con
memoria ex art. 378 cpc , resiste il lavoratore.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo
Poste denuncia violazione dell’art. 2087 cc in relazione agli art .116 e 117
cpc. Lamenta che la Corte aveva ritenuto oggettiva la responsabilità di Poste;
che invece la responsabilità aveva natura colposa e Poste aveva provato di aver
fatto tutto per evitare l’infortunio.
2) Con il secondo
motivo denuncia vizio di motivazione.
3) Con il terzo motivo
la ricorrente denuncia violazione dell’art. 429 cpc censurando il cumulo di
interessi e rivalutazione.
I motivi,
congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati.
Deve, in primo luogo,
rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di tardività della notifica del ricorso
in Cassazione. Poste Italiane ha riferito di aver passato il ricorso
all’ufficiale giudiziario per la notifica tempestivamente in data 6/6/2009, a
seguito della notifica della sentenza in data 7/4/09. Ha dedotto inoltre, che
la data dell’8/6/2009 corrispondeva, invece, a quella di invio della
raccomandata da parte dell’ufficiale giudiziario. La data del 6/6/2009 trova
conferma nella dicitura apposta dal ricorrente sull’atto da notificare "ultimo
giorno 6/6/2009" e nello stesso timbro "ultimo giorno"
dell’ufficiale giudiziario leggibile sul ricorso.
Nel merito deve
rilevarsi che la Corte territoriale ha descritto le modalità con cui era
avvenuto l’infortunio. Ha rilevato che l’istruttoria aveva accertato che il
pavimento dell’ufficio ove lavorava il ricorrente era ingombro dei nastri di
plastica denominati reggie che normalmente legavano i plichi postali; che detti
nastri, invece, di essere gettati nei cestini, peraltro pochi, erano buttati a
terra determinando una situazione pericolosa e che dove lavorava lo Iorio non
c’erano neppure cestini. La Corte ha poi rilevato che nessuno aveva dato
disposizioni su cosa fare quando il pavimento era ingombro di nastri né che
questi non dovevano essere gettati per terra.
La Corte ha poi
affermato la responsabilità di Poste per non aveva adottato tutte le misure
idonee ad evitare infortuni del genere di quello occorso al lavoratore e che
nessun concorso di colpa era ravvisabile nel comportamento dello I. il quale
non era addetto ad aprire i plichi. La Corte territoriale ha dunque evidenziato
gli elementi probatori sui quali ha fondato l’avvenuto accertamento della
responsabilità di Poste e, pertanto, è del tutto erronea la censura della
ricorrente secondo cui la Corte avrebbe affermato una vera e propria
responsabilità oggettiva di Poste - Quanto al vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5), premesso che questo può rilevare solo nei limiti in cui
l'apprezzamento delle prove - liberamente valutabili dal giudice di merito,
costituendo giudizio di fatto - si sia tradotto in un iter formativo di
convincimento affetto da vizi logici o giuridici, restando altrimenti
insindacabile, deve rilevarsi che la Corte di appello ha dato conto delle fonti
del proprio convincimento ed ha argomentato in modo logicamente congruo; a
fronte di ciò, il ricorso si limita ad opporre un'altra soluzione
interpretativa, basata su una diversa ricostruzione fattuale, all'evidenza
inammissibile.
Il controllo di
logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., n. 5, non
equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia
dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione
della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non
sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una
sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento
al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito
del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di
procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria
valutazione delle risultanze degli atti di causa.
Nè, ugualmente, la
stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato,
ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se -
confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse in
considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti
dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso
"sub specie" di omesso esame di un punto (v. Cass. n. 3161/2002).
Anche il terzo motivo
è infondato. La ricorrente censura l’applicazione del cumulo tra interessi e
rivalutazione effettuato dalla Corte che ha applicato l’art. 429 cpc. Il
ricorrente, tuttavia, formula una censura non pertinente atteso che avrebbe
dovuto denunciare l’errore commesso dalla Corte nell’applicare la norma citata
e richiamare, invece, le regole applicabili ai crediti di valore quale quello
in esame. In ogni caso deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di
statuire che la domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro
volta a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione,
da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 2087 cod. civ.,
non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo
configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al
rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata
quanto agli accessori del credito dal secondo comma dell'art. 429 cod. proc.
civ. (cfr (Cass. n. 3213 del 18/2/2004, Cass. n 14507 del 01/07/2011). Per le
considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna
della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in €100,00 per
esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e
15% per spese generali.
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