Conseguentemente, la mera inerzia del lavoratore dopo la
scadenza del contratto a termine è di per sé insufficiente a ritenere
sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso.
Corte di Cassazione -
Sentenza n.15045 del 17 luglio 2015
Svolgimento del
processo
Con sentenza del 7
ottobre 2008 la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del
Tribunale di Ancona del 20 marzo 2006 con la quale era stata dichiarata la
nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da P.I. s.p.a. con
G. G. per il periodo 7 marzo 2000 - 30 giugno 2000 ai sensi dell’art. 8 del
CCNL 26 novembre 1994 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della
graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa dell’attuazione
del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. La
Corte territoriale ha considerato che il contratto in questione era stato
stipulato oltre il termine di validità del contratto collettivo che autorizzava
l’apposizione del termine ai contratti di lavoro. La stessa Corte territoriale
ha pure considerato che la mera inerzia del lavoratore non è indice della
volontà di risolvere il rapporto per cui ha escluso che il rapporto in
questione si sia risolto per mutuo consenso.
P.I. ha proposto
ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi illustrati
da memoria.
Resiste la G. con
controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si
deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372, comma 1 e 2 cod. civ.
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, e nullità del procedimento ex art. 360,
nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. con riferimento alla mancata considerazione della
risoluzione del rapporto per mutuo consenso.
Con il secondo motivo
del ricorso principale si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.
1362, 1363 e segg., e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, nn. 3 e 5
cod. proc. civ. con riferimento alla considerata limitata efficacia temporale
della previsione collettiva relativa all’apposizione del termine ai rapporti di
lavoro.
Con il terzo motivo si
deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc.
civ. con riferimento alla necessità della prova da parte del lavoratore, del
danno subito a causa dell’illegittima apposizione del termine.
Il primo motivo è
infondato. Come questa Corte ha più volte affermato "nel giudizio
instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al
contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una
risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata -
sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo
contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali
circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti
medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v.
Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554,
nonché da ultimo Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-
2011 n. 16932). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a
termine, quindi, "è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una
risoluzione del rapporto per mutuo consenso" (v. da ultimo Cass. 15 -
11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre "grava sul datore di
lavoro", che eccepisca tale risoluzione, "l'onere di provare le
circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti
di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass.
2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279, Cass.
15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887). Tale principio, del tutto
conforme al dettato di cui agli art. 1372 e 1321 c.c., va ribadito anche in
questa sede, così confermandosi l'indirizzo prevalente ormai consolidato,
basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle
circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale
tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all'uopo
sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza,
seppure prolungata, di operatività del rapporto. Al riguardo, infatti, non può
condividersi il diverso indirizzo che, valorizza esclusivamente il "piano
oggettivo" nel quadro di una presupposta valutazione sociale
"tipica", fondata sull'art. 1372 c.c., comma 1 e sui principi di
settore in materia di rapporto di lavoro subordinato (v. Cass. 6-7-2007 n.
15264 e da ultimo Cass. 5-6-2013 n. 14209). In primo luogo la norma codicistica
non prevede affatto una valorizzazione esclusiva del mero "piano
oggettivo" e neppure stabilisce una sorta di "clausola generale"
che consenta una siffatta valorizzazione. Stabilendo che il contratto "non
può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla
legge", la norma richiede, anzi, chiaramente un "mutuo
consenso", che ben può esprimersi con una manifestazione negoziale tacita,
attraverso comportamenti significativi tenuti dalle parti, certamente
valutabili anche sul piano oggettivo, ma pur sempre necessariamente
concludenti, univoci e tali da evidenziare una volontà risolutoria o, se si
vuole (nel quadro di una crescente "oggettivazione" del contratto),
un completo e definitivo disinteresse alla attuazione del rapporto (v. fra le
altre Cass. 29-3-1995 n. 3753, Cass. 15-6-2001 n. 8106, Cass. 11- 9-2003 n.
13370, circa la necessità, comunque, che la durata della cessazione della
funzionalità di fatto del rapporto sia accompagnata da circostanze e modalità
tali da evidenziare un siffatto disinteresse). In altre parole, non può
prescindersi dal presupposto che la risoluzione per mutuo consenso tacito
costituisce pur sempre una manifestazione negoziale che, in quanto tale,
seppure tacita, non può essere configurata su un piano esclusivamente
oggettivo. D'altra parte, il mero decorso del tempo e la mera inerzia del
lavoratore costituiscono un semplice fatto che, al di fuori delle ipotesi
tipiche fissate dalla legge, di per sé è irrilevante. Né può essere sufficiente
al fine della risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito la mera
cessazione della funzionalità di fatto del rapporto stesso, tanto più che nel
rapporto di lavoro possono anche intervenire numerose ipotesi di sospensione,
previste dalla legge o derivanti dalla volontà delle parti (v. fra le altre
Cass. 7- 7-1998 n. 6615). Orbene nella fattispecie la Corte di merito, dopo
aver richiamato la giurisprudenza prevalente di legittimità, ha rilevato che
"vuoi l’obiettivo dato cronologico, vuoi le considerazioni soggettive che
si sono svolte escludono che l’appellata abbia inteso, per facta concludentia,
risolvere il rapporto con P.I.". Tale accertamento di fatto, conforme ai
principi sopra richiamati, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla
censura della ricorrente.
Pure il secondo motivo
è infondato. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo
decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per
esigenze eccezionali ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 1994, come integrato dall'accordo
aziendale 25 settembre 1997, in data successiva al 30 aprile 1998 (e
anteriormente alla operatività del CCNL del 2001), in epoca cioè in cui
"era venuta meno la contrattazione autorizzatoria". Tale
considerazione, in base all'indirizzo ormai consolidato in materia dettato da
questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001
ed al d.lgs. n. 368 del 2001), è sufficiente a sostenere l'impugnata decisione,
in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo. Al riguardo,
sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che
"l'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n.
56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto
a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall'intento del
legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle
necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace
salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione
della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli
impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di
individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze
aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei
lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali
all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo
determinato" (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063, Cass. 20 aprile 2006 n.
9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne
risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo
questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle
previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina
generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v.,
fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378). In
tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato
previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di
apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass.
14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866). In particolare,
quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui
ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con
l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del CCNL 26
novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16
gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della
situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell'ente ed
alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute
dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con
l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo
indeterminato, in forza dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230"
(v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n.
28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass.
18378/2006 cit.). Tanto basta per respingere il motivo di ricorso in esame relativo
al limite temporale a cui sono subordinate le assunzioni a termine delle P.I.,
così confermandosi la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto
de quo.
Il terzo motivo è
inammissibile per carenza di valido quesito di diritto, risulta del tutto
generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella
enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il
momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai
giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4 gennaio 2001 n. 80). Il
quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in
base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere
formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla
fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36),
dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non
pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo
di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente
in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a
chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento
alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26020),
dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la
sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo
motivo (cfr. Cass. 7 aprile 2009 n. 8463). Peraltro neppure può ignorarsi che
nella fattispecie anche la illustrazione del motivo risulta del tutto generica
e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la
mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, senza che
la ricorrente indichi se e in che modo il punto stesso (per nulla trattato
nell’impugnata sentenza) sia stato oggetto di specifico motivo di appello da
parte della società (cfr. Cass. 15 febbraio 2003 n. 2331, Cass. 10 luglio 2001
n. 9336).
In memoria si invoca
lo jus superveniens, costituito dal disposto della L. n. 183 del 2010, art. 32,
in tema di risarcimento danni in caso di illegittima apposizione del termine al
contratto di lavoro. Con riferimento alla tutela indennitaria introdotta dal
Legislatore del 2010 va ribadita l'inammissibilità della relativa domanda,
stante la ritenuta inammissibilità del motivo di ricorso riguardante il
risarcimento del danno che comporta il passaggio in giudicato della relativa
statuizione.
È stato infatti
ritenuto (tra le tante, Cass. 4363/2009) che la formazione della cosa giudicata
per mancata impugnazione, o per inammissibile impugnazione, su un determinato
capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con
riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto
concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di
impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto,
tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli
altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni
contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della
statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame. Infatti, ove
fosse state travolta la prima statuizione sull'illegittimità del termine
sarebbe fatalmente venuta meno la statuizione sul quantum, in forza
dell'effetto espansivo previsto dall’art. 336 cod. proc. civ., secondo cui la
riforma o la cassazione produce effetti sui capi dipendenti. Si cita, in questi
casi, l'istituto del giudicato apparente, destinato cioè a venir meno ove venga
travolta la statuizione principale di sostegno. Una volta però che quest'ultima
venga confermata, non può che formarsi la preclusione sulla questione del quantum,
in quanto non sottoposta ad impugnazione o comunque impugnata in modo
dichiarato inammissibile, come nel caso in esame. In altri termini, ove fossero
state accolte, in questa sede, le censure proposte sulla illegittimità del
termine apposto al rapporto di lavoro, sarebbe stata travolta la dipendente
decisione sul quantum, ma una volta che la prima è stata confermata, non è
consentito alla Corte di esaminare la seconda, nei cui confronti non è stata
proposta valida impugnazione. Né questi principi possono essere travolti dallo
ius superveniens, in quanto la relativa applicazione deve pur sempre essere
coordinata con il regime delle impugnazioni. È stato infatti affermato (ex
multis, Cass. 15357/2012) che i principi della rilevabilità, anche d'ufficio, dello
ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso non operano
indiscriminatamente, ma devono essere coordinati con quelli che regolano
l’onere dell'impugnazione e le relative preclusioni, con la conseguenza che la
loro operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazioni,
alle questioni, sulla decisione delle quali avrebbe dovuto incidere la
normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto
sui relativi punti. In altri termini, il passaggio in giudicato della
statuizione relativa al risarcimento, preclude il diritto di invocare lo ius
superveniens retroattivo.
Il ricorso sulla base
delle esposte considerazioni, in conclusione, va rigettato.
Le spese di giudizio,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente
al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive € 100,00 per
esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
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