Il caso di specie è quello che ha riguardato un operatore ecologico allontanatosi
anticipatamente dal posto di lavoro per fruire della pausa, che sarebbe
scattata dopo circa un quarto d’ora, e che, sorpreso a giocare a carte in un
circolo ricreativo, era stato licenziato.
Nell’impugnare il recesso, il lavoratore aveva sostenuto che
la massima sanzione espulsiva fosse sproporzionata rispetto al suo
inadempimento.
La tesi proposta dal ricorrente aveva trovato accoglimento
sia presso il Tribunale del primo grado, che, successivamente, dalla Corte di
Appello che, conseguentemente, avevano condannato la società datrice di lavoro
a reintegrare in servizio il dipendente, con annesso pagamento del risarcimento
del danno.
Investita della questione, la Cassazione ha rigettato il
ricorso proposto dall’azienda, ritenendo che la Corte del merito avesse
congruamente motivato la sproporzione della sanzione rispetto al fatto
contestato ed alle specifiche risultanze di causa, evidenziando:
-
che l'allontanamento dal posto di lavoro era
avvenuto con un solo quarto d'ora di anticipo rispetto a quello previsto;
-
che il disvalore della condotta era attenuato dal
fatto che la condotta del lavoratore non era intrinsecamente illecita, né aveva
provocato un disservizio rilevante;
-
che il lavoratore risultava privo di precedenti
disciplinari.
Valerio Pollastrini
Leggi il testo integrale della sentenza:
Corte di Cassazione –
Sentenza n.13700 del 3 luglio 2015
Svolgimento del
processo
Con ricorso al
Tribunale di Napoli, C.C. espose di aver lavorato alle dipendenze della società
A. a far tempo dal 13.12.00 fino al 24.5.2006 - data del suo licenziamento -
con mansioni di operatore ecologico.
Riferì il ricorrente
le circostanze di fatto, risultanti da verbale di P.S., inerenti l'episodio del
28.4.2006, data in cui era stato sorpreso, intorno alle 10,15, in un circolo
ricreativo, essendosi allontanato anticipatamente dal posto di lavoro per
fruire della pausa, fissata alle successive ore 10,30.
Il C., ammesso il proprio
comportamento, dedusse il difetto di proporzionalità tra la sanzione e gli
addebiti mossi e convenne in giudizio la società chiedendo dichiararsi
l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di cui all'art. 18
St.lav.
Si costituiva la
società deducendo la infondatezza della domanda.
Alla luce delle prove
documentali versate in atti, con sentenza in data 3.7.2008, il Tribunale, in
linea con la decisione già assunta in sede cautelare, accoglieva il ricorso,
ritenendo sproporzionata la sanzione espulsiva e condannando la società a
reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro, con condanna della società
al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che il C. avrebbe percepito
dal licenziamento alla effettiva reintegra.
Avverso tale decisione
proponeva appello la società A., lamentando l'erronea valutazione delle
risultanze istruttorie e la gravità dei fatti nel contesto di causa, con
particolare riguardo alle circostanze in cui avvenne la condotta censurata ed
all'elemento intenzionale; alla presenza del C. in un circolo ricreativo
intento a giocare a carte indossando la divisa di lavoro, con danno anche
all'immagine della società.
Resisteva il C.
proponendo altresì appello incidentale diretto ad ottenere il risarcimento del
danno nella misura minima di cinque mensilità (essendo stato reintegrato in via
d'urgenza dopo due mesi dal licenziamento).
La Corte d'appello di
Napoli, con sentenza depositata il 30 giugno 2011, rigettava il gravame
principale ed accoglieva l'incidentale, condannando la società al risarcimento
del danno quantificato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione.
Per la cassazione di
tale sentenza propone ricorso la A. s.p.a., affidato ad unico motivo.
Resiste il C. con
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. -La ricorrente
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., oltre
ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
c.p.c.).
Lamenta che la
sentenza impugnata valutò erroneamente le circostanze di causa quali emergevano
dagli atti. In particolare deduce che le specificazioni del parametro normativo
della giusta causa hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi
deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (Cass. n. 25144\10).
Lamenta la società che
per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento
occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in
relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze
nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale,
dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo
se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del
prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima
sanzione disciplinare. Evidenzia che nella specie non rilevava la condotta in
sé, ad avviso della ricorrente comunque grave, quanto le ripercussione di essa
sui futuri adempimenti. Lamenta inoltre la insufficiente valutazione della
condotta censurata (concretantesi nell'essere il lavoratore stato sorpreso
durante l'orario di lavoro in un circolo ricreativo intento a giocare a carte
con la divisa aziendale) con riferimento al complessivo contesto fattuale ed
alla intensità dell'elemento psicologico, evidenziando a tale riguardo il
mancato esame della volontà del lavoratore di raggirare la datrice di lavoro,
mentre risultava comunque erronea la tesi della Corte partenopea secondo cui le
modeste mansioni del lavoratore (addetto alla nettezza urbana) non connotavano
in modo particolare il vincolo fiduciario tra le parti, tale da giustificare il
recesso.
Lamenta ancora che la
sentenza impugnata valutò diversamente, senza adeguata motivazione, la condotta
tenuta dal collega D.M., col quale fu sorpreso insieme al C. nel circolo
ricreativo di cui alla contestazione. Evidenzia al riguardo che il licenziamento
del collega fu ritenuto legittimo sia dal Tribunale che dalla medesima Corte
partenopea in altro giudizio. Lamenta che la sentenza impugnata argomentò
erroneamente circa la diversità delle posizioni, fondate sul semplice argomento
che il D.M. venne sorpreso a giocare illecitamente al videopoker ed aveva
declinato false generalità agli agenti di P.S. intervenuti per effettuare
controlli.
Si duole infine che
l'attività lavorativa di entrambi i dipendenti, svolgendosi lungo le strade,
rendevano difficoltosi i controlli, sicché maggiore doveva ritenersi la
violazione del vincolo fiduciario.
2. - II ricorso è
sostanzialmente inammissibile prima che infondato.
Deve innanzitutto
evidenziarsi che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo
in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di
comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum"
adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, come nella
specie, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su
quella che è stata la volontà del giudice (Cass. sez.un. n. 25894\10).
Deve poi rimarcarsi
che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste
nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi
implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di
legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura
è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso
proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa,
ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o
contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto
che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa (ex plurimis, Cass. 16 luglio 2010 n.
16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
E'evidente che nella
fattispecie la censura in esame è mediata dalla contestata valutazione delle
risultanze di causa, risolvendosi in un vizio di motivazione, col quale la
società ricorrente sottopone a questa S.C. una nuova valutazione delle
circostanze di causa ed una diversa qualificazione dei fatti oggetto della
contestazione disciplinare.
Deve poi rimarcarsi
che se è vero che le specificazioni del parametro normativo della giusta causa
di licenziamento hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi,
deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, l'accertamento
della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che
integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta
attitudine a costituire giusta causa, ovvero a far sussistere la proporzionalità
tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto,
demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori
logici o giuridici (Cass. n.5095\11, Cass. n. 6498\12).
Deve allora ribadirsi
che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360,
comma primo, n. 5) cod. proc. civ. (nel testo antecedente l'entrata in vigore
della novella del 2012), non equivale alla revisione del "ragionamento
decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad
una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile
revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si
risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla
funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che
risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità
per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito
attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di
causa. Né, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla
motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non
consentito) giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanze
istruttorie - prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso
o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della
sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" di omesso esame di
un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.
civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata
dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del
proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne
l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex
plurimis, Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8
settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio
2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
Nella specie la Corte
di merito ha congruamente motivato la sproporzione della sanzione rispetto al
fatto contestato ed alle specifiche risultanze di causa, evidenziando che
l'allontanamento dal posto di lavoro era avvenuto con un solo quarto d'ora di
anticipo rispetto a quello previsto (ore 10,15 rispetto alla pausa delle
10,30); che il locale in cui fu rinvenuto il C. era all'incrocio con la Via P.
ove il dipendente doveva prestare servizio; che il disvalore della condotta era
attenuato dal fatto che la condotta del C. non era intrinsecamente illecita
(gioco delle carte, a differenza del collega D.M. sorpreso invece al gioco del
videopoker), né aveva provocato un disservizio rilevante; che il C., privo di
precedenti disciplinari, faceva parte d una squadra destinataria di un encomio
da parte della società; che l'art. 65 del c.c.n.I. prevedeva il licenziamento
senza preavviso solo per mancanze di entità tale da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, quali la insubordinazione
seguita da vie di fatto, furto, condanna per reati infamanti; che il danno
all'immagine non poteva ritenersi sussistente stante la mancanza di clamore
della vicenda e che pochi minuti dopo l'accertamento dei fatti (in sostanza
dopo le 10,30), ben avrebbe potuto il C., in legittima pausa dal lavoro,
intrattenersi nel locale in questione con la divisa di lavoro senza commettere
alcun illecito. Trattasi in definitiva di accertamento dei fatti, rimesso al
prudente apprezzamento del giudice di merito, congruamente motivato ed immune
da vizi logico giuridici.
Inammissibile, oltre
che infondata, risulta la censura della mancata valutazione, da parte della
sentenza impugnata, circa la sussistenza, in subordine, di un giustificato
motivo soggettivo di licenziamento.
Ed invero la doglianza
non risulta proposta in sede di merito (né la ricorrente deduce specificamente
dove, in quali termini ed in quale sede essa sarebbe stata proposta), e
comunque la Corte partenopea risulta avere, sia pure implicitamente, esaminato
la questione, escludendo sulla base degli accertamenti compiuti la sussistenza
anche di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ritenendo
comunque sproporzionata una sanzione espulsiva, ritenendo semmai legittima una
sanzione conservativa (pag. 8 sentenza impugnata).
3. -II ricorso deve in
definitiva rigettarsi.
Le spese di lite
seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in
favore del difensore del C., dichiaratosi anticipante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi,
oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv.
B.M..
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