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mercoledì 10 giugno 2015

Aggiornamento Servizi ex Enpals sulla INTRANET. Adeguamento delle procedura di Gestione certificato Agibilità

INPS - Messaggio n.3917 del 9 giungo 2015

1. Premessa
Nell’ambito del processo di integrazione della gestione ex Enpals, con Circolare n. 154 del 03/12/2014 sono state date indicazioni in merito all’adozione, a partire dall’1.1.2015, delle modalità di attribuzione delle posizioni contributive aziendali in vigore per le aziende con dipendenti anche per i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico ai fini dell’espletamento di tutti gli adempimenti contributivi e informativi di legge concernenti l’Istituto.

Per effetto di tale integrazione, con il messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015 e con specifico riferimento alle imprese del settore Spettacolo, sono state fornite indicazioni in merito al rilascio della procedura telematica per la richiesta e la conseguente emissione on-line del certificato di agibilità, adeguata alla luce dell’avvenuta estensione del sistema di identificazione delle suddette imprese in base alla matricola INPS.

2. Adeguamento della procedura telematica per la gestione del Certificato di agibilità
Alla luce dell’integrazione di cui alla premessa, il principale adeguamento della procedura per la gestione del Certificato di Agibilità riguarda la visualizzazione delle posizioni contributive (Matricole INPS) riferite al Codice Fiscale dell’Impresa, utilizzato per accedere al servizio.

Sulla base dell’elenco delle Posizioni contributive visualizzato per l’Impresa, l’accesso alle funzioni disponibili per la gestione del Certificato di Agibilità verrà effettuato selezionando i parametri di ricerca in base ai quali verranno restituite le richieste di agibilità che si intende verificare e non più le posizioni identificate con "Codice Gruppo" e "Numero Attività".

Nel merito degli interventi di adeguamento della procedura si rimanda al n. 3575 del 27 maggio 2015.

2.1 Gestione richieste variazioni Certificato Agibilità
Come noto, le eventuali variazioni del certificato di agibilità effettuate dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa possono essere eseguite non oltre cinque giorni dall’evento, solo se dovute a causa di forza maggiore e a condizione che sia fornita idonea documentazione della predetta circostanza (cfr. circolare Enpals n. 17/2007, par. 3.3).

Pertanto, eventuali variazioni del suddetto certificato effettuate dall’Impresa dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla medesima, saranno considerate valide solo se dovute a causa di forza maggiore e a condizione che sia, al riguardo, fornita idonea documentazione alla Sede INPS competente, la quale a tutela dei lavoratori interessati, è tenuta ad accertarne i profili di veridicità e fondatezza.

Per l’invio della suddetta documentazione, il precedente canale di comunicazione, che prevedeva l’utilizzo da parte delle Imprese del telefax o posta elettronica, è stato sostituito dal Cassetto Previdenziale Aziende. In particolare l’Impresa dovrà trasmettere la comunicazione relativa, corredata della documentazione giustificativa, precisando nell’oggetto il numero del certificato di agibilità che intende variare, utilizzando la nuova voce definita nella funzione Contatti del Cassetto Previdenziale Aziende: "Servizi Sport e Spettacolo  Istanza di Variazione Certificato di Agibilità".

Pertanto, ai fini delle attività di verifica, gli operatori di sede, accedendo alla procedura INTRANET "Soggetto contribuente>Anagrafica Aziende>Fascicolo Elettronico Aziendale" potranno prendere in esame le richieste pervenute in carico alla Sede.

Si fa presente che, dal punto di vista organizzativo, la gestione del procedimento afferente al certificato di agibilità risulta essere in capo alle sede territoriale competente alla gestione della posizione contributiva dell’impresa richiedente.

2.2 Funzione Incroci Agibilità-Denunce
Al riguardo si precisa che con specifico messaggio verrà comunicato il rilascio della nuova funzione di "Incrocio Agibilità-Denunce" che terrà conto dell’integrazione delle Posizioni contributive e delle Denunce contributive per le aziende del settore Spettacolo secondo le modalità proprie della generalità delle aziende con dipendenti.

3. Accesso alla procedura dalla INTRANET INPS
Si comunica che la procedura aggiornata per la gestione del Certificato di Agibilità è accessibile dagli operatori di sede abilitati dalla pagina Processi>Soggetto contribuente. Nella sezione "Aziende e Lavoratori Dipendenti" della suddetta pagina è stata inserita la nuova voce "Gestione Certificato Agibilità Imprese dello Spettacolo".

La preesistente funzione di "Modifica certificato di agibilità", esposta agli operatori di sede sulla INTRANET dell’Istituto nella sezione SERVIZI ("Servizi > Accesso ai servizi della Gestione lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti"), sarà disponibile unicamente per la gestione delle richieste agibilità già inserite con la procedura telematica preesistente.

Al riguardo si richiama quanto stabilito nel messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015, nel quale si è ribadito alle imprese che a partire dalla data del 1 giugno 2015 non è più possibile effettuare nuove richieste di agibilità con la preesistente applicazione. Ai fini della gestione del transitorio sarà comunque consentito alle imprese, fino alla data del 30 giugno 2015, variare richieste di agibilità già inserite nella precedente modalità.

A partire dal 1 luglio 2015 non sarà più possibile inserire nuove date in richieste di agibilità già rilasciate per periodi non ancora decorsi a quella data, comunicate con la preesistente procedura. Le uniche operazioni abilitate, nei limiti previsti dalla normativa, saranno l’eliminazione di Occupazioni e/o la variazione della Qualifica e dell’Importo della retribuzione giornaliera del lavoratore.

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