1. Premessa
Nell’ambito
del processo di integrazione della gestione ex Enpals, con Circolare n. 154 del
03/12/2014 sono state date indicazioni in merito all’adozione, a partire
dall’1.1.2015, delle modalità di attribuzione delle posizioni contributive
aziendali in vigore per le aziende con dipendenti anche per i datori di lavoro
dello spettacolo e dello sport professionistico ai fini dell’espletamento di
tutti gli adempimenti contributivi e informativi di legge concernenti
l’Istituto.
Per
effetto di tale integrazione, con il messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015 e con
specifico riferimento alle imprese del settore Spettacolo, sono state fornite
indicazioni in merito al rilascio della procedura telematica per la richiesta e
la conseguente emissione on-line del certificato di agibilità, adeguata alla
luce dell’avvenuta estensione del sistema di identificazione delle suddette
imprese in base alla matricola INPS.
2. Adeguamento
della procedura telematica per la gestione del Certificato di agibilità
Alla
luce dell’integrazione di cui alla premessa, il principale adeguamento della
procedura per la gestione del Certificato di Agibilità riguarda la
visualizzazione delle posizioni contributive (Matricole INPS) riferite al
Codice Fiscale dell’Impresa, utilizzato per accedere al servizio.
Sulla
base dell’elenco delle Posizioni contributive visualizzato per l’Impresa,
l’accesso alle funzioni disponibili per la gestione del Certificato di
Agibilità verrà effettuato selezionando i parametri di ricerca in base ai quali
verranno restituite le richieste di agibilità che si intende verificare e non
più le posizioni identificate con "Codice Gruppo" e "Numero
Attività".
Nel
merito degli interventi di adeguamento della procedura si rimanda al n. 3575
del 27 maggio 2015.
2.1 Gestione
richieste variazioni Certificato Agibilità
Come
noto, le eventuali variazioni del certificato di agibilità effettuate dopo lo
svolgimento della prestazione lavorativa possono essere eseguite non oltre
cinque giorni dall’evento, solo se dovute a causa di forza maggiore e a
condizione che sia fornita idonea documentazione della predetta circostanza
(cfr. circolare Enpals n. 17/2007, par. 3.3).
Pertanto,
eventuali variazioni del suddetto certificato effettuate dall’Impresa dopo lo
svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni
dalla medesima, saranno considerate valide solo se dovute a causa di forza
maggiore e a condizione che sia, al riguardo, fornita idonea documentazione
alla Sede INPS competente, la quale a tutela dei lavoratori interessati, è
tenuta ad accertarne i profili di veridicità e fondatezza.
Per
l’invio della suddetta documentazione, il precedente canale di comunicazione,
che prevedeva l’utilizzo da parte delle Imprese del telefax o posta
elettronica, è stato sostituito dal Cassetto Previdenziale Aziende. In
particolare l’Impresa dovrà trasmettere la comunicazione relativa, corredata
della documentazione giustificativa, precisando nell’oggetto il numero del
certificato di agibilità che intende variare, utilizzando la nuova voce
definita nella funzione Contatti del Cassetto Previdenziale Aziende:
"Servizi Sport e Spettacolo Istanza di Variazione Certificato di
Agibilità".
Pertanto,
ai fini delle attività di verifica, gli operatori di sede, accedendo alla
procedura INTRANET "Soggetto contribuente>Anagrafica
Aziende>Fascicolo Elettronico Aziendale" potranno prendere in esame le
richieste pervenute in carico alla Sede.
Si
fa presente che, dal punto di vista organizzativo, la gestione del procedimento
afferente al certificato di agibilità risulta essere in capo alle sede
territoriale competente alla gestione della posizione contributiva dell’impresa
richiedente.
2.2 Funzione
Incroci Agibilità-Denunce
Al
riguardo si precisa che con specifico messaggio verrà comunicato il rilascio
della nuova funzione di "Incrocio Agibilità-Denunce" che terrà conto
dell’integrazione delle Posizioni contributive e delle Denunce contributive per
le aziende del settore Spettacolo secondo le modalità proprie della generalità
delle aziende con dipendenti.
3. Accesso alla
procedura dalla INTRANET INPS
Si
comunica che la procedura aggiornata per la gestione del Certificato di
Agibilità è accessibile dagli operatori di sede abilitati dalla pagina
Processi>Soggetto contribuente. Nella sezione "Aziende e Lavoratori
Dipendenti" della suddetta pagina è stata inserita la nuova voce
"Gestione Certificato Agibilità Imprese dello Spettacolo".
La
preesistente funzione di "Modifica certificato di agibilità", esposta
agli operatori di sede sulla INTRANET dell’Istituto nella sezione SERVIZI
("Servizi > Accesso ai servizi della Gestione lavoratori dello
spettacolo e sportivi professionisti"), sarà disponibile unicamente per la
gestione delle richieste agibilità già inserite con la procedura telematica
preesistente.
Al
riguardo si richiama quanto stabilito nel messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015,
nel quale si è ribadito alle imprese che a partire dalla data del 1 giugno 2015
non è più possibile effettuare nuove richieste di agibilità con la preesistente
applicazione. Ai fini della gestione del transitorio sarà comunque consentito
alle imprese, fino alla data del 30 giugno 2015, variare richieste di agibilità
già inserite nella precedente modalità.
A
partire dal 1 luglio 2015 non sarà più possibile inserire nuove date in
richieste di agibilità già rilasciate per periodi non ancora decorsi a quella
data, comunicate con la preesistente procedura. Le uniche operazioni abilitate,
nei limiti previsti dalla normativa, saranno l’eliminazione di Occupazioni e/o
la variazione della Qualifica e dell’Importo della retribuzione giornaliera del
lavoratore.
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