CIPE - Delibera 20 febbraio 2015, n. 34
Regolamento
recante disposizioni operative del Fondo di garanzia per le agevolazioni in
favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo (legge n.
125/2014, articoli 8 e 27).
Delibera
Ai sensi
dell'art. 27 della legge n. 125/2014 richiamata in premessa, che ha novellato
l'art. 7 della legge n. 49/1987 (già modificato dal citato art. 7 del decreto
legge n. 69/2013), relativo, tra l'altro, alla concessione di crediti agevolati
per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di
sviluppo, è approvato l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante
della presente delibera, recante disposizioni operative del Fondo di garanzia
previsto dallo stesso art. 27 della legge n. 125/2014 con riferimento alle
dette operazioni di concessione di crediti agevolati e già approvato dal
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale con il parere n. 17/2014 di
cui alle premesse.
Capitolo I - La garanzia
Titolo 1
Caratteristiche e soggetti beneficiari
1. La Garanzia è
diretta, determinata, irrevocabile e incondizionata.
2. Sono
ammissibili alla garanzia le operazioni a valere sul Fondo di rotazione di cui
all'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 27 della legge n. 125/2014,
finalizzate esclusivamente:
- alla
partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese
miste;
- all'aumento di
capitale in imprese miste sottoscritto da imprese italiane e finalizzato alla
riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.
3. Il Fondo di
garanzia garantirà le imprese italiane che realizzeranno investimenti nei
seguenti ambiti:
- industria,
agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro
prodotti;
- artigianato;
- servizi locali
di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni,
dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
- micro finanza,
servizi di microimprenditorialità, commercio locale, commercio equo solidale,
turismo sostenibile;
- tutela e
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- fornitura di
servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali;
- formazione
professionale ed educazione.
4. I soggetti
beneficiari, alla data di presentazione della domanda ai sensi del capitolo II,
titolo 1, devono:
- essere
iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente sul territorio nazionale ovvero
iscritti al registro delle imprese di pesca;
- possedere
almeno il 20% del capitale sociale dell'impresa mista;
- essere attivi
da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell'impresa mista;
- essere
valutati economicamente e finanziariamente sani dal gestore del Fondo di
garanzia sulla base dei criteri contenuti al capitolo 3, titolo 3, delle
presenti disposizioni operative.
Titolo 2
Percentuali di copertura della garanzia
1. La Garanzia
può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del
finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero
dell'art. 27 della legge n. 125/2014 a favore delle piccole e medie imprese (1)
(PMI).
2. La Garanzia
può essere concessa fino alla misura massima del 60% dell'ammontare del
finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art.
27 della legge n. 125/2014 a favore delle imprese di grandi dimensioni.
Titolo 3
Copertura geografica
1. Il Fondo di
garanzia sostiene le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di
rischio in imprese miste, nuove o già esistenti, da realizzarsi con la
partecipazione di investitori pubblici o privati locali in determinati Paesi in
via di sviluppo (PVS), quali:
- Paesi HIPC
(Heavily indebted poor countries - Paesi poveri altamente indebitati) e PMA
(Paesi meno avanzati);
- Paesi
individuati annualmente dalla Banca mondiale come «low and lower middle income»
(Paesi a basso/medio reddito);
- Paesi
individuati come prioritari dalla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo (DGCS) in base ai documenti sulla programmazione annuale e pluriennale
delle attività di cooperazione allo sviluppo e relative linee guida.
Capitolo II - Procedura per la concessione della
garanzia
Titolo 1
Modalità di richiesta di ammissione all'intervento
del Fondo
1. La richiesta
di ammissione può pervenire al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale (MAECI) - DGCS - Ufficio X, contestualmente alla
richiesta di finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n.
49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 (richiesta contestuale).
In tal caso, il
soggetto beneficiario, al termine delle previste procedure e qualora ne
ricorrano i presupposti otterrà sia l'ammissione al finanziamento sia allo
schema di garanzia.
2. E' consentito
presentare la richiesta di ammissione alla garanzia successivamente alla
domanda di finanziamento agevolato ai sensi della normativa sopracitata
(richiesta successiva).
In tal caso il
soggetto beneficiario deve trasmettere al MAECI-DGCS - Ufficio X, la domanda di
finanziamento agevolato manifestando la volontà di accedere anche alle
agevolazioni di cui al Fondo di garanzia. Successivamente all'ottenimento della
delibera di concessione del finanziamento agevolato, il soggetto beneficiario
deve indirizzare direttamente al Soggetto gestore del Fondo di garanzia la
richiesta di ammissione alla garanzia entro il termine ultimo di sei mesi dalla
data di delibera del finanziamento agevolato. Sono improcedibili le richieste
pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia oltre il suddetto termine.
3. La richiesta
di ammissione al Fondo di garanzia deve essere inoltrata utilizzando apposito
modulo di domanda, da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC) o
posta raccomandata A/R.
4. Il modulo di
domanda deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto ed
accompagnato dalla documentazione richiesta, pena l'inammissibilità della
domanda stessa.
5. Non possono
essere concesse garanzie in favore di imprese che controllino o siano
controllate da impresa già beneficiaria delle garanzie del Fondo per
un'esposizione complessiva del Fondo nei confronti delle predette società
superiore al 10% dell'ammontare complessivo delle garanzie concesse a valere
sul Fondo. Nella stessa percentuale non possono essere concesse garanzie in
favore di impresa che, pur non versando in situazione di controllo diretto con
impresa già beneficiaria delle garanzie del Fondo, sia unitamente a questa
controllata da altra impresa.
Titolo 2
Procedimento di ammissione alla garanzia
1. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia assegna alle domande un numero di posizione
identificativo e comunica mediate Posta elettronica certificata (PEC) ai
soggetti beneficiari finali, entro quindici giorni lavorativi decorrenti
dall'arrivo delle richieste presso il Soggetto gestore stesso, il numero di
posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per
l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
2. Ai fini
dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste, sarà
presa in considerazione la data in cui le medesime sono pervenute al Soggetto
gestore del Fondo di garanzia. La documentazione ricevuta dal Soggetto gestore
dopo le ore 17,00 si considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo.
I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si
considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Se
le richieste di agevolazione sono superiori alla dotazione del Fondo di
garanzia, si soddisfano le richieste pervenute nell'ordine cronologico fino ad
esaurimento della capienza del Fondo.
3. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia controlla l'ammissibilità formale e procede alla
valutazione delle richieste di garanzia sulla base dei criteri di ammissibilità
di cui al capitolo III delle presenti Disposizioni operative. Nel caso in cui
l'istruttoria si concluda con esito positivo, il Soggetto gestore predispone la
relazione istruttoria con la proposta di delibera e la sottopone all'Ufficio X
DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione
allo sviluppo.
4. Le richieste
sono respinte d'ufficio qualora si verifichi una o più cause di improcedibilità
di cui al successivo titolo 4.
5. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia comunica, entro dieci giorni lavorativi dalla
data della delibera del Direzionale per la cooperazione allo sviluppo,
all'impresa richiedente mediante Posta elettronica certificata (PEC)
l'ammissione ovvero la non ammissione all'intervento del Fondo, con le
motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.
6. L'ammissione
all'intervento del Fondo è soggetta alla vigente normativa antimafia.
7. L'ammissione
all'intervento del Fondo è deliberata dal Comitato direzionale per la
cooperazione allo sviluppo subordinatamente all'esistenza di disponibilità
impegnabili a carico del Fondo.
8. Sulla quota
di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra
garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento
possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, quali
fidejussioni; pegno; ipoteca o altre idonee garanzie.
Titolo 3
Integrazioni nel corso del procedimento istruttorio
1. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia, nel corso della fase istruttoria, può fare
richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche necessari ai
fini dell'istruttoria stessa, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).
2. Le risposte
alle richieste di cui al punto precedente devono essere inoltrate, a mezzo
Posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R, entro il termine di
trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Soggetto
gestore del Fondo di garanzia.
3. L'istruttoria
si conclude con la decadenza della domanda oggetto delle sopraindicate
richieste in caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di
trenta giorni.
Titolo 4
Cause di improcedibilità della richiesta di
ammissione
1. Sono
improcedibili e respinte d'ufficio dal Soggetto gestore le richieste di
Garanzia presentate:
- non
accompagnate dalla documentazione richiesta;
- non
sottoscritte con timbro e/o firma autografa/digitale del legale rappresentante
del soggetto beneficiario;
- oltre sei mesi
dalla data di delibera, da parte del soggetto beneficiario, dell'operazione
finanziaria per la quale viene richiesta l'ammissione alla Garanzia;
- da parte di
soggetti beneficiari finali:
a) diversi da
quelli individuati nel titolo 1, capitolo 1 delle presenti disposizioni
operative;
b) operanti in
settori economici diversi da quelli indicati nel titolo 1, capitolo 1 delle
presenti disposizioni operative;
c) la cui sede
legale non sia ubicata sul territorio nazionale.
Titolo 5
Delibera di ammissione alla Garanzia del Fondo
1. Valutata
positivamente la richiesta di ammissione al Fondo di garanzia, il Soggetto
gestore predispone la relazione istruttoria con la proposta di delibera
completa dei dati e delle informazioni contenute nel modulo di cui al titolo 1,
capitolo 2 del presente regolamento.
2. La proposta
di delibera viene presentata dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia
all'Ufficio X DGCS del MAECI per la successiva approvazione del Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo, nel rispetto dell'ordine
cronologico di arrivo della richiesta entro quarantacinque giorni dalla
presentazione della richiesta, salvo interruzioni per eventuali
chiarimenti/integrazioni.
L'Ufficio X-DGCS
del MAECI entro trenta giorni dalla data di ricevimento del parere da parte del
gestore, sottopone l'operazione al Comitato direzionale per la cooperazione
allo sviluppo.
3. La garanzia
viene decretata con apposito atto dal MEF entro trenta giorni dalla data di
delibera del Comitato direzionale e il Soggetto gestore del Fondo di garanzia
provvederà a darne comunicazione al beneficiario tramite Posta elettronica
certificata (PEC) e al Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6
della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, corredata da
apposita nota esplicativa di tutte le clausole e condizioni.
4. La Garanzia
non può avere una durata superiore rispetto alla durata dell'operazione
finanziaria garantita.
Titolo 6
Comunicazioni successive alla concessione della
garanzia e richieste di conferma
1. I soggetti
beneficiari devono comunicare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia
eventuali variazioni della titolarità dell'operazione, nonché ogni altro fatto
ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi per l'ammissione alla garanzia. La mancata comunicazione al gestore
comporta l'inefficacia della garanzia.
2. La suddetta
comunicazione deve essere recapitata al Soggetto gestore del Fondo di garanzia
utilizzando apposito modulo da inviare mediante Posta elettronica certificata
(PEC) o posta raccomandata A/R.
3. I soggetti
beneficiari devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di
conferma della Garanzia qualora si verifichino eventi che comportano una
modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata
concessa la Garanzia. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia
deve essere presentata:
a) in caso di
variazione delle finalità di investimento inizialmente previste;
b) in tutti i
casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle
obbligazioni derivanti dall'operazione garantita. Il gestore valuta in capo al
nuovo soggetto beneficiario finale la sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi previsti per l'ammissione alla Garanzia. Contestualmente alla
richiesta di conferma della garanzia, il soggetto beneficiario deve inoltrare:
- documentazione
attestante il trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo
soggetto beneficiario finale;
- «scoring»
calcolato sugli ultimi due bilanci approvati e sulla situazione economico
finanziaria aggiornata del nuovo soggetto beneficiario finale.
4. A tutte le
richieste di conferma della garanzia si applicano le modalità previste dal
titolo 2 del presente capitolo per le richieste di ammissione. La conferma
della garanzia è deliberata dal Comitato direzionale per la cooperazione allo
sviluppo.
Titolo 7
Rinuncia alla Garanzia
1. Nel caso in
cui il soggetto beneficiario rinunci alla Garanzia già concessa, non è
consentito il successivo ripristino della garanzia del Fondo. Il soggetto
beneficiario, qualora necessario, deve presentare pertanto una nuova richiesta
di ammissione alla garanzia.
Titolo 8
Controlli
1. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo, stabilisce le modalità di
svolgimento delle verifiche e dei controlli da parte del Soggetto gestore del
Fondo di garanzia, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva
destinazione dei fondi alle finalità previste. A tal fine dovranno essere
svolti controlli a campione almeno per il 10% delle operazioni garantite.
Capitolo III - Criteri di valutazione per l'ammissioni alla
garanzia
Titolo 1
Criteri di valutazione applicati dal Soggetto
gestore del Fondo di garanzia
1. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia controlla l'ammissibilità formale e procede alla
valutazione delle richieste di garanzia sulla base dei criteri di ammissibilità
di seguito evidenziati:
a) verifica
della documentazione prevista dalla normativa per accedere al Fondo e dei
requisiti soggettivi;
b) valutazione
economico-finanziaria dell'intervento e della validità del business plan
aziendale.
Titolo 2
Verifica della documentazione prevista dalla
normativa per accedere al fondo e dei requisiti soggettivi
1. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia effettua l'istruttoria verificando la:
- corretta
compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione;
- completezza
documentale della domanda di ammissione all'agevolazione, con tutti i suoi
allegati correttamente compilati;
- presenza dei
requisiti soggettivi con particolare riferimento ai soggetti beneficiari e ai
settori merceologici.
2. Nel caso di
esito negativo della verifica, la richiesta di ammissione risulta
improcedibile. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, dopo aver dato
notizia all'Ufficio X - DGCS del MAECI mediante la predisposizione di un elenco
riepilogativo delle operazioni con le relative cause di esclusione, rigetta la
richiesta.
3. In caso di
dubbio in merito alla documentazione esibita e/o alla presenza dei requisiti
soggettivi, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia richiede integrazioni al
soggetto beneficiario.
Titolo 3
Valutazione economico-finanziaria dell'intervento e
la validità del business plan aziendale
1. La garanzia
potrà essere rilasciata solo nei confronti delle imprese finanziariamente ed
economicamente sane, ritenute tali sulla base dei criteri riportati di seguito.
2. La
valutazione verrà effettuata dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia su
quattro indici calcolati sui dati contabili riportati negli ultimi due bilanci
dell'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:
a) la copertura
finanziaria delle immobilizzazioni;
b)
l'indipendenza finanziaria;
c) l'incidenza
degli oneri finanziari sul fatturato;
d) la
percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo.
Parte di
provvedimento in formato grafico
Il punteggio e
il relativo livello assegnato determineranno l'inserimento dell'impresa in una
fascia di valutazione e la conseguente ammissione o esclusione dalla
agevolazione:
Fascia «1»:
proposta positiva trasmessa all'Ufficio X - DGCS del MAECI per il successivo
passaggio al Comitato direzionale previa valutazione del rapporto tra ammontare
del finanziamento e cash flow dell'impresa;
Fascia «2»: da
valutare caso per caso sulla base:
-
della situazione
di bilancio aggiornata a data recente;
-
del bilancio
previsionale almeno triennale con indicazione dei valori previsti per gli
indici;
-
dell'eventuale
progetto di investimento;
-
del rapporto tra
ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;
-
delle
prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;
-
del portafoglio
ordini;
-
di una relazione
del soggetto beneficiario contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul
progetto di investimento;
-
di precedenti
ammissioni al Fondo regolarmente definite;
-
di ulteriori
informazioni acquisite sull'impresa;
-
del rapporto:
attivo circolante - rimanenze / passivo circolante;
Fascia «3»:
proposta negativa trasmessa all'Ufficio X DGCS del MAECI per il successivo
passaggio al Comitato direzionale.
3. Si precisa
che per le imprese in contabilità semplificata sarà previsto l'obbligo di
produrre le informazioni necessarie ad effettuare il calcolo dello scoring
secondo le modalità sopra riportate. A titolo esemplificativo:
- dichiarazioni
fiscali (modello «Unico») presentate dall'impresa;
- l'importo
degli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi
finanziari) che deve risultare da documenti contabili dell'impresa.
4.
Indipendentemente dalla tipologia di contabilità adottata e dalla appartenenza
alla fascia 1 o 2 del punto di cui al presente titolo, il Soggetto gestore del
Fondo di garanzia si riserva la facoltà di richiedere nella fase di istruttoria
eventuali informazioni aggiuntive al fine di valutare la situazione economica
dell'impresa (ad esempio, il rapporto tra l'ammontare della rata ipotetica
annuale e il cash flow dell'impresa, la situazione di bilancio aggiornata a
data recente, l'andamento del fatturato e del risultato d'esercizio, il
rapporto tra il passivo circolante e il fatturato, il rapporto tra il Margine
operativo lordo - MOL e il fatturato e tra utile d'esercizio e fatturato.
Capitolo IV - Cause di inefficacia della garanzia
diretta e revoca della concessione dell'agevolazione
Titolo 1
Cause e procedimento di inefficacia della garanzia
1. Fatti salvi
gli ulteriori casi indicati nelle presenti Disposizioni operative, la Garanzia
è inefficace:
a) qualora il
soggetto beneficiario non comunichi al Soggetto gestore del Fondo di garanzia
variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto ritenuto
rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
l'ammissione alla garanzia;
b) nel caso di
mancato pagamento, ovvero in caso di pagamento oltre i termini previsti al
capitolo 6, titolo 2 della commissione di accesso;
c) nel caso in
cui siano state acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota
già garantita dal Fondo.
2. Ai sensi
della legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni,
rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della Garanzia,
il Soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica
certificata (PEC) e per conoscenza al soggetto gestore del Fondo rotativo,
l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione
un termine di trenta giorni, dalla ricezione della comunicazione stessa, per
presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto
termine di trenta giorni, gli interessati possono presentare al Soggetto
gestore del Fondo di garanzia eventuali controdeduzioni e/o ogni altra
documentazione ritenuta idonea, mediante Posta elettronica certificata (PEC) o
posta raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della
data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Soggetto gestore
del Fondo di garanzia esaminate le eventuali controdeduzioni e/o ogni altra
documentazione prodotta, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se
opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
4. Entro novanta
giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze
istruttorie, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera,
con provvedimento motivato l'inefficacia della garanzia ovvero l'estinzione del
procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno
portato all'avvio dello stesso. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia
comunica a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) ai soggetti interessati i
provvedimenti adottati.
Titolo 2
Cause e procedimento di revoca della concessione
dell'agevolazione
1. Ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Soggetto gestore
del Fondo di garanzia avvia il procedimento di revoca della concessione
dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario qualora quest'ultimo
abbia compilato il modulo di domanda di cui al titolo 1 del capitolo 2 sulla
base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, fatte
salve le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Rilevata la
circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione
dell'agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica al
soggetto beneficiario tramite Posta elettronica certificata (PEC) e per
conoscenza al Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge
n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, l'avvio del procedimento
di revoca ed assegna al destinatario della comunicazione un termine di trenta
giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare
eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono
presentare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia controdeduzioni e/o ogni
altra documentazione ritenuta idonea, mediante spedizione a mezzo Posta
elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R, con avviso di
ricevimento. Ai fini della prova della data dell'invio fa fede il timbro
postale di spedizione. Il Soggetto gestore esaminate le controdeduzioni e ogni altra
documentazione prodotta, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se
opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
3. Entro novanta
giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca,
esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato direzionale per la
cooperazione allo sviluppo delibera, con provvedimento motivato, la revoca
dell'intervento ovvero l'estinzione del procedimento qualora non ritenga
fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il
Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica, a mezzo PEC, ai soggetti
interessati i provvedimenti adottati.
4. In caso di
revoca della concessione dell'agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di
garanzia provvederà al recupero degli eventuali importi dovuti dal soggetto
beneficiario, maggiorati delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le
modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Capitolo V - La
procedura di attivazione della garanzia
Titolo 1
Definizioni
1. La Garanzia è
diretta, determinata, irrevocabile e incondizionata. Come tale, essa potrà
essere immediatamente escutibile al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa
beneficiaria del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014.
2.
L'obbligazione del Fondo di garanzia si riferisce alla parte del finanziamento
agevolato concesso ai sensi della predetta normativa, che non è stata
rimborsata fino al limite massimo dell'80%.
3. In caso di
inadempimento del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore del Fondo rotativo
di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 8 della legge n.
125/2014, deve avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite
raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di
invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al
Soggetto gestore del Fondo di garanzia, l'intimazione del pagamento
dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e
interessi di mora.
4. Per data di
inadempimento si intende la data della seconda rata scaduta e non pagata
relativamente ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014.
5. Per
inadempimento si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:
- l'obbligato è
in ritardo di oltre centottanta giorni su qualsiasi obbligazione derivante dal
credito;
- l'obbligato ha
presentato istanza di fallimento o procedura analoga di protezione dai
creditori;
- è accertato
che l'obbligato non onorerà in pieno il proprio debito (capitale, interessi o
commissioni).
Titolo 2
Attivazione della Garanzia
1. Trascorsi
sessanta giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia
intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei soggetti
beneficiari, il Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della
legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, può richiedere l'attivazione
della Garanzia al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. Sono improcedibili e
respinte d'ufficio dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia le richieste
presentate prima del suddetto termine.
2. A pena di
inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al
Soggetto gestore del Fondo di garanzia, utilizzando apposito modulo di
richiesta di attivazione del Fondo, da inviare mediante Posta elettronica
certificata (PEC), entro centoventi giorni dalla data di avvio delle procedure
di recupero. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della
Garanzia del Fondo.
3. A pena di
improcedibilità, alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata
la seguente documentazione:
a) copia della
delibera di concessione del finanziamento;
b) copia del
contratto di finanziamento;
c) una copia
dell'atto di erogazione;
d) dichiarazione
del Soggetto gestore del Fondo rotativo, che attesti:
- la data di
inadempimento;
- la data di
avvio delle procedure di recupero del credito, con indicazione degli atti
intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
- l'ammontare
dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio
delle procedure di recupero comprensivo delle rate o canoni scaduti e non
pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. Nel caso
di procedure concorsuali va considerato l'importo residuo non rimborsato
all'atto dell'attivazione della stessa procedura;
- copia della
documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento, decreto ingiuntivo,
istanza di ammissione al passivo).
4. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia può richiedere copia dell'eventuale
documentazione di cui al punto 3 del presente titolo 2 che non sia stata
allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti in caso di
necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e
decadono d'ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione
non venga trasmessa entro due mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie
da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia.
5. Alle
richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità
previste per le richieste di ammissione (titolo 2, capitolo 2).
6. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia, acquisita dal Soggetto gestore del Fondo
rotativo la documentazione attestante il mancato pagamento, provvede ad effettuare
i calcoli relativamente alla perdita da liquidare.
7. Entro novanta
giorni dal ricevimento della documentazione completa, verificata l'efficacia
della garanzia, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia sottopone i calcoli
alla valutazione all'Ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
8. A seguito
dell'approvazione del citato Comitato, il Soggetto gestore del Fondo di
garanzia liquida al Soggetto gestore del Fondo rotativo le somme spettanti,
nella misura massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione
dell'operazione all'intervento del Fondo.
Capitolo VI - Consistenza del fondo, versamenti e
rendicontazioni
Titolo 1
La dotazione del Fondo di garanzia
1. Il Fondo di
garanzia è finanziato a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'art.
6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014. La
dotazione iniziale è pari a 10 milioni di euro. Tale importo, depositato in un
conto corrente dedicato, è gestito dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia
previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne i
reciproci rapporti.
2. La
liquidazione delle perdite, nonché la liquidazione finale del Fondo, potrà
avvenire nei limiti delle disponibilità stesse del Fondo.
3. La gestione
del Fondo utilizza il meccanismo della leva finanziaria ossia, a fronte delle
garanzie concesse, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvede ad
effettuare un accantonamento delle disponibilità del Fondo pari all'8%
dell'importo massimo garantito.
Titolo 2
La Commissione di accesso al Fondo di garanzia
1. Il soggetto
beneficiario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
concessione della garanzia, deve versare al Fondo, pena l'inefficacia, una
commissione di accesso (fee di entrata) «una tantum» calcolata in termini di
percentuale dell'importo garantito dal Fondo. La misura della commissione «una
tantum» è stabilita pari all'1% dell'importo garantito.
2. Il
beneficiario deve versare la commissione sull'apposito conto corrente dedicato
gestito dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia.
3. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia contabilizza la commissione come incremento della
consistenza del Fondo di garanzia.
4. L'incasso
della commissione perfeziona la garanzia; viceversa, il mancato pagamento nei
termini previsti determina la decadenza della stessa e il disimpegno dei fondi
accantonati.
Titolo 3
Lo svincolo annuale delle somme garantite
1. A conclusione
di ogni anno solare il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, relativamente ad
ogni garanzia accordata, acquisirà dal Soggetto gestore del Fondo rotativo
informazioni in merito all'effettivo rientro delle rate sui finanziamenti
agevolati concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art.
27 della legge n. 125/2014.
2. Per tutte le
rate risultate quietanzate, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia
predisporrà la richiesta di svincolo della quota parte del Fondo accantonata e
la sottoporrà all'ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
3. A seguito
dell'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo,
il Soggetto gestore del Fondo di garanzia svincolerà la quota parte del Fondo
accantonata permettendo così l'effettuazione di ulteriori impegni sulla parte
liberata.
Titolo 4
La rendicontazione del Fondo di garanzia
1. Il Soggetto
gestore del Fondo di Garanzia provvederà alla presentazione di due
rendicontazioni annuali (al 30 giugno e al 31 dicembre) alle Amministrazioni
competenti ed al Soggetto gestore del Fondo rotativo. Dalle rendicontazioni
dovranno risultare con chiarezza i seguenti dati:
- l'effettiva
consistenza del Fondo di garanzia;
- l'entità degli
impegni effettuati nel periodo di riferimento;
- l'entità degli
impegni globalmente effettuati;
- l'evidenza
delle somme in entrata (commissioni di accesso);
- l'evidenza
delle somme in uscite (garanzia escussa);
- la situazione
delle richieste di attivazione della garanzia e delle richieste di escussione;
- i disimpegni
effettuati relativi a: rate quietanzate e richieste di accesso non
perfezionate.
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Note
(1) Sono definite
PMI le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i
criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003 e nell'allegato 1 al regolamento GBER.
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