E’
stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2015, il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015, concernente la programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel
territorio dello Stato per l'anno 2015, per le esigenze, in particolare, del
settore agricolo e del settore turistico - alberghiero.
Il
decreto all’art. 1, comma 1, prevede, a titolo di anticipazione della
programmazione dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari
stagionali per l’ anno 2015, una quota
massima di ingressi per 13.000 (di cui
1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale)
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le
regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
La
quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari
di: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Egitto, Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia (art. 1 comma 2).
Rispetto
all’anno passato (DPCM 12 marzo 2014) ci sono 2.000 quote in meno disponibili.
Altra novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud all’elenco dei Paesi da
cui possono provenire i lavoratori stagionali.
La
predetta quota di 13.00 unità è stata - parzialmente -ripartita, a cura del
Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali, tra le Direzioni territoriali del
Lavoro con circolare dell’8 maggio 2015.
Il nulla osta
stagionale pluriennale
Nell’ambito
della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di
nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano
già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per
almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare
richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
In
tali casi, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di
soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni
anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti.
Lo
Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con
l'indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del
permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare
ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del
decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di
permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può
essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che
ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Modalità di
presentazione delle istanze e modulistica
Con
la circolare congiunta del 29 aprile 2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell’Interno n. 2185 (allegata) sono state emanate le disposizioni relative
alla modalità di inoltro delle istanze.
Le
domande di nulla osta stagionale (mod. C - stag) possono essere presentate,
esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it)
dalle ore 8.00 dell’ 8 maggio e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2015.
Il
sistema di gestione dei procedimenti - rispettando l’ordine cronologico di
presentazione - consente di ordinare le domande in base alla data di inizio
dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle
domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la
cessazione dell’interesse da parte del richiedente.
Si
precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è consentita anche la
presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non
comprese nell’art. 1, comma 2, del decreto, che siano entrati in Italia per
lavoro stagionale nell’anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano (art.
24 del T.U. Immigrazione e art. 38, comma 2, Regolamento di attuazione) un
diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni
di lavoro stagionale.
Anche
in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli
stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, potranno inviare le
istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive
associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura
per l’adesione ai protocolli.
Istruttoria
domande
Per
l’istruttoria relativa alle domande di
lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si
applicano le disposizioni già diramate con le circolari congiunte del Ministero
dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 1602
del 25 febbraio 2011 e n. 1960 del 20 marzo 2012 e n. 1845 del 19 marzo 2013.
Sottoscrizione
del contratto di soggiorno e comunicazione obbligatoria
Si
precisa che, al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno
dell’ingresso regolare a cui non segue l’effettiva instaurazione di un rapporto
di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello
Unico (S.U.I.), in linea con quanto previsto dalla procedura di emersione (ex
art. 5 D.Lgs 16 luglio 2012, n. 109), assolve anche agli obblighi, da
parte del datore di lavoro, della
comunicazione obbligatoria, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre
1996, n. 608.
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