SOMMARIO:
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al
4,88% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2015
e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte
a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9,
dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dispone l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento
delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino
alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato
annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media
dei tassi bancari attivi.
Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (NOTA 1) del 10 aprile
2014, con effetto dal 1° maggio 2014, detta misura era stata fissata al 5,14%
in ragione annuale.
Considerato
che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia
determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca
d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha
disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,88% (NOTA 2) in ragione annuale.
La
variazione decorre dal 15 maggio 2015.
In
ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di
mora di cui al comma 9, art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tale
norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili
calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art.
116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del
dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi
di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Pertanto,
la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell’art. 116
della legge n. 388/2000 è fissata al 4,88% in ragione annuale con decorrenza 15
maggio 2015.
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Note:
(1)
Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite
dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell’ambito della riforma
dell'organizzazione del Governo.
(2)
La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi
bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2014 - 31.12.2014.
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