1. Premessa
Al
Progetto di seguito illustrato si dà impulso ai sensi dell'art. 29, co. 1,
lett. d), del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento dello professione di
dottore commercialista e di esperto contabile), ove è previsto che il CNDCEC
coordini e promuova l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le
iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale.
Nella
redazione del documento si è fatto riferimento altresì ai basilari principi
che, in tema di formazione professionale, sono sanciti dall'art. 8 del codice
deontologico del CNDCEC. Quest'ultimo, al primo comma, pone in capo al professionista
il dovere di mantenere la propria competenza e capacità professionale al
livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni
professionali qualitativamente elevate, secondo le disposizioni normative,
nonché le prassi e le tecniche professionali correnti. La stessa norma
specifica, al quinto comma, che l'adempimento degli obblighi di formazione
professionale continua costituisce il requisito minimo richiesto al
professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non
lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura
degli incarichi professionali assunti. Muovendo da tali premesse di carattere
normativo e deontologico, il presente Progetto è finalizzato alla costituzione
su tutto il territorio nazionale di Scuole di Alta Formazione per gli iscritti
nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il
coinvolgimento del CNDCEC, promotore dell'iniziativa, della Fondazione
Nazionale dei Commercialisti e di tutti gli Ordini territoriali.
L'esigenza
di acquisire competenze specialistiche, unitamente alla necessità di investire
in nuove aree dell'attività professionale, costituiscono i principali fattori
propulsivi di questa iniziativa, che prevede il necessario coinvolgimento delle
Università, degli Enti locali e degli altri soggetti istituzionali che operano
sul territorio (Tribunale, Agenzia delle Entrate, ecc.).
Le
Scuole di Alta Formazione (di seguito anche: SAF), costituite su base regionale
o interregionale, saranno riconosciute dal CNDCEC e avranno l'obiettivo di
promuovere percorsi formativi altamente qualificati al fine di creare nuove
opportunità di lavoro per tutti i colleghi, migliorando, al contempo, la
qualità delle prestazioni professionali offerte dagli iscritti nell'albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili. La creazione delle SAF potrà
consentire a tutti gli iscritti di accedere ai corsi di alta formazione a costi
contenuti rispetto a quelli di mercato, assicurando comunque un livello
qualitativo dell'offerta formativa tale da garantire non solo il mantenimento
delle proprie competenze e capacità professionali, ma anche l'accrescimento
delle stesse nelle aree in cui il professionista abbia deciso di
"investire in conoscenza".
Non
solo. È intenzione del CNDCEC intraprendere, neH;ambito di un più ampio
progetto di revisione del d.lgs. 139/2005, il percorso per il riconoscimento a
livello legislativo dei titoli di specializzazione, che consentiranno agli
iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
l'acquisizione del titolo di specializzazione all'esito di percorsi formativi
specificamente disciplinati. In tal senso, l'iter legislativo e regolamentare
dovrà contemplare la possibilità che le attestazioni rilasciate al
professionista all'esito dei corsi di alta formazione organizzati dalle SAF
possano essere equiparate ai titoli di specializzazione.
2.
Individuazione degli Ordini e delle macro aree
Ai
fini della realizzazione delle SAF, il CNDCEC ha individuato undici macro-aree
territoriali, tenuto conto dei seguenti criteri:
-
equa distribuzione sul territorio nazionale (nord - centro - sud);
-
localizzazione geografica
e
precisamente
1.
Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige
2.
Piemonte - Valle d'Aosta
3.
Lombardia
4.
Emilia Romagna - Liguria
5.
Toscana - Sardegna
6.
Marche - Abruzzo - Umbria - Molise
7.
Lazio
8.
Campania
9.
Puglia
10.
Basilicata - Calabria
11.
Sicilia
Nell'ambito
delle predette macro-aree dovranno essere costituite un numero di scuole
compreso tra undici e quattordici.
Ai
fini del riconoscimento della SAF da parte del CNDCEC, è necessaria la massima
partecipazione degli Ordini appartenenti alla macro-area.
3. Modalità di
costituzione delle SAF
Per
la costituzione delle SAF, il CNDCEC si avvarrà della collaborazione della FNC,
degli Ordini territoriali e delle loro Fondazioni e/o Associazioni, ove
esistenti.
Con
riferimento alle modalità di costituzione delle SAF, dovranno essere utilizzate
esclusivamente le forme giuridiche dell'associazione e/o della fondazione di
cui al libro primo del codice civile. All'interno di ciascuna macro-area verrà
costituita la SAF ovvero, ove già esistente, potrà essere individuata la
struttura che offre le maggiori garanzie di funzionamento, purché modulata
secondo le presenti indicazioni. Per ciascuna macro-area dovranno, inoltre,
essere individuate una sede principale della Scuola e le sedi distaccate per lo
svolgimento dei corsi di alta formazione.
4. Rapporti con
le Università
Le
SAF possono stipulare convenzioni con tutte le Università della macro-area di
competenza per la collaborazione nell'organizzazione di corsi di alta
formazione.
La
collaborazione tra SAF e Università potrà avere ad oggetto l'apporto scientifico
da parte di quest'ultima alle attività di alta formazione, nonché
l'individuazione di nuove materie per lo svolgimento dei corsi (anche diverse
da quelle relative alle attività professionali previste dall'art. 1 del d.lgs.
139/2005), o ancora la disponibilità delle aule universitarie per le attività
di docenza.
Più
in generale, potrà essere oggetto di convenzione qualsiasi forma di
collaborazione finalizzata alla crescita delle competenze dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
5. Finanziamento
delle SAF
Le
SAF dovranno essere dotate di risorse economiche tali da garantire un'offerta
adeguata e completa nel comparto dell'alta formazione a costi contenuti per gli
iscritti.
Per
i primi due anni di start up il CNDCEC finanzierà la nascita delle Scuole nelle
macro-aree territoriali individuate al par. 2 con un contributo pari a 840.000
euro annui, da ripartire in misura uguale sulle SAF. Il contributo sarà erogato
alle associazioni/fondazioni presso le quali verranno istituite le SAF, con
modalità che verranno successivamente stabilite dal CNDCEC e, in ogni caso,
previa approvazione di un budget da parte di quest'ultimo e sulla scorta delle
informazioni ricevute in merito allo stato di avanzamento dei singoli progetti.
Il
CNDCEC potrà continuare a finanziare l'iniziativa con propri contributi anche
decorso il biennio di startup, seppure riservandosi di determinarli in misura
diversa.
Le
attività formative saranno finanziate anche attraverso la riscossione di un
contributo di iscrizione ai corsi, destinato esclusivamente alla copertura
delle spese organizzative, atteso il carattere non lucrativo delle SAF. In tal
senso, il costo di iscrizione a ciascun corso dovrà essere sensibilmente al di
sotto della media del mercato. Una volta definiti i percorsi formativi, per
ogni singolo corso dovrà essere elaborato un prospetto economico per la
previsione dei costi standardizzati a livello nazionale. Gli Ordini
territoriali potranno sostenere l'attività delle SAF anche mettendo a disposizione
personale, locali e altre risorse.
Il
CNDCEC e la FNC promuoveranno la stipula di convenzioni con enti pubblici per
il finanziamento delle attività delle SAF.
6. Struttura
organizzativa
Con
riferimento alla struttura organizzativa, all'interno della SAF dovranno essere
previsti i seguenti organi:
1.
Comitato scientifico della macro-area presso cui è costituita la SAF, al quale
partecipano un rappresentante della fondazione/associazione presso cui è
costituita la SAF, un rappresentante per ciascun ordine territoriale,
rappresentanti delle Università presenti sul territorio, altri rappresentanti
(agenzia delle entrate/tribunale/ente locale ecc.). Il Comitato scientifico
nomina al suo interno un coordinatore e un segretario;
2.
Comitato esecutivo, costituito da cinque rappresentanti del Comitato
scientifico, tra cui il coordinatore e il rappresentante della
fondazione/associazione.
La
partecipazione ai suddetti organi deve intendersi a titolo gratuito, fermo
restando il rimborso delle spese secondo criteri da definirsi con apposito
regolamento.
Nell'ipotesi
di SAF fondata su struttura preesistente, occorrerà procedere a modificare lo
statuto vigente al fine di adeguarlo alle presenti indicazioni.
7. Coordinamento
tra SAF e CNDCEC
In
fase di avvio del Progetto è istituito il "Coordinamento permanente
SAF", a cui partecipano: un rappresentante per ciascuna macro-area/SAF;
-
il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili in carica;
-
due componenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili in carica;
-
due rappresentanti della Fondazione Nazionale Commercialisti espressi dal CdA
in carica. Il Coordinamento resta in carica per la durata del mandato del
CNDCEC.
La
presidenza del Coordinamento spetta al Presidente del CNDCEC, in assenza del
quale la presidenza verrà assunta da uno dei due componenti del CNDCEC.
La
partecipazione al Coordinamento deve intendersi a titolo gratuito e senza il
rimborso delle spese da parte del CNDCEC.
In
fase di stortup il Coordinamento svolge le seguenti funzioni:
-
coordina la nascita delle SAF sul territorio in sinergia con i consiglieri
territoriali di riferimento del CNDCEC;
-
valuta gli stati di avanzamento dei singoli progetti, esprimendo parere al
CNDCEC ai fini dell'erogazione del contributo;
-
promuove i rapporti di collaborazione con le Università ai fini della stipula
successiva delle convenzioni con le SAF.
Dopo
la costituzione delle SAF, il Coordinamento:
-
redige un regolamento di funzionamento interno;
-
predispone annualmente un progetto formativo dettagliato suddiviso per materie;
vigila sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle SAF, nonché sulla
qualità dell'offerta formativa;
-
relaziona semestralmente al CNDCEC sull'attività svolta.
Di
volta in volta - e a seconda delle esigenze - per lo svolgimento delle funzioni
sopra elencate il Coordinamento potrà avvalersi della partecipazione di uno o
più docenti universitari (per materie di competenza).
Con
cadenza annuale il Coordinamento, in collaborazione con il CNDCEC e la FNC,
organizzerà una Conferenza delle SAF dedicata ai temi della formazione, anche
con riferimento alla didattica e ai metodi di insegnamento.
8. Competenze
delle SAF
Per
quanto concerne le competenze, è compito delle SAF organizzare le attività
formative, anche in collaborazione con altri enti, assicurando la qualità
dell'offerta formativa sotto il profilo dello sviluppo specialistico delle
conoscenze nell'ambito delle attività professionali previste dall'art. 1 del
d.lgs. 139/2005.
Le
SAF potranno individuare i docenti tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, altri professionisti, docenti
universitari, magistrati e altri esperti nelle materie oggetto delle attività
formative.
Al
fine di garantire una maggiore fruibilità dell'offerta formativa, in sede di
organizzazione dei corsi le SAF potranno prevedere modalità di insegnamento a
distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.
Per
ciascun percorso formativo potranno essere stipulate apposite convenzioni tra
SAF ed enti pubblici, che prevedano il coinvolgimento di questi ultimi anche
nella fase organizzativa delle attività, purché nel rispetto di quanto previsto
nel presente Progetto.
9.
Accreditamento delle SAF
Il
CNDCEC accredita i percorsi formativi attuati dalle SAF e rilascia gli
attestati di partecipazione secondo le modalità previste in un regolamento da
emanarsi entro il 10 settembre 2015.
Sul
sito web istituzionale del CNDCEC sarà pubblicato l'elenco degli iscritti -
suddivisi per area geografica e di specializzazione - che avranno conseguito
l'attestato di partecipazione ai corsi SAF.
10.
Riconoscimento delle specializzazioni
Allo
stato attuale il riconoscimento dei titoli di specializzazione non è possibile,
essendo a tal fine necessaria una modifica dell'ordinamento della professione
di dottore commercialista e di esperto contabile di cui al d.lgs. 139/2005. Ciò
in quanto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, co. 5, del DL 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla I. 14 settembre 2011, n. 148)
dispone espressamente che "la formazione di albi speciali, legittimanti
specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni
ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di
legge" (art. 2, co. 2).
Di
qui la necessità di procedere ad una revisione dell'ordinamento professionale,
all'interno del quale si rende necessario l'inserimento di una norma che
preveda la possibilità, anche per gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, di indicare il titolo di
specializzazione, secondo modalità da definirsi con un regolamento la cui
emanazione sarà rimessa al Ministero della giustizia, previo parere del CNDCEC.
La norma dovrà prevedere che il titolo di specializzazione sia conseguito
all'esito di un percorso formativo la cui struttura dovrà essere determinata
anche tenendo debitamente conto dell'attività a quel momento già svolta dalle
SAF, ai fini dell'equiparazione successiva dei titoli conseguiti. Il titolo
potrà essere conseguito altresì per comprovata esperienza maturata nel settore
oggetto di specializzazione, secondo criteri da stabilirsi nella disposizione
che novellerà il d.lgs. 139/2005 e nel relativo regolamento di attuazione.
A
modifica avvenuta, la frequentazione dei percorsi formativi organizzati dalle
SAF costituite sulla base del presente Progetto darà diritto all'acquisizione
del titolo di specializzazione.
Le
attività di alta formazione svolte dai professionisti antecedentemente al
riconoscimento dei titoli di specializzazione presso una delle suddette SAF
dovranno essere equiparate a quelle che consentiranno l'acquisizione dei titoli
di specializzazione.
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