Nel
caso di specie, il lavoratore era stato sorpreso a copiare la documentazione, contenente
descrizioni ed istruzioni tecniche dei procedimenti e delle modalità di produzione
della ditta, denominati "distinta
base".
La
Corte di Appello di Ancona, confermando la decisione di primo grado, aveva
rigettato il ricorso con il quale il dipendente aveva contestato la legittimità
del recesso.
Nel
motivare la propria decisione, la Corte territoriale aveva osservato che tale
condotta avesse costituito un grave inadempimento degli obblighi di fedeltà c
riservatezza, incombenti sul lavoratore, atteso che all’imprenditore deve
riconoscersi un interesse ad evitare la diffusione di notizie e di dati tecnici
che possano ledere il segreto industriale, ed, in particolare, le modalità
produttive o il "know how".
Avverso
questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo,
tra l’altro che, in relazione al giudizio di proporzionalità, la Corte territoriale avesse errato nel valutare come grave la
predetta condotta, sostenendo che per le mansioni alle quali era adibito non avrebbe
potuto rendersi conto del valore segreto della c.d. "distinta di base", anche perché l’azienda non aveva provveduto
ad avvertirlo della particolare rilevanza che a tale documento doveva
attribuirsi.
Nel
rigettare il ricorso, la Cassazione ha
sottolineato come la sentenza impugnata risultasse supportata da una
motivazione congrua e coerente sul piano logico ed avesse fatto corretta applicazione
della normativa in tema di licenziamento; ragioni queste che, in sostanza, non
consentono agli ermellini un nuovo
accertamento dei fatti di causa ed una nuova valutazione delle atti documentali
e delle prove, che avevano portato sia il primo che il secondo giudice di
merito a ritenere infondata la domanda iniziale del lavoratore.
Valerio
Pollastrini
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