Si
tratta dei decreti legislativi, rispettivamente, sul contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti e sul riordino della
disciplina degli ammortizzatori sociali.
Entrambi
i provvedimenti entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa, verosimilmente,
entro la fine del mese di febbraio, in quanto, stando alle indiscrezioni, l’introduzione
del contratto a tutele crescenti è prevista per il 1° marzo 2015.
Riportiamo
il testo integrale dei due decreti legislativi:
Schema di
Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge n.183 del 10
dicembre 2014
Art.1 – Campo di applicazione
1. Per i
lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di
licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di
conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di
contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo
indeterminato.
3. Nel caso in
cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato
avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il
requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti
precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
Art.2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e
intimato in forma orale
1. Il giudice,
con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché
discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di
nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore
o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di
lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma
del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche
al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la
pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità
commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la
misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo
restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al
lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di
lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta
dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione
del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina
di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il
giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella
disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4,
comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art.3 – Licenziamento per giustificato motivo e
giusta causa
1. Salvo quanto
disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato
che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna
il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a
contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per
ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore
a ventiquattro mensilità.
2.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo
soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla
quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento,
il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di
un'indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal
giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto
quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività
lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua
offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità
risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non
può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è
condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza
applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita
la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.
3. Al
licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione
l’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.
Art.4 – Vizi formali e procedurali
1. Nell’ipotesi
in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di
motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della
procedura di cui all’articolo 7 della legge n.300 del 1970, il giudice dichiara
estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore
di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di
servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici
mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti
la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli
articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art.5 – Revoca del licenziamento
1. Nell'ipotesi
di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici
giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo,
il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità,
con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente
alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente decreto.
Art.6 – Offerta di conciliazione
1. In caso di
licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il
giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni
altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può
offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento,
in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e
all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo
che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare
pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non
inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al
lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da
parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del
licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora
il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella
stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto
di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
2. Alle minori
entrate derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per l’anno 2015, 7,9
milioni di euro per l’anno 2016, 13,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,5
milioni di euro per l’anno 2018, 21,2 milioni di euro per l’anno 2019, 24,4
milioni di euro per l’anno 2020, 27,6 milioni di euro per l’anno 2021, 30,8 milioni
di euro per l’anno 2022, 34,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 37,2 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,
n.190.
3. Il sistema
permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio
sull’attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione
obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è integrata da una ulteriore
comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni
dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta
ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è
assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della
comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione
della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di
cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.7 – Computo dell’anzianità negli appalti
1. Ai fini del
calcolo delle indennità e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1,
all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che
passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa
tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato
impiegato nell’attività appaltata.
Art.8 – Computo e misura delle indennità per
frazioni di anno
1. Per le
frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui
all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati
e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come
mese intero.
Art.9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza
1. Ove il datore
di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo
e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma
2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma
1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può
in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
2. Ai datori di
lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto,
si applica la disciplina di cui al presente decreto.
Art.10 – Licenziamento collettivo
1. In caso di
licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il
regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di
violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il
regime di cui all'articolo 3, comma 1.
Art.11 – Rito applicabile
1. Ai
licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei
commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
Art.12 – Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Schema di
Decreto Legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge n.183 del
10 dicembre 2014
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTI gli
articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
VISTO l’articolo
1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di
assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate
alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in
materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti
siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori
sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non
salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;
VISTO l’articolo
1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183 del 2014 recante i criteri di
delega relativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione
involontaria, in particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI);
VISTO l’articolo
1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di garantire la
fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su
tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive;
VISTO l’articolo
1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di
delega relativo all’introduzione di principi di politica attiva del lavoro che
prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito
della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione
che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati,
con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme
di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo
inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale
o regionale;
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 dicembre 2014;
VISTA l’ intesa
intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio
2015;
ACQUISITI i
pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..;
Sulla proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili
di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
EMANA
il seguente
decreto legislativo
Titolo I – Disciplina della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Art.1 - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l’Impiego - NASpI
1. A decorrere
dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all’articolo
2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione,
denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI),
avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori
con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI
introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Art.2 - Destinatari
1. Sono
destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a
tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7
della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247.
Art.3 - Requisiti
1. La NASpI è
riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far
valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,
almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far
valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale
contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione.
2. La NASpI è
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta
causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Art.4 - Calcolo e misura
1. La NASpI è
rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata
per il numero 4,33.
2. Nei casi in
cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195
euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una
somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il
predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo
mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si
riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese
di fruizione.
4. Alla NASpI
non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
Art.5 - Durata
1. La NASpI è
corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della
durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78
settimane.
Art.6 - Domanda e decorrenza della prestazione
1. La domanda di
NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI
spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal
primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Art.7 - Condizionalità
1. L’erogazione
della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale
proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
2. Con il
decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del
2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della
NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto
produttivo.
3. Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione
della presente disposizione nonché le misure conseguenti all’inottemperanza
agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma
1.
Art.8 - Incentivo all’autoimprenditorialità
1. Il lavoratore
avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione
anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che
gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo
all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione
di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del
socio.
2. L’erogazione
anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione
figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
3. Il lavoratore
che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve
presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via
telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota
di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore
che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo
per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a
restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il
rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il
lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Art.9 - Compatibilità con il rapporto di lavoro
subordinato
1. Il lavoratore
che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di
lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo
escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui
la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione
è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione
versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli
3 e 5.
2. Il lavoratore
che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di
lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo
escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei
termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore
di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di
somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o
dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è
cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non
presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è
utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore
titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi
da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta
causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire
la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi
all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo
previsto.
4. La
contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di
lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata
integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di
cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Art.10 - Compatibilità con lo svolgimento di
attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale
1. Il lavoratore
che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione,
deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il
reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il
periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La
riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a
presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito
ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31
marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione
il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio
dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2. La
contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti
contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Art.11 - Decadenza
1. Ferme
restando le sanzioni previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 3, il
lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello
stato di disoccupazione;
b) inizio di
un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui
all’articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di
un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere
alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo;
d)
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione
del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del
lavoratore di optare per la NASpI.
Art.12 - Contribuzione figurativa
1. La
contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 4,
comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo
mensile della NASpI per l’anno in corso.
2. Le
retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data
di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la
determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo
inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali
retribuzioni.
Rimane salvo il
computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non
considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini
dell’applicazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n.
214.
Art.13 - Misura dell’indennità per i soci lavoratori
ed il personale artistico
1. Per i soci
lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro
subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura
di cui all’articolo 4.
Art.14 - Rinvio
1. Alla NASpI si
applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.
Titolo II – Indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll)
Art.15 - Indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL
1. In attesa
degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme
contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183
del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è
riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con
esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL è
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i
seguenti requisiti:
a) siano, al
momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000,
e successive modificazioni;
b) possano far
valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio
dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento;
c) possano far
valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro,
un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1
di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno
pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL è
rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai
versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di
cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione
dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di
contribuzione, o frazione di essi.
4. La DIS-COLL,
rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è
pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile
sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel
caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la
DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma
pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di
1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente.
5. La DIS-COLL
si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto
mese di fruizione.
6. La DIS-COLL è
corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di
contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare
precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della
durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la
durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi
di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di
DIS-COLL è presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di
decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL
spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal
primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
10. L’erogazione
della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del
2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle
iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale
proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’articolo 1, comma, 2 lettera g),
del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il
decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del
2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della
DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto
produttivo.
11. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a
cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a
cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione
l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
12. Il
beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare
all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede
di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il
beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è
ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in
cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore
esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto
a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito
ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31
marzo dell’anno successivo.
Nel caso di
mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a
restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale.
13. I soggetti
di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono
fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo.
Restano salvi i
diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell’anno 2013.
14. Le risorse
finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al
reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma
1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92
del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di
cui al presente articolo per l’anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso
anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15.
All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si
provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla
legge n. 183 del 2014.
Titolo III – Assegno di disoccupazione
Art.16 - Assegno
di disoccupazione - ASDI
1. A decorrere
dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno
di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno
al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l’Impiego (NASpI) di cui all’articolo 1 che abbiano fruito di questa per
l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si
trovino in una condizione economica di bisogno.
2. Nel primo
anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai
lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai
lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno
economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al
comma 7.
3. L’ASDI è
erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per
cento dell’ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato
per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le
modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
4. Al fine di
incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova
occupazione possono essere parzialmente cumulati con l’ASDI nei limiti e
secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La
corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto
personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente
specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a
partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di
adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, sono definiti:
a) la situazione
economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in
applicazione dell’ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l’ammontare dei
trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l’ASDI;
b)
l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse
insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al
comma 2;
c) gli
incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3,
comunque nel limite di un importo massimo;
d) i limiti ed i
criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di
fruizione dell’ASDI di cui al comma 4;
e) le
caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle
sanzioni connessi al progetto personalizzato di cui al comma 5;
f) i flussi
informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli
per evitare la fruizione indebita della prestazione;
h) le modalità
di erogazione dell’ASDI attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento
elettronico.
7. Al
finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200
milioni nel 2016.
Nel limite
dell’1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate
attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per
il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.
All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’INPS riconosce il beneficio
in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza
delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata
della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
8. All’eventuale
estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse
previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti
legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
Titolo IV – Contratto di ricollocazione
Art.17 - Contratto di ricollocazione
1. Il Fondo per
le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l’anno 2015, di 32 milioni
di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2,
comma 31, della legge n. 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del
presente decreto, le regioni, nell’ambito della programmazione delle politiche
attive del lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera u), della legge
10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.
2. II soggetto
in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi
per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di
assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto
di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il
soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di
occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.
3. A seguito
della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è
riconosciuta una somma denominata “dote individuale di ricollocazione” spendibile
presso i soggetti accreditati.
4.Il contratto
di ricollocazione prevede:
a) il diritto
del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova
occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche
del settore, da parte del soggetto accreditato;
b) il dovere del
soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal
soggetto accreditato;
c) il
diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca,
addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali
coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato
del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
5. L'ammontare
della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di
occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a
risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo
di cui al comma 2.
6. Il soggetto
decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative
previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta
in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade
altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
7. All’eventuale
estensione del rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 per gli anni
successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10
dicembre 2014 n. 183.
Titolo V – Disposizioni finanziarie e finali
Art.18 - Copertura finanziaria
1. Ai maggiori
oneri derivanti dai precedenti articoli e pari complessivamente a 869 milioni
di euro per l’anno 2015, 1.774 milioni di euro per l’anno 2016, 1.902 milioni
di euro per l’anno 2017, 1.794 milioni di euro per l’anno 2018, 1.707 milioni
di euro per l’anno 2019, 1.706 milioni di euro per l’anno 2020, 1.709 milioni
di euro per l’anno 2021, 1.712 milioni di euro per l’anno 2022, 1.715 milioni
di euro per l’anno 2023 e 1.718 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.19 - Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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