Nella
pronuncia in commento, il giudice ha confermato, in sostanza, quando più volte
dichiarato dalla Cassazione a proposito del c.d. “tempo tuta”. Da ultimo,
infatti, nella sentenza n.2837/2014, la Suprema Corte ha precisato che l’art.3
del R.D.L. n.692 del 5 marzo 1923, nel considerare prestazione lavorativa ogni
attività che richieda un’occupazione assidua ed effettiva, non preclude che il
tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi all’interno dell’orario
ordinario, con conseguente diritto dei dipendenti a percepire il compenso per
queste fasi preliminari e successive alla prestazione vera e propria (1).
Valerio
Pollastrini
1)
–
in senso conforme, Cass., Sentenza n.3763 del 14 aprile 1998; Cass., Sentenza
n.15734 del 21 ottobre 2003; Cass., Sentenza n.19273 dell’8 settembre 2006;
Cass., Sentenza n.19358 del 10 settembre 2010; Cass., Sentenza n.9215 del 7
giugno 2012;
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