A
tale proposito, nella nota in commento l’Istituto ha precisato che le procedure
informatiche sono state aggiornate per consentire l’inoltro delle istanze di
ammissione al beneficio anche per i rapporti instaurati nel periodo compreso
tra il 1° maggio ed il 2 ottobre 2014, ricordando, inoltre, che la verifica
delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale,
costituito dall’ordine cronologico di presentazione della domanda (3).
Come
di consueto, per eventuali dubbi o segnalazioni, i datori di lavoro potranno
inviare un quesito alla Sede territoriale presso cui assolvono gli obblighi
contributivi, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto
previdenziale aziende.
Ove
non sia possibile risolvere il quesito, la Sede predetta potrà interpellare la
Direzione generale, preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti
dalla Circolare n.135/2011, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica
info.diresco@inps.it per le problematiche di carattere giuridico o
amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it per le problematiche di
carattere informatico.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Inps, Messaggio n.9956 del 30 dicembre 2014;
2)
-
rettificando il Decreto Direttoriale n.1709 dell’8 agosto 2014;
3)
-
in conformità a quanto disposto dall’art.10, comma 2, del Decreto Direttoriale
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell’8 agosto 2014;
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