Contratto a tutele crescenti
Si
applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo
l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina
dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima
dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).
Per
i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la
reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori.
Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui
sia accertata "l’insussistenza del fatto materiale contestato". Negli
altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti "licenziamenti
ingiustificati", viene introdotta una tutela risarcitoria certa,
commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità
del giudice.
La
regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura
pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4
ed un massimo di 24 mesi.
Per
evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione
facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma
esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di
servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con
l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
Licenziamenti collettivi
Per
i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione
delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta
(art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che
vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).
In
caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma
scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i
licenziamenti individuali.
Piccole imprese
Per
le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e
discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti
ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di
servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.
Sindacati e partiti politici
La
nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.
Naspi
Il
decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per
gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e
per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno
cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed
almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base
retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non
continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il
coefficiente 4.33.
La
durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla
metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L’ammontare
dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro.
Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la
durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle
contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L’erogazione
della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di
attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
Asdi
Viene
introdotto in via sperimentale, per quest’anno, l’Asdi, assegno di disoccupazione
che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si
trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà
pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad
esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.
Dis-Col
Per
i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la
l’indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori).
Presuppone
tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno
precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento.
Il
suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto
mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle
mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa
indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.
Tipologie contrattuali e revisione della
disciplina delle mansioni
Ecco
i punti essenziali per il riordino delle tipologie contrattuali.
-
Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall’entrata
in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di
collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla
loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di
collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal
datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano
salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento
economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Vengono
superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
ed il job sharing.
Vengono
confermate le seguenti tipologie:
Contratto
a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.
Contratto
di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato
(staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando
le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato
sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso
(10%).
Contratto
a chiamata. Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di
tracciabilità dell’attivazione del contratto.
Lavoro
accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore
fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà
introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.
Apprendistato.
Si punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la
qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca)
riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di
favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.
Part-time.
Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al
proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al
lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire
clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della
collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la
variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto).
Viene
inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio
al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in
alternativa alla fruizione del congedo parentale.
Mansioni.
In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e
negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà
modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il
suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica
modalità di svolgimento del lavoro).
Viene
altresì prevista la possibilità di accordi individuali, "in sede
protetta", tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la
modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della
conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa
professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
Disposizioni in materia di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro
Si
tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a
tutela della maternità (n. 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a
sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici
intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di
intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.
Il
decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al
fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari
come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso,
infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono
aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma
dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi; nel secondo caso si
prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di
maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato
di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto
madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre.
Il
decreto prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del
congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello
parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6
anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga
previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i
quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere
dall'ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata
complessiva del congedo.
In
materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di
lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente
previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi
in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o
contingenti.
Sono
inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni
e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori
naturali.
Oltre
agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità, il
decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di
donne vittime di violenza di genere.
La
norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi
facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro
dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal
computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i
telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto.
La
seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere
ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si
prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di
astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali
percorsi, garantendo l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli
altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della
lavoratrice.
Le
collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale
per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi.
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