La
Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale del primo
grado, aveva rigettato l’impugnativa di recesso
proposta dal lavoratore.
Per
la Corte territoriale, la condotta predetta, confermata dallo stesso ricorrente,
sia pure limitatamente al solo lancio del tavolo, risultava dotata d'intrinseca
gravità comportamentale che deponeva sfavorevolmente ai fini della correttezza
e della regolarità del rapporto di lavoro.
Inoltre,
la volontà del ricorrente di non ottemperare alla disciplina aziendale risultava
confermata dal secondo addebito, con il quale la società gli aveva contestato
di essersi allontanato dal lavoro senza alcuna giustificazione allorché lo stesso
era stato demandato al controllo del personale
esterno.
Avverso
questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo,
tra l’altro, che la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato l'elemento
soggettivo.
In
sostanza, secondo la tesi del ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe
tenuto conto delle circostanze in cui
era stata commessa la mancanza.
Nel
ritenere infondata tale censura, la Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale avesse, invero, valutato
l'elemento soggettivo, evidenziando la ridotta capacità di autocontrollo del lavoratore
nell'ambiente aziendale e, soprattutto, l'intenzionalità con la quale aveva
posto in essere le azioni oggetto di contestazione.
Ciò
detto, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
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