La
Suprema Corte, nello specifico, ha ricordato che, ai sensi dell’art.2 della Legge n.297/1982, l’esecutività
dello stato passivo con il quale, in sede fallimentare, sia stata accertata l’esistenza e l’ammontare di un credito per
TFR in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito, comporta,
inevitabilmente, il subentro dell’INPS nel debito del datore di lavoro
insolvente.
Di
conseguenza, l’Istituto Previdenziale resta vincolato all’accertamento predetto
sia sotto il profilo dell’an, che sotto
quello del quantum debeatur e,
dunque, senza alcuna possibilità di contestazione.
Valerio
Pollastrini
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