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venerdì 14 novembre 2014

L’Inps non può contestare i crediti da Tfr ammessi al passivo fallimentare

Nella sentenza n.24231/2014, depositata lo scorso 13 novembre, la Corte di Cassazione ha chiarito che, una volta ammesso al passivo fallimentare, l’Inps non può contestare il credito da trattamento di fine rapporto vantato dai lavoratori.

La Suprema Corte, nello specifico, ha ricordato che,  ai sensi dell’art.2 della Legge n.297/1982, l’esecutività dello stato passivo con il quale, in sede fallimentare, sia stata accertata  l’esistenza e l’ammontare di un credito per TFR in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito, comporta, inevitabilmente, il subentro dell’INPS nel debito del datore di lavoro insolvente.

Di conseguenza, l’Istituto Previdenziale resta vincolato all’accertamento predetto sia sotto il profilo dell’an, che sotto quello del quantum debeatur e, dunque, senza alcuna possibilità di contestazione.

Valerio Pollastrini

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