Nel
costituirsi in causa, l’azienda resistente aveva contestato quanto ex adverso dedotto, allegando che la
ricorrente si era resa irreperibile per rientrare sul posto di lavoro dopo un
periodo di malattia e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Nell’accogliere
la domanda della ricorrente, il Tribunale lombardo, nell’Ordinanza del 24
settembre 2014, ha richiamato i precedenti della giurisprudenza di legittimità,
secondo i quali, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato
oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale
recesso, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del
dipendente, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice
di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei
licenziamenti, la prova gravante sul dipendente è limitata alla sua
estromissione dai rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro
assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio
ricade sull'eccipiente ai sensi dell’art.2697, secondo comma, cod. civ. (1).
Ciò
premesso, il giudice ha osservato che i principi predetti vanno applicati, mutatis mutandis, anche nel caso di specie,
ove la resistente aveva eccepito che era stata la lavoratrice a determinarsi a
non rendere più la propria prestazione lavorativa.
A
fronte della deduzione della ricorrente circa l'intimazione di licenziamento
orale in data 10 luglio 2013, invece, sarebbe stato onere della resistente
dimostrare in giudizio che la dipendente
si era volontariamente allontanata dal luogo di lavoro.
Al
contrario, la resistente non aveva prodotto alcuna documentazione utile a
suffragare la propria tesi, come, ad esempio, richiami alla lavoratrice per
assenze ingiustificate successive al 10 luglio 2013, data di fine della malattia
certificata, né aveva chiesto di essere
ammessa alla prova diretta circa il volontario allontanamento della stessa,
limitandosi unicamente a chiedere la prova contraria sulle circostanze dedotte dalla parte
ricorrente.
Il
Tribunale, inoltre, aveva aggiunto che dalla prova orale offerta dalla
ricorrente e dai documenti versati in atti erano emersi significativi elementi
a favore della tesi del licenziamento verbale.
Di
conseguenza, a fronte dell'esposto quadro probatorio ed in applicazione del
criterio di ripartizione dell’onere della prova delineato dai sopra richiamati
precedenti della Cassazione in materia di licenziamento orale, il Tribunale adito
ha considerato come accertato che la ricorrente era stata licenziata
verbalmente in data 10 luglio 2013.
Il
giudice, pertanto ha dichiarato il recesso inefficace e, ai sensi dell'art.18,
comma 1, della Legge n.300/1970, ha condannato l’azienda ha reintegrare la
dipendente nel posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità risarcitoria
commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del recesso a quello
della reintegrazione, dedotto l’eventuale aliunde
perceptum.
In
relazione allo stesso periodo, inoltre,
l’azienda dovrà provvedere al versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Valerio
Pollastrini
1)
-
v. ex multis Cass., Sentenza n.21684/2011;
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