Nel
caso di specie, l'ex marito aveva impugnato la sentenza con la quale il
Tribunale del primo grado aveva posto a
suo carico l’obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile di 150,00 €.
L'uomo,
in particolare, aveva suffragato la propria
domanda precisando che la ex compagna si
era laureata in scienze naturali ed aveva trovato un’occupazione presso un Bio
Parco, grazie alla quale percepiva una retribuzione mensile di circa 1.300,00 €,
con l’aggiunta degli assegni familiari.
A
ciò, il ricorrente aveva aggiunto che la donna poteva utilizzare l’appartamento
messole a disposizione dai genitori, mentre egli, pur godendo di un reddito
mensile di 1.800,00 €, risultava oberato della spesa di 450,00 € per il canone
di locazione, oltre all’assegno per il mantenimento per il figlio.
Tuttavia,
la Corte di Appello, rilevata la differenza di redditi tra i due, aveva
ritenuto giustificato il diritto della donna all’assegno divorzile, sia pure di modesta
entità.
Contro
questa sentenza, l’uomo aveva adito la Cassazione, contestando la supposta
disparità di trattamento dedotta dal giudice dell’appello, sostenendo che il
suo reddito avrebbe dovuto essere valutato al netto del canone di locazione e
delle somme richiestegli per il mantenimento del figlio.
Investiti
della questione, gli ermellini, nel confermare quanto disposto dalla Corte del
merito, hanno rigettato il ricorso.
Valerio
Pollastrini
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