Tra
queste, la misura più interessante è
quella che riguarda l’abolizione della responsabilità fiscale negli appalti,
attraverso l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter, dell’art.35 del D.L. n.223/2006.
Si
tratta delle norme in base alle quali, in caso di appalto di opere o servizi, l’appaltatore era chiamato a
rispondere in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente dovute all’erario da quest’ultimo, con riferimento alle
prestazioni eseguite nell’ambito del rapporto di subappalto, sebbene nei limiti
dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Valerio
Pollastrini
1)
–
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2014;
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