Corte di Cassazione – Sentenza n.11550 del 4 giugno
2015
Svolgimento del
processo
Con ricorso
depositato il 22.07.04 dinanzi al Tribunale di Ragusa, (...) chiedeva, nei
confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’lnps,
l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile ed
all'indennità di accompagnamento con la conseguente condanna all'erogazione
delle relative prestazioni.
Costituitisi in
giudizio, gli enti convenuti contestavano la fondatezza della domanda.
Acquisita
documentazione e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del
26.05.06 il Giudice adito dichiarava il diritto del (...) all'indennità di
accompagnamento a decorrere dal 1° maggio 2004; condannava l’Inps al pagamento
della relativa prestazione, con rivalutazione secondo gli indici Istat ed
interessi legali sui ratei scaduti dal 121° giorno successivo, regolando il
cumulo degli accessori ex art. 16, 6° comma, L. n. 412\91 e compensando tra le
parti le spese processuali.
Avverso tale
sentenza proponeva appello i (...) con ricorso del 20.01.07, chiedendo, in
parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale delle
domande proposte col ricorso introduttivo, in particolare con riferimento alla
pensione di inabilità non esaminata dal primo giudice.
Resistevano
l’Inps ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con sentenza
pubblicata il 16 febbraio 2008, la Corte d'appello di Catania rigettava il
gravame (compensando le spese del grado), ritenendo insussistente il requisito
reddituale calcolato in base ai redditi dell'intero nucleo familiare.
Per la
cassazione di tale sentenza propone ricorso il (...) affidato a due motivi, poi
illustrati con memoria.
Il Ministero è
rimasto intimato, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso
notificato.
Motivi della
decisione
1. -Con il primo
motivo il ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360,
comma 1, n.5 c.p.c.).
Lamenta che la
Corte di merito, ritenendo che il limite reddituale andava calcolato tenendo
conto del reddito dell'intero nucleo familiare "come richiesto dalla
normativa vigente", fosse incorsa nel denunciato vizio di motivazione non
avendo specificato quale fosse tale normativa. Evidenzia comunque che la
normativa di riferimento non poteva che essere quella di cui all'art. 14
septies del d.l. 30.12.79 n. 663, introdotto dalla legge di conversione 29.2.80
n. 33, non prevedente il cumulo del reddito dell'inabile con quello del suo
nucleo familiare.
2. - Con il
secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell'art. 14 septies del d.l. 30.12.79 n. 663, introdotto dalla legge di
conversione 29.2.80 n. 33 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che tale
disciplina escludeva la rilevanza dei redditi degli altri componenti del nucleo
familiare, potendosi semmai calcolare solamente i redditi del coniuge che
comunque, a suo dire, non andrebbe considerato.
3. - I motivi,
che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati
nei sensi di cui alla presente motivazione.
Questa Corte ha
recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini
dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale previsto per la
concessione della pensione di inabilità civile ai sensi della L. n. 118 del
1971, art. 12, secondo la disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L.
n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, non
assume rilievo il reddito percepito dai familiari dell'invalido diversi dal suo
coniuge" (Cass. 15.1.14 n. 697, Cass. ord. n. 6534\14, Cass. ord. n.
26120\14).
Il principio
segue la linea interpretativa già affermata con altre precedenti pronunce
(cfr., ex plurimis, Cass., nn. 4677/2011; 5003/2011; 10658/2012), rese con
riferimento alla disciplina anteriore alla novella di cui al D.L. n. 76 del
2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, secondo cui, ai
fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per
l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di
cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito
personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo,
onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente
considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma
suindicata.
Sulla base di
tale orientamento deve quindi escludersi che, ai fini del superamento dei
limiti reddituali previsti per la concessione della pensione di inabilità
civile a favore degli invalidi totali, debba farsi riferimento al complesso dei
redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare dell'invalido,
poiché, come si è visto, il cumulo è stato contemplato dalla normativa di
riferimento soltanto in relazione al reddito (eventuale) del coniuge del
soggetto assistibile.
Ed invero il
riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di
solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico, quale quello proprio
del nucleo familiare, se da un lato giustifica la previsione del cumulo tra i
redditi dell'invalido e quelli del suo coniuge, dall'altro non può condurre di
per sé all'introduzione, in via interpretativa, di un allargamento della platea
dei soggetti il cui reddito andrebbe tenuto presente ai fini del superamento
del requisito reddituale, posto che in tale modo si concretizzerebbe una non
consentita modificazione del quadro legislativo.
Parimenti deve
considerarsi che, in difetto di una diversa esplicita statuizione normativa,
alla previsione di cui alla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5, che
contempla, ai fini della concessione dell'assegno di invalidità civile,
l’esclusione "del reddito percepito da altri componenti del nucleo
familiare di cui il soggetto interessato fa parte", non può essere
attribuita, in relazione alla pensione di inabilità, una valenza estensiva dei
soggetti i cui redditi debbano essere conservati ai fini de quibus, nel senso,
cioè, di ricomprendere i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare
dell'invalido e non soltanto quello del suo coniuge (così Cass. n. 697\14
citata).
Deve infine
osservarsi che la deduzione, contenuta nella memoria presentata dal (...) ex
art. 378 c.p.c., secondo cui nella specie l’INPS avrebbe aderito al motivo di
gravame dell'assicurato (con conseguente illegittimità del rigetto
dell'appello), risulta infondata, avendo INPS, come ammette lo stesso
ricorrente, solo aderito al motivo di gravame inerente l'omessa pronuncia in
ordine alla pensione di inabilità che il giudice d'appello ha in effetti
esaminato rilevando tuttavia, com'era nel suo potere anche ufficioso
trattandosi di requisito costitutivo del diritto (ex aliis, Cass. 4.11.11 n.
22899), il difetto del requisito reddituale, risolvendo tuttavia la questione
erroneamente calcolando a tal fine il reddito dei componenti del nucleo
familiare.
Né rileva, nella
specie, il d.l. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99
del 2013, secondo cui «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di
inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo
12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito
agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri
componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte»,
trattandosi di disposizione innovativa e non retroattiva, come si evince dalla
norma stessa, ove precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi
requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova
disposizione, e cioè il 28.6.2013 (cfr. per tutte Cass. ord. n.26120\14).
Ad abundantiam
può rilevarsi che al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il
(...) nato il 18.6.48, aveva già superato il sessantacinquesimo anno, con
conseguente impossibilità di riconoscimento della pensione di inabilità ex art.
12 L. n. 118\71.
4. Essendosi la
Corte territoriale discostata dai principi suddetti in tema di calcolo del
requisito reddituale, il ricorso, nei limiti ora indicati, merita accoglimento.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al Giudice designato in
dispositivo, dovendosi accertare l'effettiva sussistenza del requisito
reddituale nei sensi di cui sopra (non essendo a tal fine sufficienti le
dichiarazioni sostitutive di atto notorio invocate dal (....) cfr., ex
plurimis, Cass. 8.4.02 n. 4995), che deciderà conformandosi al suddetto
principio di diritto; il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie, nei
termini di cui in motivazione, il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo.
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