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lunedì 8 giugno 2015

Pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento: calcolo del requisito reddituale

Nella sentenza n.11550 del 4 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di inabilità civile, secondo la disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art.10, commi 5 e 6 del D.L. n. 76/2013, nonché per l’indennità di accompagnamento, non assume rilievo il reddito percepito dai familiari dell'invalido diversi dal suo coniuge.

Corte di Cassazione – Sentenza n.11550 del 4 giugno 2015

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22.07.04 dinanzi al Tribunale di Ragusa, (...) chiedeva, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’lnps, l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile ed all'indennità di accompagnamento con la conseguente condanna all'erogazione delle relative prestazioni.

Costituitisi in giudizio, gli enti convenuti contestavano la fondatezza della domanda.

Acquisita documentazione e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 26.05.06 il Giudice adito dichiarava il diritto del (...) all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° maggio 2004; condannava l’Inps al pagamento della relativa prestazione, con rivalutazione secondo gli indici Istat ed interessi legali sui ratei scaduti dal 121° giorno successivo, regolando il cumulo degli accessori ex art. 16, 6° comma, L. n. 412\91 e compensando tra le parti le spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello i (...) con ricorso del 20.01.07, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale delle domande proposte col ricorso introduttivo, in particolare con riferimento alla pensione di inabilità non esaminata dal primo giudice.

Resistevano l’Inps ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con sentenza pubblicata il 16 febbraio 2008, la Corte d'appello di Catania rigettava il gravame (compensando le spese del grado), ritenendo insussistente il requisito reddituale calcolato in base ai redditi dell'intero nucleo familiare.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (...) affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Il Ministero è rimasto intimato, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

Motivi della decisione

1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).

Lamenta che la Corte di merito, ritenendo che il limite reddituale andava calcolato tenendo conto del reddito dell'intero nucleo familiare "come richiesto dalla normativa vigente", fosse incorsa nel denunciato vizio di motivazione non avendo specificato quale fosse tale normativa. Evidenzia comunque che la normativa di riferimento non poteva che essere quella di cui all'art. 14 septies del d.l. 30.12.79 n. 663, introdotto dalla legge di conversione 29.2.80 n. 33, non prevedente il cumulo del reddito dell'inabile con quello del suo nucleo familiare.

2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 septies del d.l. 30.12.79 n. 663, introdotto dalla legge di conversione 29.2.80 n. 33 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Lamenta che tale disciplina escludeva la rilevanza dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare, potendosi semmai calcolare solamente i redditi del coniuge che comunque, a suo dire, non andrebbe considerato.

3. - I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei sensi di cui alla presente motivazione.

Questa Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di inabilità civile ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, secondo la disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, non assume rilievo il reddito percepito dai familiari dell'invalido diversi dal suo coniuge" (Cass. 15.1.14 n. 697, Cass. ord. n. 6534\14, Cass. ord. n. 26120\14).

Il principio segue la linea interpretativa già affermata con altre precedenti pronunce (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 4677/2011; 5003/2011; 10658/2012), rese con riferimento alla disciplina anteriore alla novella di cui al D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.

Sulla base di tale orientamento deve quindi escludersi che, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per la concessione della pensione di inabilità civile a favore degli invalidi totali, debba farsi riferimento al complesso dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare dell'invalido, poiché, come si è visto, il cumulo è stato contemplato dalla normativa di riferimento soltanto in relazione al reddito (eventuale) del coniuge del soggetto assistibile.

Ed invero il riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico, quale quello proprio del nucleo familiare, se da un lato giustifica la previsione del cumulo tra i redditi dell'invalido e quelli del suo coniuge, dall'altro non può condurre di per sé all'introduzione, in via interpretativa, di un allargamento della platea dei soggetti il cui reddito andrebbe tenuto presente ai fini del superamento del requisito reddituale, posto che in tale modo si concretizzerebbe una non consentita modificazione del quadro legislativo.

Parimenti deve considerarsi che, in difetto di una diversa esplicita statuizione normativa, alla previsione di cui alla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5, che contempla, ai fini della concessione dell'assegno di invalidità civile, l’esclusione "del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte", non può essere attribuita, in relazione alla pensione di inabilità, una valenza estensiva dei soggetti i cui redditi debbano essere conservati ai fini de quibus, nel senso, cioè, di ricomprendere i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare dell'invalido e non soltanto quello del suo coniuge (così Cass. n. 697\14 citata).

Deve infine osservarsi che la deduzione, contenuta nella memoria presentata dal (...) ex art. 378 c.p.c., secondo cui nella specie l’INPS avrebbe aderito al motivo di gravame dell'assicurato (con conseguente illegittimità del rigetto dell'appello), risulta infondata, avendo INPS, come ammette lo stesso ricorrente, solo aderito al motivo di gravame inerente l'omessa pronuncia in ordine alla pensione di inabilità che il giudice d'appello ha in effetti esaminato rilevando tuttavia, com'era nel suo potere anche ufficioso trattandosi di requisito costitutivo del diritto (ex aliis, Cass. 4.11.11 n. 22899), il difetto del requisito reddituale, risolvendo tuttavia la questione erroneamente calcolando a tal fine il reddito dei componenti del nucleo familiare.

Né rileva, nella specie, il d.l. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, secondo cui «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte», trattandosi di disposizione innovativa e non retroattiva, come si evince dalla norma stessa, ove precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, e cioè il 28.6.2013 (cfr. per tutte Cass. ord. n.26120\14).

Ad abundantiam può rilevarsi che al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il (...) nato il 18.6.48, aveva già superato il sessantacinquesimo anno, con conseguente impossibilità di riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118\71.

4. Essendosi la Corte territoriale discostata dai principi suddetti in tema di calcolo del requisito reddituale, il ricorso, nei limiti ora indicati, merita accoglimento. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, dovendosi accertare l'effettiva sussistenza del requisito reddituale nei sensi di cui sopra (non essendo a tal fine sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio invocate dal (....) cfr., ex plurimis, Cass. 8.4.02 n. 4995), che deciderà conformandosi al suddetto principio di diritto; il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo.

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