Il Garante blocca un sito che trattava in modo illecito i
dati di oltre 12 milioni di persone

No ai software che "pescano" on line in maniera
sistematica e indiscriminata dati e informazioni per realizzare elenchi
telefonici. Le società che intendono costituire questo tipo di pubblicazione,
cartacea o on line, devono utilizzare il data base unico (dbu), l'archivio
elettronico che raccoglie numeri di
telefono e altri dati dei clienti di
tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile. In alternativa, devono acquisire il consenso libero,
informato, specifico per ogni finalità che si intende perseguire (come la
consultazione on line dell'elenco o la "ricerca inversa" delle
generalità di un abbonato attraverso il numero di telefono).
Questi principi sono stati ribaditi dal Garante privacy che
ha dichiarato illecito e ha vietato ad una società la formazione e la diffusione
on line di un elenco telefonico contenente dati di oltre 12.500.000 persone non
raccolti dal dbu ma da altri siti web (mediante web scraping) senza il consenso
degli utenti. I dati trattati in modo illecito dovranno essere cancellati dalla
società.
Le numerose segnalazioni pervenute all'Autorità lamentavano
la diffusione sul sito della società di un elenco telefonico on line contenente
vari dati personali (nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico, a volte
anche utenze riservate, numero di cellulare o indirizzo email) raccolti senza
consenso. Alcuni segnalanti, inoltre, associavano la ricezione di telefonate
promozionali indesiderate alla messa a disposizione dei propri dati sul sito.
Dagli accertamenti effettuati è emerso che la società gestiva un sito in cui
aggregava e rendeva disponibili i numeri di telefonia fissa e altri dati
personali raccolti in maniera automatica e sistematica attraverso script lanciati direttamente sulle fonti web
acquisendone i contenuti (web scraping). Gli script, come affermato dalla
società, erano impostati in modo tale da raccogliere qualsiasi informazione
pubblicata su fonti web accessibili a tutti, per poi metterla a disposizione
degli utenti del sito della società.
Nel disporre il divieto il Garante ha riaffermato le regole
sulla formazione degli elenchi telefonici
e ha ritenuto la pubblicazione on line di un elenco telefonico non
tratto dal dbu e senza il consenso degli interessati un trattamento
particolarmente invasivo per l'agevole reperibilità dei dati anche mediante i
più comuni motori di ricerca e per la possibilità che essi possano essere
utilizzati anche per ulteriori trattamenti (ad es. marketing indesiderato).
L'Autorità sta valutando l'applicazione di una sanzione
amministrativa per gli illeciti commessi dalla società.
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