OGGETTO:
Esonero contributivo ex art.1, comma 118 e ss., L.190/2014.
Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla spettanza
del beneficio in ipotesi di assunzione effettuata dai Gruppi Parlamentari (n.
30/2015), di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accesso
ispettivo (n. 2/2016) e di assunzione di lavoratore percettore del trattamento
pensionistico (n. 4/2016).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Direzione generale per l’Attività Ispettiva - ha recentemente fornito
precisazioni in materia di accesso all’esonero contributivo triennale previsto
dall’art.1, comma 118 e seguenti, della Legge n.190/2014.
Con il presente messaggio si provvede ad illustrare il
contenuto degli interpelli in oggetto (cfr. allegati), a beneficio delle
strutture territoriali.
1. Esonero contributivo per assunzioni a tempo
indeterminato – Gruppi parlamentari.
Su richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, il Ministero ha chiarito che il beneficio contributivo
introdotto dalla legge n.190/2014 può essere riconosciuto anche a favore dei
gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel
corso dell’anno 2015 (all. n. 1).
Al riguardo, il Dicastero rileva che l’art. 1, comma 118,
della legge 190/2014, nel fare esplicito riferimento ai datori di lavoro privati,
non sembra restringere la platea dei beneficiari ai soli datori di lavoro
“imprenditori”; tale interpretazione letterale ed estensiva della disposizione
normativa è stata confermata anche dall’INPS che, nella circolare n.17/2015, ha
ritenuto il beneficio applicabile a tutti i datori di lavoro, anche non
imprenditori.
2. Riqualificazione del rapporto di lavoro a
seguito di accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi contributivi di cui
alla L. n. 190/2014.
Nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il
rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato
vengano riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha escluso la
possibilità di usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio
contributivo ex art. 1, comma 118 e ss., della L.190/2014 (all. n. 2).
La decisione del Ministero si fonda su tre ordini di
ragioni: innanzitutto, in applicazione dell’art. 1, comma 1175, della
L.296/2006 che subordina la fruizione dei benefici contributivi e normativi,
tra l’altro, al rispetto degli altri obblighi di legge, è escluso che si possa
accedere all’incentivo nell’ipotesi in cui non siano stati rispettati gli
obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale.
In secondo luogo, poiché la disposizione di legge,
nell’intento di creare stabile occupazione, vuole sollecitare ed incentivare
l’assunzione “spontanea” di personale, sarebbe contrario allo spirito della
legge premiare una situazione che non ha tali caratteristiche essendo inoltre
instaurata in violazione della legge.
Infine, il Ministero richiama l’art. 54 del D.Lgs. n.
81/2015, con il quale, nell’ipotesi di
stabilizzazione di collaboratori o titolari di partita IVA, si prevede
l’estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi
all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti
accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla
assunzione”. In tal caso il legislatore ha escluso la possibilità di
avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un
accertamento ispettivo; a maggior ragione, deve escludersi la possibilità di
usufruire di un esonero contributivo dopo la definizione dell’accertamento che
ha riqualificato il rapporto di lavoro.
3. Esonero contributivo ex art. 1, comma 118, L.
n. 190/2014 – lavoratore percettore di trattamento pensionistico.
Con la risposta al terzo interpello (all. n. 3), il
Ministero comprende, tra i possibili destinatari dell’assunzione agevolata ex
L.190/2014, anche i percettori di un trattamento pensionistico, in quanto il
disposto dell’art.1, comma 118, della citata legge non limita in alcun modo la
platea dei lavoratori che possono essere assunti con lo sgravio in questione.
In assenza di una preclusione espressa, previo il rispetto
di tutti i requisiti richiesti dalla legge, si deve, pertanto, ritenere
possibile il riconoscimento del sopra citato beneficio anche nell’ipotesi di
assunzione di titolari di trattamento pensionistico.

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