Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986,
concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Art.1 - Esclusioni dall'obbligo
di reperibilità
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di
reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati,
per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti
circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidità riconosciuta.
2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono
risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture
sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia
salvavita da effettuare.
3. Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di
reperibilità, l'invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato
una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67
per cento.
Art.2 - Entrata in
vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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