Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esonero contributivo
ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 – lavoratore percettore di trattamento
pensionistico.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa
Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma
118, L. n. 190/2014, concernente l’esonero contributivo previsto in favore dei
datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di
lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015.
In particolare, l’istante chiede se il suddetto beneficio
possa essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di
lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale
non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta
quanto segue.
In via preliminare, si evidenzia che l’art. 1, comma 118, L.
n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all’evidente scopo di incentivare la
stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori
di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a
tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.
Ai sensi della disposizione in argomento, l’esonero può
essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti all’assunzione
il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con
contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione
del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia
già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato,
nonché laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in
vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente
l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai
sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso datore di lavoro.
Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione al quesito
avanzato, va evidenziato che la lettera dell’art. 1 comma 118 non circoscrive
la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell’esonero
contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico.
Si ritiene pertanto che, in assenza di una preclusione
espressa da parte del Legislatore, l’ipotesi di assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico possa
rientrare nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma
118, L. n. 190/2014.
Nessun commento:
Posta un commento