Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interesse al distacco
nell’ambito dei gruppi di imprese – art. 30, D.Lgs. n. 276/2003.
La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine
di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in
materia di distacco dei lavoratori, come modificato dall’art. 7, comma 2 lett
0a), D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013).
In particolare l’istante chiede se, nelle ipotesi in cui il
distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, sia
possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini
pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4
ter, dell’art. 30 citato.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e
dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del comma
primo dell’art. 30, il quale sancisce che “l’ipotesi del distacco si configura
quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Con riferimento al requisito dell’interesse, questo
Ministero ha più volte precisato come quest’ultimo debba essere specifico,
rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura
dell’attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di
interesse produttivo dell’impresa distaccante, anche di carattere non economico.
Nel corpo del medesimo art. 30, il comma 4 ter chiarisce che
nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi
del D.L. n. 5/2009 (conv da L. n. 33/2009), l’interesse del distaccante insorge
automaticamente in forza dell’operare della rete.
Ai fini della sussistenza dell’interesse al distacco tra
imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l’esistenza
di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. ML
circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse
concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in
attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare
obiettivi comuni.
Ciò premesso, si osserva che l’aggregazione in gruppo di
imprese si caratterizza, ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che
ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del
gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all’art.
2359 c.c.
In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel
gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al
raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro,
rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.
Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso
all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di
imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui al’art.2359, comma 1,
c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune
interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto
dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.
Il descritto meccanismo giuridico di controllo non sembra
ravvisarsi, invece, nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza e
assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo
gruppo. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 252/2005, infatti, i fondi
integrativi di previdenza sono costituiti come “soggetti giuridici di natura
associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti
promotori dell'iniziativa o come soggetti dotati di personalità giuridica”. I
predetti fondi in tal modo assumono natura di nuovo soggetto giuridico con
propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo
gruppo di imprese che li hanno istituiti.
I relativi organi di amministrazione e controllo risultano,
pertanto, composti secondo principi, definiti dalla normativa speciale, che non
corrispondono al meccanismo di cui all’art. 2359 comma 1, c.c..
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