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mercoledì 20 gennaio 2016

Inps - Durc in presenza di certificazione dei crediti: verifica capienza per l’emissione del Durc

Inps, Messaggio n.141 del 15 gennaio 2016

Durc in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13-bis,comma 5, d.l. 52/2012 e d.m. 13 marzo 2013. Verifica capienza per l’emissione del Durc.

Con riferimento alla circolare n. 16 del 30.01.2014 si rammenta che nella Piattaforma per la certificazione dei crediti ("sistema PCC") gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono operative le funzionalità per il DURC in presenza di una certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012.

Le funzionalità sono descritte nella "Guida al rilascio del DURC in presenza di certificazione del credito" predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGICS - Ufficio IV, che si provvede ad allegare.

Come segnalato nella predetta circolare, il MEF, all'interno della "Piattaforma per la Certificazione dei crediti" (PCC) ha realizzato la funzione di:

-         "Gestione Richieste DURC" riservata ai titolari dei crediti;

-         "Verifica la capienza per l'emissione DURC" rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.

Si riassume pertanto l'iter che deve essere seguito dall'Operatore Inps:

1. verificare che l'impresa/ditta o un suo delegato abbia effettuato la richiesta del DURC su www.sportellounicoprevidenziale.it e inviato alla sede Inps competente la PEC con allegata la richiesta di emissione generata da PCC, il CIP e il numero di protocollo della procedura sportello unico;

2. esaminare la situazione contributiva del soggetto e comunicare via PEC a Inail e Cassa Edile l'importo delle irregolarità come indicato nella circolare n. 16/2014;

3. dopo aver quantificato l'ammontare complessivo dei debiti del contribuente nei confronti dei predetti Enti previdenziali, l'Operatore dovrà collegarsi al seguente linkhttp://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/DURC/verifica.xhtmle dovrà inserire nel campo "importo da verificare" il totale generale dei predetti debiti;

4. la verifica ha esito positivo qualora l'importo complessivo degli oneri contributivi, riferiti a tutti gli Enti tenuti al rilascio del DURC, risulta pari o inferiore a quello evidenziato dal sistema della Piattaforma come saldo disponibile alla data della verifica. In tal caso il sistema consente di scaricare una certificazione in formato pdf comprovante l'esito della medesima. Pertanto il DURC sarà emesso attestando che il rilascio avviene ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 e d.m. 13 marzo 2013.

Si rammentano peraltro gli aggiornamenti di cui alla circolare n. 126 del 26.06.2015 paragrafo 8.

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