Durc in presenza di certificazione dei crediti ai sensi
dell’art. 13-bis,comma 5, d.l. 52/2012 e d.m. 13 marzo 2013. Verifica capienza
per l’emissione del Durc.
Con riferimento alla circolare n. 16 del 30.01.2014 si
rammenta che nella Piattaforma per la certificazione dei crediti ("sistema
PCC") gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono operative
le funzionalità per il DURC in presenza di una certificazione dei crediti, ai
sensi dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012.
Le funzionalità sono descritte nella "Guida al rilascio
del DURC in presenza di certificazione del credito" predisposta dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato -
IGICS - Ufficio IV, che si provvede ad allegare.
Come segnalato nella predetta circolare, il MEF, all'interno
della "Piattaforma per la Certificazione dei crediti" (PCC) ha
realizzato la funzione di:
-
"Gestione Richieste DURC" riservata ai
titolari dei crediti;
-
"Verifica la capienza per l'emissione
DURC" rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.
Si riassume pertanto l'iter che deve essere seguito
dall'Operatore Inps:
1. verificare che l'impresa/ditta o un suo delegato abbia
effettuato la richiesta del DURC su www.sportellounicoprevidenziale.it e
inviato alla sede Inps competente la PEC con allegata la richiesta di emissione
generata da PCC, il CIP e il numero di protocollo della procedura sportello
unico;
2. esaminare la situazione contributiva del soggetto e
comunicare via PEC a Inail e Cassa Edile l'importo delle irregolarità come
indicato nella circolare n. 16/2014;
3. dopo aver quantificato l'ammontare complessivo dei debiti
del contribuente nei confronti dei predetti Enti previdenziali, l'Operatore
dovrà collegarsi al seguente
linkhttp://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/DURC/verifica.xhtmle
dovrà inserire nel campo "importo da verificare" il totale generale
dei predetti debiti;
4. la verifica ha esito positivo qualora l'importo
complessivo degli oneri contributivi, riferiti a tutti gli Enti tenuti al
rilascio del DURC, risulta pari o inferiore a quello evidenziato dal sistema
della Piattaforma come saldo disponibile alla data della verifica. In tal caso
il sistema consente di scaricare una certificazione in formato pdf comprovante
l'esito della medesima. Pertanto il DURC sarà emesso attestando che il rilascio
avviene ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 e d.m. 13 marzo 2013.
Si rammentano peraltro gli aggiornamenti di cui alla circolare
n. 126 del 26.06.2015 paragrafo 8.
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