OGGETTO:
Fondo di integrazione salariale. Articolo 29 Decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Il Decreto legislativo n. 148/2015, recante disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, entrato in
vigore il 24 settembre 2015, ha previsto, all’articolo 29, che il Fondo di
solidarietà residuale, di cui ai commi 19 e seguenti dell’articolo 3 della
Legge n. 92/2012 e istituito con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio
2016 assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale. A decorrere
dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le
disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che
disciplinano il fondo residuale, ora previste dall’articolo 28 del D.lgs n.
148/2015. Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, sempre a decorrere dal 1° gennaio
2016, sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’articolo 3, della legge n.
92/2012 ed è abrogato, altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà
residuale n. 79141/2014.
Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione
salariale, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 148/2015, sono
finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:
a) i datori di
lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al
versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione
mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico
del lavoratori;
b) i datori di lavoro
che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al
versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione
mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico
del lavoratori.
Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 28, comma 4,
del Decreto legislativo n. 148/2015, i datori di lavoro di cui alla lettera a) del
precedente paragrafo e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà
residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo
0,65% - dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le medesime modalità di denuncia e
di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare
n. 100/2014. Le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a
decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.
In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o
comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno
fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di
versamento in seguito all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto
legislativo n. 148/2015.
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