L’Inps, con la circolare n. 211 del 31 dicembre 2015,
comunica i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione
della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di
pensione e i limiti di reddito mensili da considerare per l'accertamento del
carico ai fini dei diritto agli assegni stessi per l’anno 2016.
Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla
normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè i coltivatori diretti,
coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la
normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di
maggiorazione di pensione).
Nei confronti di questi soggetti la cessazione del diritto
alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti
disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta però la cessazione
di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa
connessi, i cui importi sono:
-
8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori
diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
-
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti
per il coniuge e i figli ed equiparati;
-
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli
coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
I limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione di pensione sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di
inflazione programmato, che per il 2015 è stato pari, secondo le precisazioni
dei Ministeri competenti, allo 0,6%.
I limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai
fini dei diritto agli assegni stessi sono invece rideterminati in relazione
alla rivalutazione del trattamento minimo del Fondo lavoratori dipendenti, che
risulta fissato dal 1° gennaio 2016 e per l'intero anno nell'importo mensile di
501,89 euro.
In relazione al nuovo importo del trattamento minimo, i
limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico
(non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli
assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2016:
-
706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per
ciascun figlio od equiparato;
-
1236,94 euro per due genitori ed equiparati.
Nessun commento:
Posta un commento