Il datore di lavoro ha il diritto di sapere quali
comunicazioni escono verso l’esterno. Questo è il principio cardine sul quale
si basa la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul licenziamento
del dipendente che utilizzava la e-mail di lavoro per uso personale. Un
principio confermato anche dall’approfondimento di Fondazione studi dei
Consulenti del lavoro il 15 gennaio 2016.
In linea di principio, la sentenza non può e non deve
stupire, questo perché, in quanto mezzo di lavoro per comunicare, la posta
elettronica aziendale nasce con una finalità precisa.
Quindi, un principio che prima dell’estate, nell’ambito di
un decreto attuativo del Jobs Act è stato rinforzato con la modifica dell’art 4
dello Statuto dei Lavoratori. L’azienda, in base al nuovo dettato normativo,
infatti, potrà più in generale effettuare controlli a distanza sui propri
dipendenti attraverso impianti audiovisivi (pc, tablet, telefoni aziendali),
senza la necessità di accordi sindacali preventivi. A tal riguardo si specifica
che l’impiego di strumenti di controllo deve essere giustificato da esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio aziendale e in ogni caso subordinatamente ad un accordo sindacale o
ad una autorizzazione amministrativa da parte della Direzione Territoriale del
Lavoro.
Di particolare importanza è tuttavia la precisazione che il
percorso autorizzativo suddetto, non sia necessario per gli strumenti che
servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e per quelli
necessari per registrare gli accessi e le presenze. Secondo i nuovi principi,
inoltre, si stabilisce che le informazioni acquisite siano utilizzabili a tutti
i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi compresi quelli disciplinari. La
nuova normativa, pur nel rispetto della normativa in materia di privacy, si
pone l’obiettivo di attualizzare i sistemi di controllo al contesto sociale
odierno, nella consapevolezza che l’attuale impianto normativo risale all’anno
1970, periodo nel quale, ovviamente, lo sviluppo informatico e telematico aveva
ben altre prospettive. In tale contesto si ritiene positiva l’ipotesi di
riforma volta non al controllo indiscriminato del lavoratore nella sua attività
lavorativa, ma tendente a tutelare l’impresa dall’utilizzo improprio dei nuovi
strumenti di comunicazione.
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