Per lo sgravio contributivo a favore della contrattazione di
secondo livello di cui al decreto interministeriale 8 aprile 2015, l’INPS emana
con il messaggio n. 162/16 le modalità operative per la fruizione del beneficio
contributivo.
Coesistenza di premi
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da
entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini
dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in
proporzione.
Es: Lavoratore con
retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 35.000
Premio contrattazione
aziendale € 800,00
Premio contrattazione
territoriale € 400,00
Misura massima di
premio sgravabile € 560,00 (€ 35.000*1,60%)
Sgravio azienda €
140,00 (€ 560*25%)
Sgravio lavoratore €
51,00 (€ 560*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (€ 800/€ 800+€ 400) =
67%
sgravio sul premio contratto territoriale (€ 400/€ 800+€
400) = 33%
Ripartizione:
sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 94,00 (€
140*67%)
sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 34,00
(€ 51*67%)
sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 46,00
(€ 140*33%)
sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = €
17,00 (€ 51*33%)
Le operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 aprile
2016 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio), in
applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
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