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venerdì 22 gennaio 2016

Cdl - Esonero contributivo oggetto di 2 nuovi interpelli su pensionati e ispezioni

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 22 gennaio 2016

Il Ministero del Lavoro con due nuovi interpelli (n. 2/16 e n.4/16) ha fornito precisazioni importanti sull’esonero contributivo triennale 2015. Si ritiene che le indicazioni contenute possano valere anche per l’esonero biennale del 2016.

A seguito di richiesta da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 4/2016, il ministero ha affermato che i datori di lavoro potranno fruire dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni effettuate con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015, anche nel caso in cui l’assunzione riguardi un pensionato. Questo perché la lettera dell’art. 1 c.118 non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell’esonero contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico. Il Ministero, pertanto, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, ritiene che l’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico, possa rientrare nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 1, c. 118, L. n. 190/14.

Con l’interpello n. 2/2016, invece, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni di cui all’art. 1, c. 118, L. n. 190/14, laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Questo perché la norma intende sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma e l’esonero, avendo natura premiale nei confronti di chi ha contribuito ad una maggiore e stabile occupazione, non può applicarsi a chi ha violato diposizioni di legge. Pertanto non sarà possibile fruire dell’esonero, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.

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