Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione
della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazione, nonché della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca della protezione internazionale.
Com’è noto il 30 settembre 2015 è entrato in vigore il
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione delle Direttive
2013/33/UE e 2013/32/UE, di seguito decreto legislativo, rispettivamente
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ed al
procedimento per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale.
Il provvedimento riscrive al Capo I la disciplina
dell’accoglienza (il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, è infatti
abrogato, tranne le disposizioni finanziarie), in modo da tenere conto delle
esigenze emerse in questi ultimi anni, caratterizzati dalla necessità di
gestire anche con il coinvolgimento degli enti locali situazioni di forte
pressione migratoria, e della conseguente Intesa tra Stato, regioni ed enti
locali raggiunta in sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014, con cui è
stato approvato il Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso
straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri
non accompagnati.
Disciplina inoltre, in coerenza con la Direttiva europea
2013/33/UE, il trattenimento del richiedente asilo, precedentemente previsto
dall'articolo 21 del D. lgs. n. 25/2008, che viene contestualmente abrogato.
Sull’applicazione delle nuove disposizioni in tema di trattenimento ed altresì
sul rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo e del documento di
viaggio, si rinvia alla circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza n.
32425 del 30 settembre 2015. Un importante passaggio riguarda i minori
stranieri non accompagnali (msna), ed è diretto a ricondurre ad organicità
sulla base anche delle modifiche normative introdotte con la legge di stabilità
per il 2015 (cfr. art. 1, commi 181 e 183, della legge n. 190/2014)
l'accoglienza dei msna, sia in relazione alle esigenze di immediato
collocamento, sia in relazione al percorso all’interno delle strutture del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
Come strumento di impulso e di coesione dell'intero sistema
di accoglienza, il decreto legislativo ribadisce l’importanza dell'attività di
coordinamento da svolgere attraverso il Tavolo di coordinamento nazionale e i
Tavoli di coordinamento regionali (cfr., art. 16). A questi ultimi in
particolare è rimesso il compito di individuare, nell’ambito dell’attuazione delle
linee di indirizzo e di programmazione definite a livello centrale, i criteri
di localizzazione dei centri di accoglienza anche temporanei, nonché i criteri
per la ripartizione dei posti da destinare all’accoglienza all'interno del
territorio regionale.
Il capo II introduce modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo n. 25 del 2008, sulle procedure per il riconoscimento e la revoca
della protezione internazionale, adeguando, ove necessario, il contenuto del
decreto alle prescrizioni della nuova direttiva. In questo senso, tra l’altro,
il decreto provvede a:
-
introdurre modalità più celeri per la
designazione del componente dell’ente locale, nei casi di urgenza, nonché a
subordinare la nomina dei designati alla previa valutazione dell’insussistenza
di situazioni di conflitto di interessi (cfr. le modifiche all'art. 4 del D.lgs
n. 25/2008);
-
dare maggiore peso alla formazione dei
componenti delle commissioni territoriali (cfr. le integrazioni all’art. 4 del
D.lgs n. 25/2008);
-
rafforzare le garanzie per il richiedente asilo,
compresi i minori (cfr., le integrazioni al D.lgs n. 25, relative agli articoli
6, sulle modalità di presentazione della domanda da parte del minore; 8, sui
criteri di esame delle domande; 10, sull’ampliamento dei servizi di informazione;
13 sulle modalità di svolgimento del colloquio con i minori e dell'ascolto del
minore) ed introdurre alcune semplificazioni procedurali nel caso in relazione
al Paese di provenienza del richiedente (cfr. art. 12, comma 2-bis, del D.lgs.
n. 25, cit.);
-
disciplinare in modo puntuale gli effetti
dell’allontanamento ingiustificato dal centro e quelli relativi alla
presentazione di una domanda reiterata (cfr., D.lgs. n. 25, cit., artt. 23-bis,
introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. r); 28, comma 1 -bis);
-
introdurre disposizioni per semplificare e
rendere più certi i tempi di definizione delle domande, anche in sede di
ricorso giurisdizionale (cfr., D.lgs. n. 25.cit., art. 27, modificato dall’art.
1, comma 1, lett. t) del decreto legislativo; art. 19, comma 9, del D.lgs. n.
150, modificato dall’art. 27, comma 1, lett. f), del decreto legislativo).
E’ stato inoltre rivisto in alcune parti l’articolo 19 del
decreto legislativo n. 150/2011, concernente il ricorso all'autorità
giudiziaria avverso le decisioni di rigetto in prima istanza e gli effetti
sospensivi del ricorso. Le modifiche, che nella sostanza confermano il regime
già vigente, si sono rese necessarie per allineare anche lessicalmente il testo
dell’articolo 19 alla disciplina introdotta nel capo I del decreto legislativo
relativamente all’accoglienza ed al trattenimento del richiedente.
Il capo III, oltre alle disposizioni di coordinamento
normativo ed alla clausola di invarianza finanziaria, prevede l’adozione delle
necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di attuazione di cui al DPR
12 gennaio 2015, n. 21.
Si esaminano di seguito i tratti principali del sistema di
accoglienza, con l’intenzione di offrire dei chiarimenti sull’attuazione delle
nuove disposizioni e corrispondere ai quesiti posti da alcune prefetture.
Si premette che il decreto legislativo disciplina
esclusivamente l’accoglienza dei richiedenti asilo, che inizia dal momento
della manifestazione di volontà (art. 1.2), indipendentemente dalla
verbalizzazione della stessa attraverso la compilazione del modello C3. Non si
occupa invece delle misure di accoglienza per i beneficiari della protezione
internazionale, che rimangono quelle previste dall’articolo 1-sexies del
decreto-legge n. 416/1989, convertito dalla legge n. 39/1990, e dai relativi
decreti ministeriali di attuazione, quale da ultimo il DM 7 agosto 2015, che
consentono il trasferimento del beneficiario nello SPRAR.
Non è altresì disciplinata dal decreto l’attività di
soccorso e di identificazione degli stranieri che sbarcano o giungono
irregolarmente nel territorio, che riguarda indistintamente tutti gli stranieri
e rimane soggetta al regime giuridico proprio ( di cui al DL n.451/1995 e al DM
2 gennaio 1996, n. 233.) . In questa fase, preliminare, in cui si inquadra
anche l'istituzione dei c.d. hot-spot di cui alla Decisione (UE) 2015/1523, si
procede, oltre clic al primo screening sanitario ed all’assistenza immediata
dei migranti, alle operazioni di identificazione, di registrazione ed alla
separazione del percorso dei richiedenti asilo, trasferiti immediatamente nei
centri di prima accoglienza, da quello dei migranti irregolari che non hanno
diritto a rimanere nel territorio nazionale.
In linea con l’Intesa del 10 luglio 2014, per gli stranieri
richiedenti protezione internazionale, il decreto legislativo distingue una
fase di prima accoglienza, di durata limitata, in centri governativi, in cui è
trasferito lo straniero che ha espresso la volontà di chiedere asilo, ed una
fase più stabile, di seconda accoglienza, su base volontaria, riservata al
richiedente che ne faccia richiesta (SPRAR).
Come elemento di flessibilità del sistema, in linea con la
Direttiva europea 2013/33 cit., l’articolo 11 del decreto conferma la
possibilità di attivare da parte del prefetto strutture temporanee, per far
fronte alla carenza di posti determinata da arrivi consistenti e ravvicinati di
richiedenti asilo, secondo le modalità operative già attualmente seguite. Le
strutture temporanee, quindi, sono attivate a seguito di procedure di gara, in
base al codice dei contratti, confermando per i casi di estrema urgenza la
possibilità di fare ricorso alle procedure di affidamento diretto. E’ evidente
che anche in quest’ultimo caso, in attuazione del principio di leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo di cui all’articolo 8, ricorre
l’obbligo di sentire l’ente locale interessato, secondo quanto previsto dal
comma 2 dello stesso articolo 11.
Sulle condizioni materiali di accoglienza, l’art. 12 del
decreto rimette l’individuazione dei servizi allo schema di capitolato di gara
di appalto, da adottare con decreto del Ministro dell'interno. Le forniture di
beni e servizi da assicurare nei nuovi bandi, in attesa dell’emanazione del DM
che introduca le opportune prescrizioni in relazione alla peculiarità del tipo
di struttura, come delineata nel decreto legislativo, sono quelli previsti dal
DM 21 novembre 2008, recante lo schema di capitolato di appalto per la gestione
dei centri governativi, Integrate con le indicazioni contenute nella Direttiva
del Ministro dell’interno del 4 agosto 2015. Per i centri di cui all’art. 9,
possono trovare in particolare applicazione le specifiche tecniche previste per
i CARA, che comprendono i servizi richiamati nel DPR n. 21 del 2015, con la
specificazione che l'insegnamento della lingua italiana va inteso strettamente
come funzionale al servizio di orientamento al territorio.
La tipologia di servizi da assicurare nelle strutture aperte
in via temporanea (art. 11) devono far fronte in ogni caso alle esigenze
essenziali che vanno individuate tenendo conto di quel nucleo di garanzie
connesse alla sfera dei diritti fondamentali, individuate dall’articolo 10,
comma 1. Una indicazione certa in questo senso restano i servizi fondamentali
elencati nello schema capitolato di gara, di cui al DM del 2008, cit, riferiti
ai centri di accoglienza e alcuni dei servizi indicati nelle linee guida
allegate al bando SPRAR (DM 7 agosto 2015) che risultano funzionali al
carattere straordinario e temporaneo dell’accoglienza (quindi, in sintesi:
oltre la fornitura dei beni e dei servizi materiali di base, quali, vitto,
vestiario, biancheria, prodotti personali, nel rispetto delle tradizioni
culturali e religiose, nonché delle esigenze individuali, rientrano i servizi
di assistenza generica alla persona, quali la mediazione linguistica culturale,
l’informazione sulla normativa in materia di asilo e immigrazione, il sostegno
socio-psicologico, l’erogazione del pocket money e della scheda telefonica al
momento dell’ingresso nel centro, l’orientamento e l'accesso ai servizi del
territorio, eventualmente avvalendosi anche di forme collaborazione con gli
enti locali, il servizio di tutela della salute e di assistenza per le persone
vulnerabili, compresi i minori che fanno parte dei nuclei familiari).
Il richiedente asilo rimane nei centri di cui all’articolo 9
fino al completamento delle operazioni di identificazione (ove non terminate
nelle strutture di cui al comma 2 dell’articolo 8), alla verbalizzazione della
domanda da parte del personale preposto ed all’accertamento delle condizioni di
salute. Quest’ultimo accertamento è finalizzato a verificare la presenza di
patologie che richiedano il ricovero nelle strutture sanitarie o comunque
l’apprestamento di misure necessarie della tutela della salute dell’interessato
e della salute collettiva, ovvero a verificare la presenza di situazioni di
vulnerabilità che determinano esigenze particolari in sede di accoglienza, ai
sensi degli articoli 9, comma 4, e 17. La permanenza nei centri si può
protrarre oltre il tempo necessario per lo svolgimento degli adempimenti
indicati, nel caso in cui il richiedente, privo di mezzi, richieda la
prosecuzione dell’accoglienza nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR) e non sia immediatamente disponibile un posto nelle relative
strutture. In questo caso il trasferimento nello SPRAR -deve avvenire nei tempi
più brevi possibili.
L’articolo 14 del decreto legislativo disciplina, tra
l’altro, le modalità di accesso e di permanenza del richiedente nel Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Si segnala che l’insufficienza
dei mezzi di sostentamento è valutata, sempre a cura della Prefettura, secondo
l’importo annuo dell’assegno sociale, che costituisce il nuovo parametro legale
di riferimento. La valutazione può essere ovviamente oggetto di successiva
verifica ai fini di cui all’articolo 23 del decreto legislativo.
In conformità alla Direttiva europea, il decreto legislativo
introduce una serie di disposizioni dirette a rafforzare la tutela delle
persone che rientrano nelle categorie vulnerabili e nello stesso tempo dispone
che le situazioni di vulnerabilità siano tempestivamente comunicale alle
Commissioni territoriali, da parte delle prefetture, per l’apprestamento delle
garanzie procedurali necessarie (cfr., art. 17). Chiarisce inoltre che i
richiedenti asilo vittime di tratta possono avere accesso alle misure di
assistenza ed al circuito di accoglienza previsti dall’articolo 18 del T.U.
sull’immigrazione.
Sul tempo di permanenza, il provvedimento conferma l’attuale
disciplina e prevede che l’accoglienza deve essere assicurata fino alla
decisione della commissione territoriale e, in caso di rigetto, fino alla
scadenza del termine per la proposizione del ricorso davanti l’autorità
giudiziaria (15 giorni o 30 giorni, in base alle previsioni dell’articolo 19
comma 3 del D.lgs. n. 150/2011, come modificato dal D.lgs. n. 142, in esame).
In caso di ricorso, se il ricorrente è autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale, l'accoglienza deve essere prestata fino alla
decisione del Tribunale.
Si richiamano in questo senso le disposizioni di cui
all'articolo 19 del D.lgs 1 settembre 2011, n. 150 che disciplina le ipotesi in
cui il ricorso sospende l’esecutività della decisione di rigetto, con
contestuale autorizzazione a rimanere nel territorio (il ricorso produce
effetti sospensivi automatici, ovvero l’esecutività è sospesa a seguito
dell’accoglimento di apposita istanza; cfr. articolo 19, commi 4 e 5, del n.
150, cit.). L’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 142, prevede
inoltre la legittimazione a restare nel territorio e la prosecuzione
dell’accoglienza nel periodo in cui il giudice decide sulla istanza di
sospensiva presentata dal riscorrente ex art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 150,
cit.
Il richiedente asilo trattenuto nei CIE che presenta
ricorso, diversamente da quanto disposto dalla disciplina previdente, continua
a rimanere nel CIE fino alla decisione dell’autorità giudiziaria. Alla scadenza
del periodo massimo di trattenimento, o se vengono meno le condizioni di cui
all’articolo 6 del decreto, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del
provvedimento impugnato ex art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 150, cit., è
trasferito nei centri di cui all’articolo 9.
Si segnala che il ricorso avverso una decisione di rigetto
che per la seconda volta ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata non
sospende l’efficacia del provvedimento impugnato (art. 19, comma 5-bis del
D.lgs n. 150/2011,); conseguentemente il ricorrente non ha diritto alle misure
previste dal decreto legislativo.
Per quanto riguarda il ricorso presentato dallo straniero a
cui è stato rilasciato un permesso umanitario sulla base delle disposizioni di
cui all’articolo 32, comma 3, del D.lgs. n. 25/2008, si osserva clic a monte
del rilascio del permesso umanitario c’è una decisione di rigetto della
Commissione territoriale, da impugnare nei modi e nei tempi previsti dagli
articoli 35 del D.lgs n. 25, cit. e 19 del D.lgs n. 150, cit. Al di fuori di
questa ipotesi (presentazione del ricorso ex art. 35, cit.), salvo che lo
straniero non presenti nuova domanda alle Commissioni territoriali, da trattare
ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs n. 25 cit., non possono essere assicurate
le misure di accoglienza previste nel decreto legislativo. L’ordinanza di
rigetto del ricorso assunta in primo grado è provvisoriamente esecutiva,
secondo i principi in materia di processo sommario di cognizione (cfr. art.
702-ter, l c.p.c). Il termine per l’appello è fissato in 30 giorni, alla cui
scadenza il provvedimento passa in giudicato (cfr. art. 702-quater, c.p.c.). In
caso di ricorso avverso la decisione del Tribunale le misure di accoglienza
previste dal decreto legislativo possono essere assicurate nel caso in cui sia stata
accolta l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato,
eventualmente presentata dall’interessato, fino alla decisione del ricorso in
appello. A questi fini è particolarmente importante che le autorità interessate
(prefettura, questura e commissioni territoriali) assicurino il necessario
coordinamento, provvedendo ad effettuare tempestivamente le dovute
comunicazioni.
In tema di revoca delle misure di accoglienza, l'articolo 23
del decreto disciplina i casi ed il procedimento per l'adozione del relativo
provvedimento, l’eventuale rispristino delle stesse e la possibilità di ricorso
al Tribunale amministrativo regionale. La norma prende in considerazione, e non
potrebbe essere diversamente, la fase di seconda accoglienza, quella, cioè, a
cui il richiedente accede su propria richiesta. Se il richiedente asilo che ha
fatto richiesta di accesso al sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati si trova temporaneamente in un centro di prima accoglienza per
mancanza di posti disponibili nello SPRAR, si verte sempre nell’ambito
dell’accoglienza volontaria, con conseguente possibilità di applicare le
disposizioni sulla revoca, previste dall’articolo 23 cit.
La revoca per allontanamento ingiustificato dai centri
comporta effetti sul procedimento di esame della domanda, che è disciplinato
dall’articolo 23-bis del D.lgs. n. 25/2008. E’ necessario quindi comunicare
tempestivamente, da parte delle prefetture, l'adozione del provvedimento di
revoca alla Commissione territoriale competente.
In tema di monitoraggio, l’articolo 20 del decreto
legislativo riscrive i tratti fondamentali del sistema di verifiche attuato da
questo Dipartimento e dalle prefetture, confermando nello stesso tempo il
monitoraggio svolto dal Servizio Centrale dell'ANCl sulla base delle
convenzioni con il Ministero dell’interno, ai sensi dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge n. 16/1989, convertito dalla legge n. 39/1990.
Sulla organizzazione dell’attività, anche attraverso la
costituzione di organismi autonomi, e sulla sua estensione sotto i profili
soggettivo ed oggettivo, si richiama l’attenzione sulle indicazioni contenute
nelle direttive e circolari emanate in tema (cfr., Direttiva del Ministro
dell'interno del 4 agosto 2015; circolari del Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione, del 10.2.2015 e del 22.9.2015).Si sottolinea inoltre
la necessità di comunicare puntualmente gli esili delle verifiche (come
indicato circolari richiamate) al fine anche di consentire la predisposizione
della relazione di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo.
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