Pubblicata la circolare n.197 che attua le disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, come previsto dal decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015.
La circolare introduce molte novità:
-
La durata massima complessiva dei trattamenti di
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
-
L’abolizione dal 1° gennaio 2016 delle
commissioni provinciali per l’autorizzazione delle ore di CIGO che viene
disposta direttamente dalla Sede INPS territorialmente competente.
-
L’inclusione al beneficio degli apprendisti
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
-
Una anzianità presso l’unità produttiva
aziendale di almeno 90 giorni di effettivo lavoro. Nei 90 giorni sono inclusi
anche i giorni di ferie, festività, infortunio e maternità obbligatoria.
-
Il conguaglio fatto dalle Aziende, delle
integrazioni anticipate ai lavoratori, viene sottoposto ad un termine di
decadenza di 6 mesi ed è stata rivista la contribuzione a carico delle imprese
con la rimodulazione delle aliquote contributive.
-
Il termine di presentazione della domanda è di 15
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per
le domande o sospensione dell’attività lavorativa intervenuti dal 24 settembre
al 2 dicembre, il requisito di 15 giorni decorre dalla data di pubblicazione
della circolare.
La nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO
presentate a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se hanno ad oggetto eventi
di sospensione o riduzione del lavoro antecedenti o iniziati prima dell’entrata
in vigore del decreto. In questa ipotesi, non è richiesto il requisito
dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni e rimangono immutate le
modalità di presentazione della domanda.
Nessun commento:
Posta un commento