OGGETTO:
Come precisato con messaggio n. 9305 del 2014, nella lettera
di certificazione del diritto alla salvaguardia, l’Istituto indica la data della prima decorrenza teorica
utile della pensione, fermo restando la possibilità di presentare la relativa domanda in qualsiasi
momento successivo alla predetta data.
Ciò posto, allo stato attuale delle operazioni di
monitoraggio, con riferimento a coloro che presentino domanda di pensione in
salvaguardia anche successivamente alla data indicata nella predetta certificazione,
non sussistono problemi di esclusione dalla salvaguardia a causa della
raggiunta copertura finanziaria.
Infine, le Sedi avranno cura di tenere in evidenza le
domande di pensione in salvaguardia relative al personale del comparto scuola,
in attesa delle indicazioni che saranno successivamente fornite dalla Direzione
Centrale Pensioni all’esito della consultazione con i Ministeri competenti.

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