Il D.M. 16 settembre 2015, che disciplina le attività
esercitabili dai patronati, conferma come, per svolgere gli adempimenti di
lavoro, siano necessari i Consulenti del Lavoro. Il decreto distingue, infatti,
la libera consulenza dalle attività esercitabili dai medesimi Consulenti del
Lavoro abilitati, specificando che tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
disciplinati dalla L. n.12/1979, sono riservati agli iscritti alla Categoria.
Il Legislatore, anche in occasione di questo decreto, ha
ritenuto utile distinguere gli adempimenti (riservati), dalla consulenza
(libera).
Il co. 3 dell’art. 1 del decreto in oggetto, specifica
“resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui
all'art. 2229 del codice civile possono essere svolte esclusivamente dagli
iscritti negli appositi albi o elenchi”.

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