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giovedì 3 dicembre 2015

Cassazione – Articolo 18 applicabile anche nel pubblico impiego

Nella sentenza n.24157 del 26 novembre 2015, di fatto, la Corte di Cassazione ha liberalizzato i licenziamenti dei dipendenti pubblici, precisando che il nuovo articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato in precedenza dalla Riforma Fornero nonché, da ultimo, dal Jobs Act, va applicato anche nell’ambito del pubblico impiego.

In sostanza, secondo gli ermellini anche i dipendenti pubblici potranno essere licenziati senza il rischio reintegra per l’Amministrazione, così come avviene per i lavoratori del settore privato.

Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha richiamato, in particolare, la previsione contenuta nell'art.51 del Testo Unico del Pubblico Impiego, che estende espressamente  l’applicabilità dello Statuto dei Lavoratori, unitamente alle sue "successive modificazioni e integrazioni” anche  alle Pubbliche Amministrazioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Corte di Cassazione, Sentenza n.24157 del 26 novembre 2015

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 14.10.14 la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame del Consorzio A.S.I. di Agrigento, in liquidazione, Gestione separata dell’IRSAP, contro la sentenza 20.3.14 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato l’illegittimità - per violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/01 - del licenziamento disciplinare intimato al dirigente ing. S.C. con determinazione commissariale n. 117 del 21.8.12.

Per la cassazione della sentenza ricorre detto Consorzio affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

L’intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione dell’art. 55 co. 4° d.lgs. n. 165/01, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito conformemente alla regolamentazione interna dell’ente interessato, sia un collegio perfetto - cosa che il ricorso contesta, ritenendolo collegio imperfetto - e per aver ravvisato la nullità del provvedimento disciplinare per mancanza di rispetto della collegialità nonostante che il cit. co. 4° ricolleghi la decadenza dal potere disciplinare dell’ente alla sola violazione dei termini del procedimento.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/01 nella parte in cui ha ritenuto nullo il provvedimento disciplinare anche perché adottato dall’organo di vertice del Consorzio anziché dall’ufficio procedimenti disciplinari.

Con il terzo motivo il ricorso deduce violazione dell’art. 18 Stat., nel testo novellato dall’art. 1 legge n. 92/12, e dell’art. 51 d.lgs. n. 165/01, per avere la gravata pronuncia ritenuto inapplicabile all’impiego pubblico contrattualizzato il nuovo testo dell’art. 18 Stat., che prevede, per meri vizi formali del recesso, la sola tutela indennitaria anziché quella reintegratoria.

Con il quarto motivo, in subordine, il ricorso chiede promuoversi questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 41 e 97, dell’art. 18 co. 7° Stat., nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 92/12, ove interpretato come inapplicabile all’impiego pubblico contrattualizzato.

2- Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per asserita omessa impugnazione di una delle rationes decidendi su cui si basa la gravata pronuncia, ossia l’avere il Commissario straordinario del Consorzio adottato la delibera di licenziamento dell’ing. S.C. che, invece, non era di sua competenza.

È pur vero che la sentenza ha espressamente condiviso l’assunto del primo giudice, secondo il quale l’ufficio per i procedimenti disciplinari sarebbe stato competente non soltanto ad istruire in forma collegiale il procedimento de quo, ma anche ad irrogare la sanzione.

Ma contro tale affermazione è stato formulato uno specifico motivo - il secondo - di ricorso.

3- Il primo motivo è infondato, sia pure correggendosi ex art. 384 ult. co. c.p.c. nei sensi che seguono la motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale.

In virtù dell’art. 55 bis co. 4° d.lgs. n. 165/01 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2.

Si tratta di norma imperativa. Come tale è espressamente definita dal precedente art. 55 co. 1°.

Sia le parti che la gravata pronuncia danno per pacifico che l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Consorzio ricorrente ha una composizione collegiale, di tre membri.

La Corte territoriale dà atto - neppure ciò è controverso - che tutto il procedimento disciplinare nei confronti dell’odierno controricorrente è stato avviato, istruito e concluso (con la relazione finale indirizzata al Commissario straordinario) da un solo componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, vale a dire dalla dott.ssa S..

Sostiene parte ricorrente che - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito - in ciò non deve ravvisarsi alcuna violazione di legge, trattandosi di un collegio imperfetto.

Ora, anche a voler in ipotesi concedere che tale collegio non sia perfetto e che, quindi, non necessariamente debba operare con la contemporanea partecipazione di tutti i suoi componenti, deve osservarsi che, ad ogni modo, in nessun caso un collegio imperfetto può ridursi ad operare attraverso uno solo dei propri membri, di fatto venendosi ad equiparare ad un organo monocratico, in violazione dell’ordinamento interno del Consorzio ricorrente che prevede pur sempre un organo collegiale per i procedimenti disciplinari.

In proposito si deve condividere la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 140 del 16.3.76), secondo cui un organo collegiale deve necessariamente essere pluripersonale e non può mutarsi in organo monocratico, in quanto la monocraticità disattende in radice le ragioni di efficienza amministrativa che hanno suggerito la collegialità.

Ne discende l’avvenuta violazione, nel caso di specie, della norma imperativa di legge costituita dal cit. art. 55 bis co. 4° d.lgs. n. 165/01, con conseguente nullità - anche per ciò solo - del licenziamento disciplinare per cui è causa.

Né tale conclusione può essere inficiata dal rilievo che l’art. 55 bis, co. 2°, ult. periodo, d.lgs. n. 165/01 stabilisce che "La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.".

Invero, il fatto che la norma preveda una determinata sanzione (decadenza dall’azione disciplinare) per violazione dei termini stabiliti nel medesimo comma non implica che la violazione del successivo co. 4° non debba essere sanzionata con la nullità, noto essendo che la violazione di norme imperative è sempre colpita da nullità "salvo che la legge disponga diversamente" (art. 1418 co. 1° c.c.).

In altre parole, ben può la legge prevedere la decadenza dall’azione disciplinare per violazione dei termini di cui all’art. 55 bis, co. 2° e, invece, la nullità per violazione del co. 4° dello stesso art. 55 bis (letto in combinato disposto con l’art. 1418 co. 1° c.c.).

4- La conferma della nullità del licenziamento disciplinare di cui si controverte assorbe la disamina dell’ulteriore motivo di nullità (oggetto della censura svolta nel secondo motivo di ricorso) ravvisato dalla gravata pronuncia (cioè l’essere stato adottato il recesso da un organo - il Commissario straordinario del Consorzio - a tal fine incompetente).

5- Il terzo motivo è infondato, sebbene correggendosi ex art. 384 ult. co. c.p.c. nei sensi che seguono la motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale.

È pur vero che l’inequivocabile tenore dell’art. 51 cpv. d.lgs. n. 165/01 prevede l’applicazione anche al pubblico impiego cd. contrattualizzato della legge n. 300/70 "e successive modificazioni ed integrazioni", a prescindere dal numero di dipendenti.

Dunque, è innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge cd. Fornero di cui parla l’impugnata sentenza.

Ma proprio il nuovo testo dell’art. 18 co. 1° Stat., come modificato dalla legge n. 92/12, ricollega espressamente (oltre alle ulteriori ipotesi in esso previste) la sanzione della reintegra (e non quella meramente indennitaria) anche ad altri casi di nullità previsti dalla legge.

Ed è indubbio che fra le nullità previste dalla legge vi sia anche quella per contrarietà a norme imperative (v., ancora, art. 1418 co. 1° c.c.) e in tale novero rientra, come s’è detto, il cit. art. 55 bis co. 4° d.lgs. n. 165/01.

La tutela meramente indennitaria è invece prevista, sempre dal nuovo testo dell’art. 18 Stat., in ipotesi differenti da quelle verificatasi nel caso in oggetto (ad esempio, in quella in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300/70 o della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni).

6- I rilievi che precedono sul terzo motivo assorbono la questione di legittimità costituzionale ventilata nel quarto motivo, atteso che si è affermata l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 18 Stat. (sebbene nella forma della tutela reintegratoria).

7- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.

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