Nella sentenza n.24157 del 26 novembre 2015, di fatto, la Corte
di Cassazione ha liberalizzato i licenziamenti dei dipendenti pubblici,
precisando che il nuovo articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come
modificato in precedenza dalla Riforma Fornero nonché, da ultimo, dal Jobs Act,
va applicato anche nell’ambito del pubblico impiego.
In sostanza, secondo gli ermellini anche i dipendenti
pubblici potranno essere licenziati senza il rischio reintegra per l’Amministrazione,
così come avviene per i lavoratori del settore privato.
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha
richiamato, in particolare, la previsione contenuta nell'art.51 del Testo Unico
del Pubblico Impiego, che estende espressamente l’applicabilità dello Statuto dei Lavoratori,
unitamente alle sue "successive
modificazioni e integrazioni” anche alle
Pubbliche Amministrazioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Corte di Cassazione, Sentenza
n.24157 del 26 novembre 2015
Svolgimento del
processo
Con sentenza
depositata il 14.10.14 la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame del
Consorzio A.S.I. di Agrigento, in liquidazione, Gestione separata dell’IRSAP,
contro la sentenza 20.3.14 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato
l’illegittimità - per violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/01 - del
licenziamento disciplinare intimato al dirigente ing. S.C. con determinazione
commissariale n. 117 del 21.8.12.
Per la cassazione
della sentenza ricorre detto Consorzio affidandosi a quattro motivi, poi
ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.
L’intimato resiste con
controricorso.
Motivi della decisione
1- Con il primo motivo
il ricorso lamenta violazione dell’art. 55 co. 4° d.lgs. n. 165/01, per avere
la sentenza impugnata ritenuto che l’ufficio per i procedimenti disciplinari,
istituito conformemente alla regolamentazione interna dell’ente interessato,
sia un collegio perfetto - cosa che il ricorso contesta, ritenendolo collegio
imperfetto - e per aver ravvisato la nullità del provvedimento disciplinare per
mancanza di rispetto della collegialità nonostante che il cit. co. 4°
ricolleghi la decadenza dal potere disciplinare dell’ente alla sola violazione
dei termini del procedimento.
Con il secondo motivo
il ricorso denuncia violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/01 nella parte in cui
ha ritenuto nullo il provvedimento disciplinare anche perché adottato
dall’organo di vertice del Consorzio anziché dall’ufficio procedimenti
disciplinari.
Con il terzo motivo il
ricorso deduce violazione dell’art. 18 Stat., nel testo novellato dall’art. 1
legge n. 92/12, e dell’art. 51 d.lgs. n. 165/01, per avere la gravata pronuncia
ritenuto inapplicabile all’impiego pubblico contrattualizzato il nuovo testo
dell’art. 18 Stat., che prevede, per meri vizi formali del recesso, la sola
tutela indennitaria anziché quella reintegratoria.
Con il quarto motivo,
in subordine, il ricorso chiede promuoversi questione di legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3, 41 e 97, dell’art. 18 co. 7° Stat.,
nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 92/12, ove interpretato come
inapplicabile all’impiego pubblico contrattualizzato.
2- Preliminarmente va
respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal
controricorrente per asserita omessa impugnazione di una delle rationes
decidendi su cui si basa la gravata pronuncia, ossia l’avere il Commissario
straordinario del Consorzio adottato la delibera di licenziamento dell’ing.
S.C. che, invece, non era di sua competenza.
È pur vero che la
sentenza ha espressamente condiviso l’assunto del primo giudice, secondo il
quale l’ufficio per i procedimenti disciplinari sarebbe stato competente non
soltanto ad istruire in forma collegiale il procedimento de quo, ma anche ad
irrogare la sanzione.
Ma contro tale
affermazione è stato formulato uno specifico motivo - il secondo - di ricorso.
3- Il primo motivo è
infondato, sia pure correggendosi ex art. 384 ult. co. c.p.c. nei sensi che
seguono la motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale.
In virtù dell’art. 55
bis co. 4° d.lgs. n. 165/01 ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e
conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2.
Si tratta di norma
imperativa. Come tale è espressamente definita dal precedente art. 55 co. 1°.
Sia le parti che la
gravata pronuncia danno per pacifico che l’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari del Consorzio ricorrente ha una composizione collegiale,
di tre membri.
La Corte territoriale
dà atto - neppure ciò è controverso - che tutto il procedimento disciplinare
nei confronti dell’odierno controricorrente è stato avviato, istruito e
concluso (con la relazione finale indirizzata al Commissario straordinario) da
un solo componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, vale a dire
dalla dott.ssa S..
Sostiene parte
ricorrente che - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito - in
ciò non deve ravvisarsi alcuna violazione di legge, trattandosi di un collegio
imperfetto.
Ora, anche a voler in
ipotesi concedere che tale collegio non sia perfetto e che, quindi, non
necessariamente debba operare con la contemporanea partecipazione di tutti i
suoi componenti, deve osservarsi che, ad ogni modo, in nessun caso un collegio
imperfetto può ridursi ad operare attraverso uno solo dei propri membri, di
fatto venendosi ad equiparare ad un organo monocratico, in violazione
dell’ordinamento interno del Consorzio ricorrente che prevede pur sempre un
organo collegiale per i procedimenti disciplinari.
In proposito si deve
condividere la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 140 del
16.3.76), secondo cui un organo collegiale deve necessariamente essere
pluripersonale e non può mutarsi in organo monocratico, in quanto la
monocraticità disattende in radice le ragioni di efficienza amministrativa che
hanno suggerito la collegialità.
Ne discende l’avvenuta
violazione, nel caso di specie, della norma imperativa di legge costituita dal
cit. art. 55 bis co. 4° d.lgs. n. 165/01, con conseguente nullità - anche per
ciò solo - del licenziamento disciplinare per cui è causa.
Né tale conclusione
può essere inficiata dal rilievo che l’art. 55 bis, co. 2°, ult. periodo,
d.lgs. n. 165/01 stabilisce che "La violazione dei termini di cui al
presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.".
Invero, il fatto che
la norma preveda una determinata sanzione (decadenza dall’azione disciplinare)
per violazione dei termini stabiliti nel medesimo comma non implica che la
violazione del successivo co. 4° non debba essere sanzionata con la nullità,
noto essendo che la violazione di norme imperative è sempre colpita da nullità
"salvo che la legge disponga diversamente" (art. 1418 co. 1° c.c.).
In altre parole, ben
può la legge prevedere la decadenza dall’azione disciplinare per violazione dei
termini di cui all’art. 55 bis, co. 2° e, invece, la nullità per violazione del
co. 4° dello stesso art. 55 bis (letto in combinato disposto con l’art. 1418
co. 1° c.c.).
4- La conferma della
nullità del licenziamento disciplinare di cui si controverte assorbe la
disamina dell’ulteriore motivo di nullità (oggetto della censura svolta nel
secondo motivo di ricorso) ravvisato dalla gravata pronuncia (cioè l’essere
stato adottato il recesso da un organo - il Commissario straordinario del
Consorzio - a tal fine incompetente).
5- Il terzo motivo è
infondato, sebbene correggendosi ex art. 384 ult. co. c.p.c. nei sensi che
seguono la motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale.
È pur vero che
l’inequivocabile tenore dell’art. 51 cpv. d.lgs. n. 165/01 prevede
l’applicazione anche al pubblico impiego cd. contrattualizzato della legge n.
300/70 "e successive modificazioni ed integrazioni", a prescindere dal
numero di dipendenti.
Dunque, è innegabile
che il nuovo testo dell’art. 18 legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1
legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è
processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione
previste dalla legge cd. Fornero di cui parla l’impugnata sentenza.
Ma proprio il nuovo
testo dell’art. 18 co. 1° Stat., come modificato dalla legge n. 92/12,
ricollega espressamente (oltre alle ulteriori ipotesi in esso previste) la sanzione
della reintegra (e non quella meramente indennitaria) anche ad altri casi di
nullità previsti dalla legge.
Ed è indubbio che fra
le nullità previste dalla legge vi sia anche quella per contrarietà a norme
imperative (v., ancora, art. 1418 co. 1° c.c.) e in tale novero rientra, come
s’è detto, il cit. art. 55 bis co. 4° d.lgs. n. 165/01.
La tutela meramente
indennitaria è invece prevista, sempre dal nuovo testo dell’art. 18 Stat., in
ipotesi differenti da quelle verificatasi nel caso in oggetto (ad esempio, in
quella in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del
requisito di motivazione di cui all’art. 2, comma 2, della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'art. 7
della legge n. 300/70 o della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni).
6- I rilievi che
precedono sul terzo motivo assorbono la questione di legittimità costituzionale
ventilata nel quarto motivo, atteso che si è affermata l’applicabilità del
nuovo testo dell’art. 18 Stat. (sebbene nella forma della tutela
reintegratoria).
7- In conclusione, il
ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio
di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13
co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge
24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso
articolo 13.
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